La Diagnosi Funzionale, il Profilo Dinamico e il Piano Educativo Individualizzato

Il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI) è il progetto di vita dell’alunno con disabilità in età scolare e quindi comprende sia i criteri e gli interventi di carattere scolastico che quelli di socializzazione e di riabilitazione. Esso è regolato dall’articolo 12, comma 5, della Legge 104/1992 e dall’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994.

Essendo un atto di programmazione, il PEI deve tenere conto di tutti gli elementi informativi contenuti in altri atti che la legge pone pure come obbligatori e cioè la Diagnosi Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.

La Diagnosi Funzionale è la descrizione dei bisogni educativi dell’alunno, individuati però solo ? sino ad oggi ? dagli operatori dell’ASL. Quando diverrà operativa l’Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008, la stessa Diagnosi Funzionale verrà redatta anche con la collaborazione della scuola e della famiglia, in quanto essa non è una semplice descrizione delle funzioni attive o carenti dell’alunno, ma è un’analisi di queste funzioni in vista della formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Se la Diagnosi Funzionale, dunque, viene redatta una sola volta dagli operatori dell’ASL, per avere però un quadro progressivo dell’evoluzione della personalità dell’alunno, sono necessarie osservazioni nel tempo che vengono raccolte in un documento ? il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) ? che viene aggiornato al passaggio di ogni grado di scuola e redatto da tutti gli operatori che seguono l’alunno, cioè insegnanti, operatori sanitari e operatori sociali, con la collaborazione della famiglia.

Sempre da tutti questi soggetti, poi, viene redatto annualmente il PEI che, come espressamente stabilito nello stesso articolo 5 del DPR del 24 febbraio 1994, comprende le indicazioni principali dei progetti di riabilitazione, socializzazione e scolarizzazione, indicati nell’articolo 13, comma 1, della Legge 104/1992.

Alla redazione del PEI seguiranno poi, in dettaglio, i singoli progetti di riabilitazione, socializzazione e scolarizzazione, predisposti ciascuno dai rispettivi operatori professionali, sulla base delle indicazioni contenute nel PEI stesso.

Scendendo infine nel dettaglio, il PEI dovrà indicare tutti i tipi di interventi necessari per la realizzazione del diritto allo studio che possiamo suddividere in base alla competenza: gli Enti Locali, l’Azienda USL, la Scuola.

Gli Enti Locali

Ai fini del diritto allo studio e dell’integrazione scolastica sono affidate ai Comuni (per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e alle Province (per le scuole secondarie di secondo grado), alcune specifiche competenze precisate dalla normativa vigente (articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992, meglio specificato nell’articolo 139 del Decreto Legislativo 112/1998) e dalla sempre più vasta giurisprudenza civile e amministrativa.

Si ricordi che il trasporto gratuito a scuola è affidato ai Comuni (articolo 28, comma 1, Legge 118/1971) e alle Province (Sentenza 215/1987 della Corte Costituzionale).

Va detto che dopo la soppressione delle Province avvenuta con legge 7 aprile 2014, n. 56 la relativa competenza del trasporto scolastico è ancora in via di definizione

Altro compito dei Comuni è l’assegnazione di assistenti per l’autonomia e la comunicazione, nei casi necessari (ad esempio per sordi, ciechi, alunni autistici e cerebrolesi). La fonte legislativa è costituita sempre dall’articolo 13, comma 3, della Legge 104/1992 e, per gli alunni ciechi e sordi, in particolare, dalla Legge 67/1993 che assegna solo per loro ? salva diversa statuizione di specifiche leggi regionali ? tale compito alle Province per le scuole di ogni ordine e grado.

Altro servizio necessario è poi l’eliminazione delle barriere architettoniche e sensopercettive. Debbono provvedere, in questi casi, gli Enti Locali, secondo la ripartizione precedente e in base alla normativa sull’edilizia scolastica. Gli stessi Enti devono anche provvedere, rispettivamente, alla dotazione di banchi particolari o sussidi specifici, trattandosi di arredi scolastici.

L’Azienda USL

L’Azienda USL deve garantire, oltre alla certificazione sanitaria, necessaria per l’iscrizione, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 185/2006, la formulazione della Diagnosi Funzionale e la collaborazione alla redazione del Profilo Dinamico Funzionale, del PEI e delle loro verifiche, mediamente ogni trimestre o quadrimestre.

Servizi di competenza della scuola

Il primo dovere della scuola è la richiesta delle ore di sostegno all’Ufficio Scolastico Regionale tramite la formulazione del progetto didattico personalizzato redatto dai soli docenti, sulla base delle indicazioni del PEI, ai sensi dell’articolo 41 del Decreto Ministeriale 331/1998, da presentarsi entro i primi giorni di luglio per la richiesta in organico di fatto.

Altro compito del Dirigente Scolastico è quello di formulare le richieste ad Enti Locali e ASL, secondo quanto detto sopra.

Un’ulteriore fondamentale competenza del Dirigente Scolastico è quella di incaricare un collaboratore o una collaboratrice scolastica per l’assistenza igienica agli alunni che ne abbiano bisogno, nel rispetto del loro genere.

È dovere essenziale del Dirigente Scolastico sorvegliare che l’alunno sia seguito da tutti i docenti, anche quando manchi l’insegnante per il sostegno o l’assistente, e vietare che l’alunno stesso venga fatto uscire dalla classe, salvi i casi di previsione nel PEI.

Deve poi istituire il Gruppo di Lavoro di Istituto (articolo 15, comma 2, della Legge 104/1992) che formula pareri e proposte per l’integrazione di tutti gli alunni con disabilità.

Quando va redatto il PEI

Il PEI va formulato ogni anno, perché è il progetto di vita “scolastica” per quello specifico anno. Lo stesso dicasi per il Piano Personalizzato di Socializzazione, di Riabilitazione e di Scolarizzazione, trattandosi di percorsi che avvengono in età evolutiva, caratterizzata cioè da rapide trasformazioni nella crescita dell’alunno.

Sia il PEI che i singoli piani specifici possono essere adeguati durante l’anno, a seconda delle condizioni di crescita, blocco o temporanea regressione dell’alunno.

La famiglia

La famiglia ha diritto di partecipare alla formulazione del PEI (articolo 12, comma 5, Legge 104/1992) e non può esserne esclusa. La prassi di sottoporre alla firma della famiglia ? a scatola chiusa ? il PEI redatto dalla scuola è illegittima.

In caso di divergenza nella formulazione del PEI e del conseguente Piano degli Studi Personalizzato ? di esclusiva competenza dei docenti ? la famiglia può far risultare a verbale il proprio dissenso ed eventualmente chiedere la consulenza di un esperto del GLIP (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale) che ha tale competenza consultoriale.

Nella formulazione del PEI la famiglia può farsi assistere anche da un esperto di propria fiducia o di un’associazione di cui fa parte. Questa prassi ? assai diffusa specie nel Lazio ? ha la propria fonte normativa nell’articolo 1 della Legge 53/2003 che insiste molto sull’obbligo della scuola di intrattenere rapporti collaborativi con le famiglie.

È inoltre da tener presente che nelle scuole superiori, qualora la famiglia non concordi con l’assegnazione di un PEI differenziato, che esclude l’alunno dal conseguimento del titolo legale di studio, consentendogli solo un attestato, la famiglia stessa può pretendere la formulazione di un PEI semplificato (articolo 15 dell’Ordinanza Ministeriale n. 90/2001). Questo però espone l’alunno ad essere valutato come tutti gli altri e quindi anche ad una bocciatura, in caso di non positivo svolgimento di tale Piano Semplificato che va redatto spesso su proposta degli stessi docenti (articolo 16, comma 1, Legge 104/1992).

Modifiche “in corso d’opera”

Se nel corso dell’anno scolastico il PEI, e soprattutto gli strumenti e gli interventi di supporto, si dimostrano inadeguati o insufficienti, la famiglia può chiedere l’intervento del coordinatore del GLIP, che normalmente è un ispettore esperto nell’integrazione scolastica o può sollecitare, anche tramite la propria associazione, l’intervento di un qualunque ispettore, indicando anche un proprio esperto.

Fermo restando il potere di chiedere questi interventi ? in caso, ad esempio, di mancata concessione di ore aggiuntive di sostegno o di assistenza per l’autonomia o la comunicazione o di mancato o carente trasporto o di mancata assistenza igienica ? i genitori, esperite tutte le vie di dialogo con l’ente responsabile, possono rivolgersi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), per ottenere, anche in via d’urgenza, quanto dovuto.

In casi di inadempienze diverse dalla mancata assegnazione delle ore di sostegno, ci si può rivolgere pure al Tribunale Civile, sempre chiedendo un provvedimento d’urgenza.

Molti problemi vengono superati dove vengono stipulati seri accordi di programma (articolo 13, comma 1, lettera a, Legge 104/1992), oggi inseribili anche nei Piani di Zona di cui all’articolo 19 della Legge 328/2000.

I riferimenti

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), articoli 13 e 16.

Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291 (Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive).

Legge 18 marzo 1993, n. 67 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale).

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap), articolo 5.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), articolo 139.

Decreto Ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 (Disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola), articolo 41.

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), articoli 14 e 19.

Ordinanza Ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 (Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore ? Anno scolastico 2000-2001).

Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006, n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35, comma 7, della L. 27.12.2002 n. 289).

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