Invalidi civili: l’assegno mensile di assistenza (invalidi parziali)
L’assegno mensile di assistenza è stato istituito dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell’articolo precisava che l’assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).
Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L’innalzamento tuttavia è decorso dall’entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.
In Provincia Autonoma di Bolzano (Legge Provinciale 21 agosto 1978, n. 46, art. 3) le provvidenze agli invalidi civili parziali hanno la seguente denominazione: pensione per gli invalidi civili parziali e assegno mensile per invalidi civili parziali minorenni: le due provvidenze hanno uguale importo e limite reddituale. Non è invece prevista l’erogazione, ai minori, dell’indennità di frequenza.
Condizioni:
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; in Provincia di Bolzano questa provvidenza è concessa anche ai minori in alternativa all’indennità di frequenza;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.931,29;
- non svolgere attività lavorativa (condizione non richiesta in Provincia Autonoma di Bolzano);
- L’assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l’interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.
Importo 2021: Euro 287,09 per 13 mensilità.
L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare a INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.