Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva, 6 luglio 2010, n. 30
“Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 congedo straordinario per familiari con handicap grave ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001 attività lavorativa svolta dal disabile configurabilità del congedo.” (1)
Interpello n. 30/2010 – Prot. 25/I/0011633
L’Istituto Nazionale di Statistica ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in ordine alla possibile configurabilità dell’istituto del congedo per assistenza a familiare in situazione di handicap grave durante il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte dello stesso disabile.
Si fa riferimento al congedo “straordinario” retribuito, per l’assistenza a familiare con handicap in situazione di gravità, introdotto dall’art. 80, comma 2, della L. n. 388/2000, nel limite massimo di due anni e rientrante, ex art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, nel congedo “per gravi e documentati motivi familiari“.
La questione posta trae origine dall’interpretazione già fornita a suo tempo dall’INPS, con circolare n. 64 del 15 marzo 2001, che al punto 3 esclude l’attribuzione del beneficio qualora la persona disabile da assistere “presti, a sua volta attività lavorativa nel periodo di godimento del congedo” da parte dell’avente diritto.
Si evidenzia a tal proposito che la medesima precisazione non è stata fornita dall’INPDAP nella relativa circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, né risulta dal dato normativo.
Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.
Il caso posto dall’interpellante mira ad un’interpretazione circa la configurabilità o meno di un limite alla fruizione del congedo de quo in caso svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile.
Al riguardo, premesso che la necessità o meno di assistenza, per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, andrebbe valutata caso per caso, non sembra conforme allo spirito della normativa porre, a priori, un limite alla fruizione del congedo da parte di colui che assiste il familiare disabile.
Tale prassi risulterebbe peraltro in contrasto con i principi formulati dalla L. n. 104/1992 che mira invece a promuovere la piena integrazione del disabile nel mondo del lavoro e l’adozione delle misure atte a favorirla, così come in contrasto con le finalità di cui alla L. n. 68/1999. Infatti, l’assistenza si può sostanziare in attività collaterali ed ausiliarie rispetto al concreto svolgimento dell’attività lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e verso il luogo di lavoro, ovvero attività di assistenza che non necessariamente richiede la presenza del disabile, ma che risulta di supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro di esami clinici).
Si ritiene pertanto, alla luce dell’attuale normativa, che il diritto alla fruizione del congedo de quo da parte del familiare non può essere escluso, a priori, nei casi in cui il disabile svolga, per il medesimo periodo, attività lavorativa.
IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)
(1) su tali aspetti si vedano il Messaggio INPS n. 24705 del 30 dicembre 2011 e la Nota del Dipartimento Funzione Pubblica n. 44274 del 5 novembre 2012.