Iva su canoni e bollette telefoniche e disabilità
La nostra normativa prevede alcune agevolazioni fiscali sugli ausili e sui sussidi tecnici e informatici, benefici che consentono alle persone con disabilità di risparmiare sull’Iva al momento dell’acquisto e di detrarne la spesa al momento della presentazione della denuncia dei redditi. Fino al 1996 questi benefici erano riconosciuti solo sugli ausili, cioè su prodotti univocamente destinati ad compensare una menomazione o una disabilità. La svolta avviene appunto nel 1996 con la presentazione di un decreto legge, convertito l’anno successivo dalla Legge 30/1997: quella norma individua altri prodotti le cui caratteristiche non risiedono strettamente nelle loro tipologie costruttive, quanto nella loro potenziale finalizzazione e cioè facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità. Il Legislatore li indica con la generica definizione di sussidi tecnici ed informatici.
Una definizione più compiuta la fornisce il Decreto del Ministero delle Finanze 14 marzo 1998. Il secondo articolo di quel Decreto precisa che si considerano «sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio». Il Ministero si riferisce a «dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche», escludendo quindi altri generi di prodotti privi di questi contenuti tecnologici (ad esempio un mobile, un libro), ma anche «servizi» di assistenza o supporto come pure contratti di abbonamento (telefonia, televisione, internet). Il secondo elemento: «sono appositamente fabbricati o di comune reperibilità». Questa indicazione consente di riferirsi a una grande quantità di prodotti comunemente disponibile sul mercato. L’ultimo elemento, come detto, è quello della finalizzazione. Il Ministero articola ulteriormente quanto espresso dal Legislatore: questi prodotti sono preposti ad assistere la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso alla informazione e alla cultura.
Nessuna norma ha elencato i prodotti che possono essere considerati sussidi tecnici ed informatici: devono essere sufficienti i criteri generali espressi dalla norma. Per accedere all’agevolazione è poi strettamente necessaria una specifica prescrizione autorizzativa di un medico specialista della ASL. In questi anni il ricorso a queste agevolazioni è stato praticato soprattutto per l’acquisto di computer e periferiche, apparecchi di telefonia, applicazioni per la domotica, ma anche per un gran numero di altri prodotti di comune reperibilità.
In questi anni, qualcuno ha impropriamente sostenuto che questa agevolazione potesse essere applicata anche ai canoni e alle bollette telefoniche, forzando non poco l’interpretazione della norma originaria. Tutta la disciplina Iva si basa sulla distinzione fra beni o prodotti e servizi. I canoni, le bollette non sono prodotti, ma servizi. La Legge 30/1997 si riferisce esclusivamente ai prodotti: ergo, le bollette per servizi telefonici o telematici devono, con ogni evidenza, essere escluse dall’agevolazione. Ma nonostante questa evidenza, qualche operatore telefonico ? eccezionalmente ? ha applicato l’Iva agevolata ad utenti con disabilità. Altri si sono scrupolosamente attenuti alle indicazioni di legge.
A mettere la parola fine alle interpretazioni più largheggianti e infondate, è giunta, il 27 maggio 2010, la Risoluzione n. 43 dell’Agenzia delle entrate, che esclude chiaramente che si possa applicare l’Iva agevolata ai servizi telefonici e flat (bollette e canoni, sia su fisso che su cellulare). Nelle motivazioni a supporto della sua interpretazione, l’Agenzia cita la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio d’Europa del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto che all”allegato III «per quanto concerne gli ausili per disabili, menziona esclusivamente taluni beni specificamente individuati e non contempla alcuna prestazione di servizi». In verità, la Direttiva citata è molto generica rispetto all’elencazione dei prodotti, ma l’esclusione dei servizi è evidente. Pertanto sulle bollette del telefono e di accesso a Internet si paga l’Iva ordinaria (attualmente al 22%) e a questa prescrizione devono adeguarsi tutti gli operatori telefonici.
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