Le successioni e le donazioni: aspetti tributari

Da qualche anno per i beni immobili ereditati non è dovuta l’imposta sulle successioni (indipendentemente dal loro valore e dal grado di parentela intercorrente tra il defunto e i beneficiari) ma solo le imposte ipotecaria e catastale, rispettivamente nella misura del 2% e dell’1% del valore degli immobili, con un minimo di 168 euro per ciascun tributo
Se l’immobile che si eredita è una casa d’abitazione non di lusso e l’erede ha i requisiti richiesti per usufruire dell’agevolazione “prima casa”, le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 168 euro per ciascuna di esse.

Le donazioni a favore di disabili
Il trattamento fiscale delle donazioni dipende dal rapporto di parentela intercorrente tra il donante e il beneficiario e dal valore della donazione.
Per le donazioni non esenti (cioè quelle tra estranei), il beneficiario deve corrispondere, sul valore dei beni donati eccedente 180.759,91 euro, l’imposta di registro nella misura stabilita per le diverse tipologie di beni dal testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro.
L’importo della franchigia è elevato a euro 516.456,90 per i beneficiari con handicap riconosciuto grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 legge n. 104 del 1992. Per le donazioni per le quali non sono dovute le imposte sui trasferimenti, l’imposta di registro non è dovuta nemmeno in misura fissa.

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