É stata presentata dalla Commissione interventi sociali e politiche per la non autosufficienza, di concerto con il ministero della Salute, al Ministro Orlando, la proposta di legge che reca come titolo “Norme per la promozione della dignità delle persone anziane e per la presa in carico delle persone non autosufficienti”. Allo stato, teniamo a precisare, si tratta solo di una bozza, e come tale, soggetta a modifiche che potranno essere adottate nel corso del tempo. Teniamo però subito a sottolineare come sembra (ribadiamo, solo allo stato), che la bozza del testo sia incentrata prevalentemente sulle persone anziane non autosufficienti, relegando ad una visione marginale le persone con disabilità e le loro famiglie.
La legge delega è composta di 14 articoli (gli ultimi 2 su disposizioni finanziarie ed entrata in vigore).
La delega, individuata all’art. 1, individua il Governo come delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati a promuovere le condizioni di vita e di assistenza delle persone anziane e riordinare, semplificare, potenziare, ed integrare maggiormente, anche in via progressiva, la presa in carico delle persone in condizioni di non autosufficienza sulla base dei principi e dei criteri che la legge individua successivamente.
Inoltre, entro ulteriori 12 mesi dall’entrata in vigore dei sopra richiamati decreti legislativi possono essere adottati altri decreti legislativi per “correggere” o “integrare” le disposizioni adottate.
Vengono inoltre individuate specifiche “definizioni” all’art. 2 ed in particolare:
- Persone anziane: le persone al compimento del 65° anno di età, indipendentemente dalla loro condizione lavorativa.
- Persone non autosufficienti: le persone per le quali, sulla base di una valutazione multidimensionale delle condizioni funzionali bio-psico-sociali tenuto anche conto delle indicazioni dell’ICF dell’Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso da parte dei servizi sanitari, ed in coerenza con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sia stata riscontrata una disabilità fisica, psichica, sensoriale o relazionale in conseguenza della quale vi sia anche la cronicizzazione di patologie, una riduzione o una perdita delle capacità funzionali necessarie per condurre una vita autonoma dal punto di vista sanitario, sociale, abitativo ed economico.
- Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS): i processi, gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura su tutto il territorio nazionale.
- Ambiti Sociali Territoriali (ATS): garantiscono, per conto degli enti locali titolari, lo svolgimento omogeneo sul territorio di propria competenza di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone.
- Punti Unici di Accesso (PUA): i servizi integrati, di direzione e gestione pubblica territoriale che svolgono, attraverso equipe multidisciplinari integrate costituite da personale del servizio sanitario regionale e da personale dei servizi sociali operante presso gli ATS di riferimento, le attività di ascolto, informazione, presa in carico, valutazione multidimensionale delle persone anziane e delle persone non autosufficienza.
- Progetti Individualizzati di Assistenza Integrata (PAI): progetti individuali predisposti da una equipe multidisciplinare integrata per l’assistenza delle persone anziane e delle persone non autosufficienza, con il coinvolgimento diretto della persona assistita e dei familiari conviventi ovvero dell’amministratore di sostegno.
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Piano predisposto dal Governo italiano per accedere alle provvidenze del programma europeo denominato Next Generation EU.
- Piano Nazionale degli interventi e dei Servizi sociali: contiene la cornice unitaria del sistema integrato di interventi e servizi sociali e la programmazione per l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Esso è integrato dal Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse della quota del Fondo Povertà e dal Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l’utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze.
- Piano Nazionale per la non Autosufficienza (PNNA)
- Patti territoriali per lo sviluppo: strumenti di programmazione negoziata, mediante i quali sono coordinati interventi di tipo produttivo, infrastrutturale e di promozione della coesione sociale con il concorso di risorse pubbliche.
- Piano Sanitario Nazionale (PSN)
- Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria.
- Budget di cura e assistenza: strumento costituito dall’insieme delle misure, delle prestazioni, dei servizi e dei sostegni a vario titolo disponibili al fine di realizzare il progetto di vita autonoma delle persone non autosufficienti mediante il PAI.
- Caregivers: le persone, che in quanto persone conviventi nel nucleo familiare della persona non autosufficiente sono impegnate nell’assistenza diretta alla persona non autosufficiente nell’ambito del PAI.
- Nuova domiciliarità: le forme innovative di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane realizzate presso case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali.
Molto importanti i principi ispiratori della legge delega individuati dall’art. 3 che riconosce e promuove il valore umano e culturale sociale ed economico di ogni stagione della vita delle persone, indipendentemente dalla presenza di menomazioni, limitazioni e restrizioni alla loro autonomia.
L’invecchiamento attivo e la prevenzione di questo sono gli obiettivi dell’art 4 che verranno attuati tramite l’adozione di “Linee guida nazionali per l’inclusione e la promozione dell’accessibilità delle persone anziane e fragili ai servizi e alle risorse del territorio” con appositi Piani d’azione.
Con questi si promuoverà l’accessibilità universale delle persone con fragilità alla concreta fruizione dei servizi sociali e sanitari, degli spazi urbani, dell’ambiente naturale e delle iniziative e dei servizi ricreativi, commerciali e culturali.
Essi prevederanno:
- interventi per l’invecchiamento attivo con la finalità di mantenere il più a lungo possibile un elevato livello di indipendenza delle persone anziane attraverso politiche attive di inclusione sociale e di abbattimento delle barriere all’accesso e nell’erogazione di servizi di assistenza sanitaria e sociale anche mediante lo sviluppo di interventi di sanità preventiva d’iniziativa e lo sviluppo di interventi di servizio sociale presso il domicilio delle persone anziane anche mediante l’implementazione di programmi/percorsi integrati volti alla riduzione dell’impatto dei principali fattori di rischio di malattie croniche non trasmissibili (inattività fisica/sedentarietà, tabagismo, scorretta alimentazione e alcol) per un invecchiamento attivo e con ridotto carico di malattia e disabilità, nonché di programmi trasversali che impattano sui fattori di protezione per un invecchiamento in buona salute e con ridotto carico di malattia e disabilità;
- interventi per lo sviluppo di azioni facilitanti l’esercizio dell’autonomia e della mobilità delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante la loro riprogettazione e il superamento degli ostacoli che impediscono l’esercizio fisico nonché la fruizione degli spazi verdi e delle occasioni di socializzazione sul territorio;
- interventi volti al rafforzamento della capacità dei sistemi sanitari di rispondere alle esigenze degli anziani, migliorandone la salute e il benessere, e di assicurare servizi di prevenzione e promozione della salute, anche garantendo interventi di promozione della salute nei luoghi di lavoro, riservando altresì un’attenzione particolare per la fascia di età over 50 anni;
- interventi per la promozione della partecipazione delle persone anziane e delle persone non autosufficienti e l‘esercizio dei diritti civili e politici lungo tutto l’arco della vita;
- interventi e servizi di sostegno sociale e psicologico volti a promuovere abitudini e stili di vita che combattano l’isolamento, la marginalizzazione, l’esclusione sociale e civile, la deprivazione relazionale e affettiva e prevengano ovvero ritardino, per quanto possibile, l’insorgere delle malae nelle persone anziane;
- interventi volti a ridurre il ritardo e le difficoltà d’uso delle nuove tecnologie da parte della popolazione anziana, mediante azioni di alfabetizzazione informatica e pratiche abilitanti all’uso di nuove tecnologie capaci di promuovere la conoscenza e la partecipazione delle persone anziane, contribuendo così al contrasto delle disuguaglianze e dell’isolamento sociale favorendo l’autonomia nella gestione della propria vita e l’equità di accesso ai servizi e alle informazioni;
- interventi di sostegno delle esperienze di solidarietà e di promozione culturale intergenerazionali tese a valorizzare la conoscenza e la trasmissione del patrimonio storico, artistico e culturale, linguistico e dialettale.
La legge all’art. 5 prevede che il Governo, le Regioni e gli Enti Locali dovranno inoltre adottare il principio della programmazione integrata per garantire l’universalità di accesso ai servizi, alle prestazioni, ai trattamenti in relazione alle necessità delle persone e degli anziani non autosufficienti.
Per adottare le priorità di intervento ed anche il successivo aggiornamento dei LEPS, verrà il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza (PNNA) che si raccorderà con i Patti per la Salute.
La programmazione nazionale per l’aggiornamento per il livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria, sarà predisposta in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Conseguentemente le Regioni elaboreranno i loro Piani e li invieranno al Ministero del Lavoro per il successivo monitoraggio e sulla base di questo, procederà alla verifica ed all’eventuale adozione di modifiche correttive.
Inoltre per la rigenerazione urbana, la mobilità accessibile e sostenibile e per favorire l’integrazione strutturale del sistema degli interventi sociali e degli interventi sociosanitari, sarà istituito un comitato di coordinamento tecnico permanente che, nel rispetto delle competenze di ciascuna amministrazione nell’attuazione dei progetti del PNRR, potrà formulare proposte condivise concernenti l’attuazione dei progetti realizzati con le risorse a valere sul PNRR e sulle norme nazionali di riferimento.
Il Comitato sarà composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri concertanti, nonché da quattro rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province Autonome e gli Enti locali designa rappresentanti per la partecipazione ai lavori del Comitato.
Le Regioni, gli enti locali e le Province autonome garantiranno, attraverso i punti unici di accesso, la rete dei servizi sociali e la rete dei servizi sanitari nonché attraverso il coinvolgimento attivo dei familiari, l’apporto delle organizzazioni del Terzo Settore e la collaborazione con le risorse del volontariato informale di prossimità, l’offerta integrata di cure e di assistenza sociale favorendo lo svolgimento della vita delle persone con ridotta autonomia e funzionalità bio-psico-sociale presso il proprio domicilio.
Inoltre l’organizzazione e la gestione dei servizi e degli interventi entro i progetti assistenziali sono aperte a forme di partenariato pubblico con enti del Terzo settore e alla collaborazione con le risorse del volontariato informale di prossimità. Gli Enti del Terzo settore, supporteranno le amministrazioni pubbliche nell’attuazione del progetto di assistenza individualizzato, in particolare mediante apporto di occasioni di domiciliarità e abitare inclusivo, apprendimento, espressività e socialità formazione e lavoro.
Verrà istituito il Budget di Cura e di assistenza, per le persone anziane e non autosufficienti quale strumento per l’ottimizzazione progressiva della fruizione e della gestione degli interventi e dei servizi di cura e di sostegno del territorio.
Sarà istituita inoltre una Campagna informativa nazionale al fine di aumentare tra i cittadini il livello di conoscenza e di consapevolezza relativamente ai diritti, ai servizi e alle opportunità concernenti la qualità della vita e dell’assistenza per le persone anziane non autosufficienti.
L’art. 6 individua, nell’ambito dell’attuazione dei progetti di cui alle missioni 5 e 6 unitamente a quelli concernenti la rigenerazione urbana e la mobilità accessibile e sostenibile del PNRR, la promozione di forme innovative di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane, adeguando le modalità di offerta dei servizi sociali, attraverso l’attivazione dei progetti di intervento necessari al fine di garantire concretamente la prosecuzione della vita, in condizioni di dignità e sicurezza, anche all’interno di contesti quali: case, case famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, fornendo idonei supporti informativi e tecnici.
Nei casi in cui la complessità e la gravità delle problematiche bio-psico-sociali non consentano alle persone di vivere presso il proprio domicilio ovvero presso altro immobile con caratteristiche di civile abitazione, le Regioni, gli enti locali e le Province autonome garantiranno, attraverso i punti unici di accesso, la rete dei servizi sociali degli ambiti sociali territoriali e la rete dei servizi sanitari dell’assistenza distrettuale, nonché attraverso il coinvolgimento attivo dei familiari, l’accoglienza delle persone non autosufficienti, presso strutture residenziali in possesso di requisiti operativi e di sicurezza, tali da garantire alle persone ospitate il diritto alla continuità delle cure e il diritto al mantenimento delle relazioni sociali ed interpersonali, mediante l’accoglienza in ambienti di tipo familiare rispettosi delle esigenze personali e di privacy.
Misure di sostegno per i familiari conviventi impegnati nell’assistenza diretta alla persona non autosufficiente, sono previste all’interno dell’art. 7, con l’impegno importante al Governo di emanare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge, un decreto legislativo per migliorare, sostenere le condizioni di vita individuali e riconoscere le figure dei “Caregivers familiari” nonché riconoscere le competenze acquisite mediante la previsione di:
- particolari tutele in ambito previdenziale ed assicurativo e per l’inserimento ed il reinserimento nel modo del lavoro;
- interventi di formazione e certificazione delle competenze acquisite;
- interventi di sostegno psicologico evitando cosi che dal loro impegno assistenziale possa derivare un pregiudizio alla vita lavorativa, al completamento di percorsi di studio e formazione nonché all’esercizio delle responsabilità genitoriali ed educative nei confronti dei figli di minore età.
L’art. 8 delega il Governo ad emanare una serie di decreti legislativ, sempre entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge per:
- prevedere un rafforzamento degli Ambiti Sociali Territoriali attraverso una serie di misure;
- definire i processi di semplificazione e riorganizzazione per ridurre e razionalizzare oneri e procedure amministrative per l’accertamento della condizione di non autosufficienza e per l fruizione di interventi e servizi;
- rafforzare e riorganizzare gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire lo svolgimento delle diverse e maggiori funzioni di competenza per lo sviluppo dei LEPS e di promuovere le iniziative necessarie allo sviluppo delle politiche sociali nazionali, nonché delle misure e degli interventi che presuppongono l’integrazione con la dimensione sociosanitaria anche a favore delle persone anziane e delle persone non autosufficienti.
Viene prevista all’interno dell’art. 9 una partecipazione attiva dei cittadini per lo sviluppo inclusivo.
A livello locale, le amministrazioni dovranno promuovere almeno annualmente, con il supporto degli ATS e delle Case di Comunità, eventi di partecipazione diffusa dei cittadini e una specifica “giornata della partecipazione sociale”, quali momento di ascolto e di confronto di tutti i cittadini in ordine alle valutazioni e alle scelte di politica sociale del territorio.
Oltre a questo vengono previsti crediti formativi per gli studenti che assumono e svolgono con continuità azioni di volontariato debitamente attestate – quali occasioni di incontro, nonché di collaborazione anche per piccole incombenze – per persone anziane e persone non autosufficienti, sia presso le strutture residenziali o semiresidenziali che a domicilio.
Nell’art. 10 il Governo, su iniziativa del Ministero per l’Università, verrà demandato ad emanare uno o più decreti legislativi per la riforma dei percorsi di studio e di formazione delle figure professionali necessarie all’evoluzione del sistema di assistenza e cura alle persone anziane e alle persone non autosufficienti, nonché allo sviluppo della ricerca in materia.
Inoltre, nell’art. 11, con scadenza triennale, il Governo dovrà procedere all’adeguamento del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza, per sostenere il progressivo consolidamento strutturale del sistema dei livelli essenziali delle prestazioni sociali a favore di tutte le persone non autosufficienti sull’intero territorio nazionale e per garantirne l’integrazione con il sistema dei servizi sanitari.
Il Governo viene, infine, delegato ad adottare nell’art. 12, entro dodici mesi, altri decreti legislativi per la definizione di ulteriori modalità di finanziamento del sistema dei servizi e degli interventi per la presa in carico delle persone non autosufficienti sulla base di:
- definizione di un piano pluriennale per il riequilibrio, nell’allocazione delle risorse pubbliche destinate alla non autosufficienza, bilanciando il rapporto tra servizi e trasferimenti monetari, con l’obiettivo di garantire in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale il più ampio supporto derivante dalle due componenti nella gestione delle difficoltà quotidiane della persona non autosufficiente e dei suoi famigliari;
- processo di riordino e rafforzamento delle agevolazioni fiscali e contributive volte a sostenere la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, per sostenere e promuovere l’occupazione di qualità nel settore dei servizi socio -assistenziali;
- introduzione di misure incentivanti volte a facilitare la permanenza della persona non autosufficiente al proprio domicilio, favorire la prevenzione del decadimento, facilitare le scelte di vita autonoma e valorizzare l’appropriatezza degli interventi rispetto ai reali bisogni della persona e alle sue capacità.
4 Febbraio 2022
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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