Invalidi civili: l’indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

  • viene erogata indipendentemente dall’età;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un’invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l’aiuto di un accompagnatore o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
  • non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o di Ente pubblico). In Provincia Autonoma di Bolzano questa incompatibilità non è prevista, ma le provvidenze economiche per invalidità civile possono essere liquidate direttamente all’istituto di ricovero, con consenso dell’interessato, a titolo di pagamento della retta.

Importo 2021: Euro 522,10 per 12 mensilità.

L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente o autonoma.
L’indennità di accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è indipendente dal reddito posseduto dall’invalido e dalla sua età.
L’indennità di accompagnamento non è incompatibile con la titolarità di una patente speciale.
L’indennità di accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di indennità di accompagnamento devono inviare all’INPS una dichiarazione periodica relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

 

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