La sentenza n. 6288/2025 riguarda un ricorso presentato dal tutore di un coniuge, contro il Comune di Teano, l’INPS di Caserta, e la Regione Campania, per il provvedimento di revoca dell’assegno di cura, un sostegno economico destinato a persone con disabilità grave, in particolare a seguito di un errore nell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS. Vediamo in dettaglio i principali aspetti della sentenza.

Il ricorrente, nella qualità di tutore del coniuge, ha impugnato il provvedimento del Comune di Teano che aveva revocato l’assegno di cura al coniuge stesso, basando tale decisione su una errata attestazione ISEE, nella quale erano stati considerati come reddito dei presunti compensi derivanti da un risarcimento per danno biologico, che secondo il ricorrente non sarebbero soggetti a tassazione e, quindi, non avrebbero dovuto essere inclusi nel calcolo dell’ISEE.

Il ricorso chiedeva non solo l’annullamento della revoca dell’assegno di cura, ma anche il reinserimento del coniuge nell’elenco dei beneficiari, oltre a una eventuale condanna per il risarcimento dei danni.

I motivi sollevati dal ricorrente si concentrano su due punti principali:

  1. Violazione di legge: In particolare, si sostiene che l’art. 4 del DPCM 159/2013 (che regola l’ISEE) sia stato violato, in quanto includeva erroneamente nel reddito da considerare ai fini ISEE un risarcimento per danno biologico, che invece, secondo il ricorrente, è un risarcimento e non un reddito.

  2. Violazione dei principi costituzionali e dei LEA: L’asserita violazione dei principi di uguaglianza e non discriminazione, nonché del diritto a prestazioni sociali essenziali per le persone con disabilità, in particolare per i disabili gravi.

In questa vicenda, la Regione Campania si è costituita in giudizio, ma ha sollevato un’eccezione di difetto di legittimazione passiva, ossia ha sostenuto di non avere competenza diretta nel caso in esame. L’INPS ha difeso la validità dell’attestazione ISEE, sostenendo che il risarcimento per danno biologico fosse comunque una componente patrimoniale da dichiarare, il Comune di Teano non si è costituito in giudizio.

Il TAR, dopo aver esaminato la questione, ha accolto il ricorso per i seguenti motivi:

  1. Sulla questione dell’ISEE: Il Tribunale ha ritenuto che il risarcimento per danno biologico non debba essere considerato come reddito, né come componente patrimoniale rilevante ai fini del calcolo dell’ISEE. Infatti, l’indennità di accompagnamento e le somme risarcitorie sono destinate a compensare la disabilità grave, e non a incrementare il patrimonio del beneficiario. In questo senso, il risarcimento non deve essere considerato nel calcolo dell’ISEE, in quanto non rappresenta un reddito, ma una compensazione per la condizione di disabilità.

  2. Conformità alla giurisprudenza consolidata: Il Tribunale ha seguito il precedente orientamento del Consiglio di Stato, che ha stabilito che i risarcimenti da danno biologico, così come le indennità di accompagnamento e le pensioni per disabili, non debbano essere inclusi nel calcolo dell’ISEE in quanto non si tratta di redditi ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 917/86.

  3. Esclusione della Regione Campania: Il TAR ha escluso la Regione Campania dal processo, ritenendo che non fosse coinvolta direttamente nelle problematiche relative alla revoca dell’assegno di cura, in quanto la regione non aveva impugnato né censurato gli atti alla base del procedimento.

  4. Sul risarcimento danni: Il TAR ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni, anche se in via subordinata, in quanto ha ritenuto che non fossero presenti i presupposti per una condanna risarcitoria specifica.

Il TAR ha accertato il diritto del ricorrente a essere reinserito nell’elenco degli ammessi all’assegno di cura, in quanto il risarcimento per danno biologico non doveva essere considerato nell’ISEE. Tuttavia, il Tribunale ha lasciato alle amministrazioni competenti (Comune di Teano e INPS) il compito di adottare i provvedimenti necessari per dare seguito alla sentenza, non sostituendosi a loro nell’attività istruttoria e valutativa.

La sentenza chiarisce quindi un aspetto importante riguardante l’ISEE e i risarcimenti per danno biologico, affermando che tali somme non devono essere considerate come reddito ai fini dell’accesso a prestazioni sociali come l’assegno di cura. Questo principio è stato ribadito anche dal Consiglio di Stato e dal recente aggiornamento normativo con il DPCM del 14 gennaio 2025.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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