L’amministratore di sostegno: approvata la norma istitutiva
Fino ad oggi la normativa italiana prevedeva solo due istituti a tutela delle persone incapaci di agire: l’interdizione e l’inabilitazione. Tramite una sentenza, un giudice nomina un curatore, nel caso dell’inabilitazione, o un tutore nel caso dell’interdizione. Da quel momento in poi la persona disabile può agire solo tramite chi lo assiste il quale ne risponde esclusivamente al giudice.
Si tratta di una disposizione datata nella quale, talora, gli svantaggi superano sicuramente i vantaggi. Infatti, il procedimento per giungere alla sentenza è piuttosto lungo, complicato burocraticamente e ha un notevole costo economico. Le ricadute giuridiche, poi, sono notevoli, come si può immaginare: chi è interdetto non ha più alcuna capacità di agire, non può stipulare contratti, fare testamento o sposarsi, né accedere ad un pubblico impiego.
Una disposizione nata per tutelare la persona disabile, quindi, non è infrequente che finisca per rappresentare un vincolo eccessivo. Inoltre la normativa è spesso “sovradimensionata” rispetto alle effettive necessità di protezione delle persone con disabilità. Non sempre, infatti, la cosiddetta “infermità di mente” è tanto grave da necessitare di un’interdizione o di un’inabilitazione. Ed infine i due istituti sono pensati solo per le persone “in condizioni di abituale infermità di mente” e “incapaci di provvedere ai propri interessi”. Non esistevano fino ad oggi strumenti di tutela (o di “autotutela”) per le persone con disabilità in grado di autodeterminarsi, ma magari in difficoltà nel gestire particolari pratiche burocratiche.
A tutti questi limiti tenta di rispondere il nuovo istituto dell’amministratore di sostegno, introdotto dalla Legge 6 del 9 gennaio 2004 (pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” n. 14 del 19/1/2004). Il nuovo iter prevede che l’amministratore di sostegno venga comunque nominato dal giudice tutelare, il quale può agire su segnalazione della famiglia, dei vicini, degli operatori del territorio, del pubblico ministero o dello stesso disabile. Egli dispone inoltre una rapida istruttoria, consultando anche il diretto interessato e chi gli è più vicino. Conclusa la fase istruttoria, emana poi un decreto, indicando l’amministratore di sostegno e precisando quali operazioni questi potrà effettuare “in nome e per conto” del disabile. Per tale incarico viene precisata la data di inizio e fine. La differenza risiede quindi nel porre dei limiti agli atti (può essere anche uno solo) su cui è prevista l’assistenza. Per tutto il resto il disabile mantiene la propria capacità di agire. Per quanto riguarda il procedimento, che si svolge in modo informale, esso può essere gestito anche senza l’assistenza di un legale.
Un altro aspetto rilevante è che l’istituto dell’amministratore di sostegno si rivolge non più solo alle persone con grave disabilità intellettiva o psichica (per i quali è ancora possibile ricorrere all’interdizione, anzi, in alcuni casi non si potrà che ricorrere all’interdizione), ma più in generale alle persone che possono avere necessità di protezione, magari momentanea o limitata: disabili motori o sensoriali, tossicodipendenti, extracomunitari in difficoltà, alcolisti, persone con trauma temporaneo.
È quasi superfluo sottolineare che la nuova disposizione avrà necessità di tempo per essere correttamente ed efficacemente recepita, conosciuta e applicata.
22 gennaio 2004
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