ISEE: aggiornamenti da INPS e Ministero del lavoro
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’INPS il 10 luglio scorso hanno aggiornato il precedente documento diramato il 5 maggio che fornisce le risposte alle domande più frequenti in materia di applicazione delle più recenti disposizioni sull’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
I quesiti sono stati raccolti dalla Consulta nazionale dei CAF (Centri di Assistenza Fiscale) che rappresentano il riferimento principale nella redazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) alla base del calcolo dell’ISEE.
Rimandiamo al nostro precedente commento per le risposte già consolidate e presentiamo ora le ulteriori nuove indicazioni di diretto interesse per i nuclei familiari in cui siano presenti persone con disabilità.
Detrazione delle spese per la retta in RSA
Il regolamento ISEE (DPCM 159) prevede la detrazione dall’Indicatore della Situazione Reddituale, solo per le persone non autosufficienti, della eventuale spesa per la retta di ricovero (RSA, Istituto, altro). Nel nuovo documento (quesito FC7_2) Ministero-INPS precisano, il linea con il DPCM, che è detraibile solo l’ammontare della retta per l’ospitalità alberghiera senza le spese per l’assistenza medica specifica (che ricordiamo già deducibili in denuncia dei redditi).
È ininfluente, ai fini della detrazione ISEE, il fatto che la struttura di ricovero sia pubblica o privata o convenzionata.
Detrazione delle spese sanitarie per gli incapienti
Il quesito FC8_12 pone una questione di non poco conto relativa ad una specifica detrazione prevista dal DPCM 159/2013 (art. 4) e cioè: “c) fino ad un massimo di 5.000€, le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;”.
Il problema tecnico – e anche normativo – risiede (come avevamo già riportato in queste colonne, NdR) nel fatto che quelle spese vengono estratte dalle dichiarazioni dei redditi degli interessati. Nel caso gli interessati non siano tenuti a presentare la dichiarazione (bassi redditi o incapienti o privi di reddito imponibile) non possono nemmeno ottenere la detrazione anche delle spese sostenute pur se documentate.
Il quesito pone la questione e chiede come costoro possano detrarre le spese documentate.
Ministero/INPS sono perentori: si detraggono solo le spese che possono essere estratte dalla denuncia dei redditi, confermando una disparità di trattamento che potrebbe generare comprensibili contenziosi.
ISEE ordinario e ridotto
Come noto il DPCM 159/2013 prevede un computo di “favore” per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e cioè quelle assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero altri interventi in favore di queste persone. Vi sono inclusi interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; interventi atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi.
In questi casi (se il beneficiario è maggiorenne) il nucleo familiare preso a riferimento, è oltre che il beneficiario, il coniuge, i figli minori di anni 18, nonché i figli maggiorenni. Se questi familiari non sono presenti nel nucleo, ovviamente non vengono computati, come non vengono computati altri familiari che non siano il coniuge o i figli.
Per completezza, se il beneficiario invece è minorenne per l’individuazione della composizione del nucleo familiare ci si riferisce ai genitori anche se non conviventi (e quindi ai loro redditi e patrimoni). Il che appare come una inspiegabile disparità di trattamento.
Quindi per queste prestazioni ci si riferisce all’ISEE sociosanitario (ridotto), per tutte le altre ci si riferisce all’ISEE ordinario (con le precisazioni per quelle relative al diritto allo studio universitario e per quelle di ricovero in istituto, RSA ecc.)
I quesiti N_1 e N_2 confermano che chi dispone solo dell’ISEE ordinario deve richiedere l’ISEE sociosanitario quando richiesto e viceversa, se dispone solo di quello “ridotto” deve richiedere l’ordinario in tutti casi sia previsto.
Per la richiesta di prestazioni socio sanitarie (quesito N_4) da parte di persona disabile o non autosufficiente maggiorenne, in caso si scelga una composizione ristretta del nucleo familiare l’essere a carico fiscalmente dei genitori pur non conviventi è ininfluente.
Modificazione della DSU ISEE
Il quesito V_10 chiede se la DSU possa o debba essere modificata nel caso in cui cambino le condizioni del nucleo di riferimento oppure una persona disabile grave entri in possesso della certificazione che ne attesta la non autosufficienza (con le maggiori franchigie che ne derivano).
Ministero-INPS confermano che tutte le volte che il titolare della DSU deve modificare un dato presente nella precedente DSU, come nei casi presentati, deve presentare una nuova DSU. Se la situazione rispetto alla prima è mutata e obbliga alla presentazione di una nuova DSU nulla vieta di apportare modifiche dei dati auto dichiarati presenti nella prima.
15 luglio 2015
Di seguito lo stralcio del documento con i passaggi citati nell’articolo. È disponibile anche il documento nella versione aggiornata al 10 luglio 2015
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
INPS, Istituto Nazionale Previdenza Sociale
I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(D.P.C.M. 5 Dicembre 2013 n. 159 G.U n. 19 del 24 Gennaio 2014)
LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI
I quesiti sono stati raccolti dalla Consulta nazionale dei CAF
[documento aggiornato il 10 luglio 2015]
FC7_2 (12/03/2015)
La retta per ospitalità alberghiera va indicata al netto o al lordo delle spese per assistenza medica specifica?
Il Dpcm art. 4 comma 4 lettera c) recita l’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera solo per persone non autosufficienti quindi senza le spese per assistenza medica specifica.
FC7_3 12/03/2015
Se la retta per non autosufficiente è pagata presso una struttura privata per cui non viene erogata alcuna prestazione (l’intera retta è a carico del degente) inserisco o no l’importo versato? Il dubbio nasce dal fatto che le istruzioni dicono di inserire il dato solo se già beneficiario della prestazione (che in questo caso non sembra esserci). Cioè pare che se non sei ricoverato presso una struttura pubblica o comunque convenzionata per cui stai beneficiando di una prestazione non dovresti indicare nulla.
Con la dicitura “beneficiario di prestazioni socio-sanitario assistenziali “si inquadra il tipo di percorso assistenziale che viene prestato alla persona non autosufficiente e non il beneficio economico. Ne consegue che è ininfluente se la struttura è pubblica o privata basta essere ricoverati per poter portare, nei casi previsti dal DPCM, in detrazione la retta per l’ospitalità alberghiera. Infatti le istruzioni, vedi pag. 18, dicono la casella va barrata se la persona è ricoverata… e successivamente ribadiscono sia già beneficiaria della prestazione.
FC8_12 (12/03/2015)
Il D.P.C.M. 159/2013 all’art. 4, fra l’altro, prevede la deduzione dal reddito……
…c) fino ad un massimo di 5.000€, le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
Stante il fatto che questi cittadini non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, se in possesso delle relative ricevute delle spese di cui sopra, possono sottrarre tali le spese sostenute dai redditi da dichiarare ai fini ISEE (sussidio di mille euro, indennità di accompagnamento ed invalidità civile) anche se non presentano la dichiarazione dei redditi?
La deduzione viene rilevata solo se indicate in dichiarazioni dei redditi.
N_1 (05/02/2015)
Ho presentato una DSU con MB1rid per richiedere prestazioni socio sanitarie. Ora devo richiedere un tipo di prestazione generica (ad es bonus gas) per il quale il nucleo ridotto non è ammesso.
Come mi devo comportare?
Partendo da un MB.1rid per passare a una DSU standard si deve presentare una nuova DSU “ordinaria”. Quindi si consiglia:
• Dove possibile si presenta contemporaneamente un DSU standard con all’interno anche la richiesta del nucleo ristretto;
• Se è stata presentata una DSU con il nucleo ristretto, alla stato attuale, bisogna presentare una nuova DSU standard.
N_2 (05/02/2015 )
Nel caso di una compilazione DSU modulo MB1.rid, se è già stata mandata una ISEE “standard”, come facciamo a legarla alla DSU precedente nel caso non si tratti di Integrazione Socio Sanitaria Residenziale (modulo MB.3) (es. benefici per corsi di dottorato di ricerca)?
Si invia una dichiarazione MB.1rid senza legarla alla DSU standard così come indicato per il caso inverso nella risposta al quesito precedente.
N_4 12/03/2015
In caso di nucleo composto da maggiorenne non coniugato e senza figli, per le prestazioni socio sanitarie può compilare il Modello MB1RID solo se non a carico fiscalmente?
Es.: maggiorenne senza reddito che vive da solo ma a carico fiscalmente dei genitori, il Modello MB1RID non può compilarlo da solo ma comunque con i genitori di cui è fiscalmente a carico?
Per la richiesta di prestazioni socio sanitarie da parte di persona disabile o non autosufficiente maggiorenne, in caso si scelga una composizione ristretta del nucleo familiare (Modello MB1rid) l’essere a carico fiscalmente è ininfluente e quindi nel quadro A del MB1rid risulterà solo la sua presenza.
V_10 (12/03/2015)
In base alle istruzioni ministeriali la DSU MINI non può essere presentata in presenza di disabili/non autosufficienti e in caso di minori i cui genitori non siano coniugati e non conviventi, oltre ai casi di richiesta di prestazioni diritto universitario o di presenza di soggetti esonerati/per sospensione adempimenti tributari. Posto che per alcune situazioni la condizione particolare o la richiesta di prestazione può verificarsi in corso d’anno anche dopo la presentazione della prima DSU.
Esempio 1- il genitore non coniugato con l’altro genitore che sposta altrove la sua residenza.
Esempio 2- persona che diventa disabile o non autosufficiente.
Esempio 3 – iscrizione all’università.
In questi casi occorre presentare una nuova DSU (integrale) in quanto il modulo MB2 o FC2 componente non sono moduli a sé stanti (è assente il riquadro Sottoscrizione).
In questi casi è possibile presentare una nuova DSU e modificare uno o più dati dichiarati in precedenza che non riguardano i quadri C/D/FC7?
Tutte le volte che il titolare della DSU deve modificare un dato presente nella precedente DSU, per modifiche/correzioni/integrazioni, deve presentare una nuova DSU.
Se la situazione rispetto alla prima è mutata e obbliga alla presentazione di una nuova DSU nulla vieta di apportare modifiche dei dati auto dichiarati presenti nella prima.
V_11 (12/03/2015)
Per i benefici in corso di validità, per il 2015 devo presentare un’ISE nuova immediatamente o solo alla scadenza del beneficio (coincidente con la scadenza della vecchia ISE)? Cioè, se ho una DSU che scade a giugno 2015 e a settembre 2014 l’ho presentata per il calcolo della retta dell’asilo nido relativa all’anno scolastico settembre 2014-giugno 2015, posso continuare a fruire di questa prestazione fino a giugno 2015 con la mia DSU attuale o devo necessariamente presentare a gennaio 2015 una nuova DSU calcolata sulla base della nuova normativa?
L’entrata in vigore del nuovo ISEE non sospende l’erogazione dei benefici già concessi precedentemente.