IVA agevolata sui sussidi tecnici e informatici: consigli ai commercianti
Le poche righe che seguono hanno l’intento di semplificare e rendere più semplice il rapporto fra chi vende e le persone con disabilità: solo da una relazione chiara e trasparente può scaturire la reciproca soddisfazione.
La Legge 30 del 28 febbraio 1997 ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata (4%) su sussidi tecnici e informatici rivolti a favorire l’autonomia e l’integrazione delle persone con disabilità motoria, sensoriale o del linguaggio.
I sussidi tecnici e informatici possono essere anche prodotti non specificamente realizzati o costruiti per le persone disabili; sono ammessi, infatti, all’agevolazione anche oggetti, dispositivi, e attrezzature di comune reperibilità (es.: computer, software, modem, fax, sistemi per il controllo dell’ambiente, telecomandi ecc.)
Cosa deve richiedere il commerciante al disabile o al suo familiare?
Originale o copia di un certificato attestante l’invalidità funzionale permanente; si tratta del comune certificato di invalidità rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale competente; il documento può anche non essere recente; è bene ricordare che l’agevolazione spetta solo nel caso di disabilità motoria, del linguaggio o sensoriale (non vedenti, e sordomuti).
Prescrizione autorizzativa di un medico specialista dell’Azienda unità sanitaria locale; tale documento deve precisare che il prodotto per cui si chiede l’agevolazione è effettivamente necessario a quel disabile per migliorare o garantire la sua possibilità di integrazione o autonomia personale. Non è accettabile una certificazione rilasciata da medici, anche se specialisti, non dipendenti dall’unità sanitaria locale. La prescrizione può essere rilasciata in originale o in copia o essere sostituita da autocertificazione in cui il contribuente dichiara di esserne in possesso per il medesimo prodotto, indicando data di rilascio e servizio o reparto che l’ha sottoscritta.
Cosa riportare sulla fattura?
Sulla relativa fattura, va riportata la seguente annotazione:
“Aliquota IVA al 4% ai sensi dell’articolo 2, comma 9, del Decreto-Legge 31 dicembre 1996, n. 669 (convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n. 30)”
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