Aggiornamento 23/05/2022
Nella Gazzetta Ufficiale di lunedì 23 maggio 2022 è stata pubblicata la legge di conversione (legge n. 52/2022) del DL riaperture che ha prorogato sino al 30 giugno 2022 la previsione normativa che garantisce ai lavoratori, del settore pubblico o privato, che non possano svolgere la propria attività lavorativa in modalità di lavoro agile e che rientrino, per le proprie condizioni di salute, in una delle ipotesi previste e indicate dal Decreto del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, il diritto di assentarsi dal lavoro in malattia con assenza equiparata al ricovero ospedaliero ed esclusa dal computo del periodo di comporto.
E’ esclusivamente dunque nei confronti dei lavoratori rientranti nelle ipotesi di cui al DM. del 4 febbraio 2022 che potrà valere tale disposizione e non già nei confronti dei lavoratori portatori di handicap grave ovvero di coloro che possano attestare una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
E’ stata anche prorogata sino al 30 giugno 2022 la previsione normativa che garantisce ai lavoratori fragili pubblici e privati di svolgere l’attività in modalità agile.
In questo caso le categorie di lavoratori che potranno beneficare di tale previsione sono invece quelle appena citate ovvero lavoratori portatori di handicap grave e lavoratori che possano attestare una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Inoltre, è stata prorogata sino al 31 luglio la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio e le disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato.
A tale ultimo riguardo, ciò significa che sino al 31 luglio p.v., la modalità di lavoro agile potrà essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalle legge n. 81 del 2017.
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Con il D.L n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2022, il Governo ha diramato le nuove disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza con lo scopo di adeguarsi all’evoluzione dello stato della pandemia, preservandosi però, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacita’ operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario.
A tal fine potranno essere adottate una o più ordinanze, su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti che potranno contenere misure derogatorie, individuate nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.
Le nuove norme, in vigore da domani 1 aprile 2022 saranno diverse: analizziamo le più importanti.
Il Ruolo del Commissario Straordinario – L’unità di completamento della campagna vaccinale.
Al fine di continuare a disporre, anche successivamente di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico, dal 1° aprile 2022, sarà temporaneamente istituita un’unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opererà fino al 31 dicembre 2022.
Il direttore dell’Unità sarà nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, agirà con i poteri attribuiti al Commissario straordinario e, con proprio provvedimento, definirà la struttura dell’Unità.
La stessa subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario ed, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell’Ispettorato generale della sanità militare, curerà la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario.
Dal 1 gennaio 2023 tale Unità sarà soppressa ed il Ministero della salute subentrerà nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi.
Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19
Sempre in relazione alla cessazione dello stato di emergenza ed all’andamento epidemiologico, il Ministro della Salute, con propria ordinanza potrà, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.
Inoltre sentiti i Ministri competenti per materia, potrà introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.
Isolamento ed autosorveglianza
Cambiano le regole per l’isolamento e l’autosorveglianza.
A decorrere dal 1° aprile 2022 vi sarà sempre il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria, fino all’accertamento della guarigione.
Mentre a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi sarà applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
La cessazione del regime di isolamento sarà conseguente all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare ed in questo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente, del referto con esito negativo, determinerà la cessazione del regime dell’isolamento.
Graduale eliminazione del green pass base e rafforzato.
Dal 1 al 30 aprile 2022, è previsto ancora l’obbligo di green pass base per:
- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- concorsi pubblici;
- corsi di formazione pubblici e privati;
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
- partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
- mezzi di trasporto a lunga percorrenza (aerei, navi, treni Alta velocità e intercity, autobus di linea).
Inoltre, sempre dal 1 aprile al 30 aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, l’accesso ai luoghi di lavoro con il green pass base.
Fino al 30 aprile invece, rimane in vigore il super green pass o green pass rafforzato per:
- piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, compresi spogliatoi e docce (a eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti);
- convegni e congressi;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
- feste dopo cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
- sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
- accesso ai locali delle scuole e delle università, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario.
Obblighi vaccinali
Fino al 31 dicembre 2022 permane la necessità di sottoporsi agli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie ed i dipendenti ospedalieri e nelle RSA, come stabilito dal D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 convertito con modificazioni nella L. n. 76 del 28 maggio 2021.
La gestione delle positività nelle scuole.
In tutte le istituzioni del sistema educativo, scolastico e formativo resta l’obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico (o di maggiore efficacia protettiva), fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso delle mascherine.
La mascherina va indossata anche sui mezzi di trasporto e sui mezzi di trasporto scolastici fino al 30 aprile 2022 e durante le durante le attività sportive.
Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.
Sarà possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d’istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive e fino al 30 aprile si potrà accedere alle istituzioni scolastiche solo esibendo il green pass base.
Cambia la gestione dei casi di positività: infatti in presenza di almeno quattro casi di positività tra le alunne e gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguiranno in presenza e per docenti ed educatori, nonché per le bambine e i bambini che abbiano superato i sei anni, sarà previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi, sarà obbligatorio effettuare un test antigenico o un test molecolare.
Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In questo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
La DAD.
Le alunne e gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, potranno seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dell’alunno maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno.
La riammissione in classe sarà subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.
Laddove non risulti l’effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il personale docente ed educativo sarà invitato a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell’obbligo vaccinale il personale docente ed educativo non adempiente, sarà utilizzato in attività di supporto all’istituzione scolastica. Non andrà, dunque, in classe.
Proroghe dei termini correlati alla pandemia – smart working nel settore privato.
Vi sono poi delle proroghe dei termini fino al 31 dicembre 2022 che riguardano il Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, del Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario delle Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto pandemico da COVID-19, delle Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell’istruzione e del Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle professioni sanitarie.
La proroga dei termini invece sarà fino al 30 giugno 2022 per la sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché’ al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza e per le disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato (commi 3 e 4 dell’Articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020).
Pertanto sono dunque prorogate fino al 30 giugno 2022, le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale che ne consentono il ricorso allo smart working anche in assenza degli accordi individuali.
31 Marzo 2022
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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