In seguito all’iniziativa promossa da FISH lo scorso 2 marzo intitolata “La Legge sul Dopo Di Noi: tra aspettative e realtà” e riprendendo nostri precedenti articoli, affronteremo in questo approfondimento, alcuni aspetti legati alla Legge 22 giugno 2016, n. 112 emerse durante il dibattito.

Questa legge, nota come Legge sul “Dopo di noi” individua una serie di strumenti finalizzati alla protezione patrimoniale e alla pianificazione del progetto di vita delle persone con disabilità: i trust, i vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile; i fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore.

Introduzione

La L. 112/2016 oltre a rafforzare gli interventi pubblici, riconosce come necessario avvalersi di strumenti privatistici per supportare le famiglie delle persone con disabilità, agevolando con misure fiscali significative gli strumenti di pianificazione per il durante e per il dopo di noi      e per favorire erogazioni private a favore delle persone con disabilità o degli enti del Terzo settore.

Gli strumenti finalizzati alla protezione patrimoniale e alla pianificazione del progetto di vita sono:

  • il trust;
  • i vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile;
  • i fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o che operano prevalentemente nel settore della beneficenza in favore di persone con disabilità grave.

É sempre richiesta la forma dell’atto pubblico per la loro costituzione.

É importante sapere che, sebbene la Legge sul Dopo d Noi sia rivolta a persone con disabilità “grave” (come definito dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) è condivisa l’opinione che gli strumenti giuridici previsti dalla Legge siano utilizzabili anche per progetti di vita a favore di persone con disabilità non gravi, con l’unica conseguenza che non troveranno in tal caso applicazione le agevolazioni di natura fiscale previste dall’art. 6.

Il trust

Il trust è un atto unilaterale che consente ad una persona, di trasferire la titolarità di qualsivoglia bene e diritto ad altro soggetto, il Trustee, a vantaggio di altro soggetto, detto Beneficiario.

Il Trustee nell’accettare l’ufficio assume delle obbligazioni giuridiche fiduciarie: osservare, con la massima diligenza e buona fede ed, in assenza di conflitto di interessi, le regole contenute nell’atto istitutivo di trust, che costituisce il programma voluto dal Disponente e da questi affidato al Trustee ad esclusivo vantaggio del Beneficiario nonché rispettare le regole stabilite dalla Legge regolatrice del trust.

L’effetto reale tipico del trust è la segregazione: i beni conferiti inizialmente dal Disponente nel trust costituiranno un patrimonio separato sia dal patrimonio del Disponente, che ne ha perso la proprietà, sia da quello personale del Trustee che Io possiede, sia da quello del Beneficiario, che ancora non Io ha ricevuto, ma ha solo delle aspettative su di esso.

Il trust ha un costo iniziale per la sua istituzione legato al necessario intervento dell’avvocato che deve redigere l’atto istitutivo e del notaio che deve dargli la forma dell’atto pubblico ed a eventuali altri professionisti coinvolti nella redazione dell’atto istituivo e nel progetto di vita. Successivamente i costi sono quelli relativi agli uffici previsti nel trust: Trustee e Guardiano. Solitamente i primi trustee e guardiani sono i genitori stessi della persona con disabilità. Qualora non sia possibile mantenere questi uffici in capo ai familiari della persona con disabilità, si dovrà ricorrere a professionisti, pertanto si dovrà tener conto del costo per Io svolgimento degli incarichi affidati di Trustee e Guardiano.

Per far sì che i costi inerenti l’utilizzo del trust non rappresentino un impedimento per le famiglie, sono state avviate alcune sperimentazioni per favorire l’assunzione della figura di Trustee da parte di Enti del Terzo Settore in grado di offrire un servizio professionale, con competenze allargate anche alla gestione del progetto di vita ed alle relazioni con associazioni e cooperative di riferimento, con costi di gestione contenuti o modulabili in ragione della loro natura non lucrativa e della possibilità di accorpare più persone (i cosiddetti trust collettivi) in una logica di “economia di scala”.

Attualmente potrebbe essere visto come una risposta al bisogno di assistenza delle persone con disabilità, in particolare per il momento in cui non avranno più il sostegno genitoriale: la fase cd. del “DOPO DI NOI”.

Il “DOPO DI NOI” va costruito consapevolmente già nella fase del “DURANTE NOI”.

La Legge all’art 6.3 individua le seguenti condizioni che devono essere presenti affinché si possa parlare di un trust istituito ai sensi della stessa Legge sul DOPO DI NOI:

  • istituzione per atto pubblico;
  • individuazione dei beni, di qualsiasi natura conferiti in trust (fondo in trust) e loro destinazione esclusiva alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust;
  • esclusivo Beneficiario del Trust: la persona con disabilità grave;
  • finalità esclusiva: l’inclusione sociale, la cura e assistenza della persona con disabilità;
  • il termine finale della durata del trust;
  • la Legge straniera che regola il trust.

Nell’atto devono essere individuati in maniera chiara e univoca:

  • le aspirazioni, le necessità, le attività assistenziali specifiche e necessarie per la cura della persona con disabilità;
  • le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione;
  • il Trustee e le sue obbligazioni riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere a vantaggio della persona e di rendicontazione;
  • i Beneficiari del Residuo al termine del Trust (a chi andrà il patrimonio residuo alla fine del trust);

il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al Trustee, il Guardiano e le sue obbligazioni e regole sulla sua successione.

Il trust istituito secondo la Legge 112/2016 ed il suo trattamento fiscale

La Legge contiene specifiche agevolazioni fiscali —ai fini delle imposte indirette – per i trasferimenti di beni e diritti conferiti in trust (ovvero gravati dai vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave), a condizione che tali strumenti rispettino i requisiti elencati nell’art. 6, comma 2, della Legge.

In particolare, a partire dal 1 gennaio 2017, i suddetti trasferimenti sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni e assoggettati all’imposta di registro e, in presenza di trasferimenti immobiliari, sono assoggettati alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

La norma estende le agevolazioni all’ipotesi di ritrasferimento dei beni e diritti conferiti a favore della persona che aveva istituito il trust o costituito il vincolo di destinazione in caso di premorienza del beneficiario con disabilità. Questa disposizione non trova attuazione in caso di fondi speciali, in quanto una attribuzione patrimoniale effettuata a favore di una Onlus o di un Ente di Terzo settore non è ripetibile.

L’art. 6, comma 7, introduce infine l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché per le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione.

Un cenno circa le imposte dirette, il trust è generalmente un ente non commerciale ed è pertanto soggetto IRES (aliquota attualmente vigente del 24%), in tal senso conformemente sul trust nella specifica tipologia del trust per il Dopo di Noi secondo la Legge si è espressa I’ Agenzia delle Entrate nel marzo 2017 che ha riconosciuto assoggettabilità IRES del trust “Dopo di Noi”.

La proposta sarebbe di trattare questi trust come gli Enti del Terzo Settore e pertanto non assoggettarli per nulla a tassazione data la finalità meritevole e di pubblico interesse che perseguono. Tale esenzione avrebbe particolare rilievo a partire dal momento della morte dell’ultimo genitore in vita sino alla morte della persona con disabilità.

Vi sono tuttavia delle problematiche fiscali ancora da sciogliere che oggi conducono ad una tassazione non agevolata al trust “Dopo di Noi”.

La Legge infatti consente ai Comuni, ma non impone, riduzioni, franchigie per le imposte comunali ma nella prassi quasi nulla è stato fatto con la conseguenza che, se una persona fisica ha una prima casa non paga l’IMU, ma se Io detiene un trust a vantaggio di una persona con disabilità invece è soggetto al pagamento.

 

A cura di Vincenzo Falabella e Francesca Romana Lupoi

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