Le tasse scolastiche e gli studenti con disabilità
Gli studenti con disabilità devono pagare le tasse scolastiche? È una domanda abbastanza frequente che richiede una risposta piuttosto articolata e differenziata a seconda della percentuale dell’invalidità e del grado di istruzione.
Quali tasse?
Le tasse scolastiche, innanzitutto, sono due: la tassa di iscrizione e quella di frequenza. Il loro importo è stato definito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1990. L’importo della tassa di iscrizione è fissato a 6,04 euro, quello della tassa di frequenza a 15,13 euro. Una ulteriore tassa di 15,13 euro è prevista per il ritiro dei diplomi.
Scuola dell’obbligo
Per principio generale consolidato, fintanto che vige il diritto-dovere all’istruzione scolastica e professionale, le tasse erariali non sono dovute. Questa esenzione vige per tutti gli studenti a prescindere dalla situazione economica o dalla eventuale disabilità.
Il Decreto Legislativo 226/2005, all’articolo 28, ha stabilito che, a partire dall’anno scolastico 2006-2007, il diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale comprende i primi tre anni degli istituti di istruzione secondaria superiore e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.
Il Decreto Ministeriale 139/2007 ha confermato che l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno dieci anni e che «l’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età».
Quindi fino al terzo anno (incluso) di scuola superiore non sono dovute le tasse di iscrizione e di frequenza. Sono esentati tutti gli studenti.
Questa esenzione è stata ribadita da tutte le Circolari emesse annualmente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da ultimo dalla Circolare 2 febbraio 2010, n. 10.
Scuola superiore
Le tasse scolastiche sono invece dovute per le ultime due classi delle scuole secondarie di secondo grado. In questo caso sono previsti degli esoneri specificamente elencati nel Decreto Legislativo 297/1994, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. L’articolo 200 prevede l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari in condizione economica disagiata.
Il comma 7 dell’articolo 200 prevede l’esenzione per gli orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; i figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; i ciechi civili. Tuttavia questa precisazione ha una validità pressoché nulla. Infatti, queste categorie, per ottenere l’esenzione, devono comunque dimostrare l’appartenenza a nuclei economicamente disagiati.
Inoltre, come si noterà, nell’elenco manca ogni riferimento agli invalidi civili e ai sordi prelinguali. Mentre per i secondi il Legislatore non ha esplicitamente previsto alcuna esenzione, per i primi l’agevolazione è prevista fin dal 1971. L’articolo 30 della Legge 118, infatti, prevede che «ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subìto una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli».
L’articolo 200 del Testo Unico ha “dimenticato” di riprendere quell’indicazione che comunque rimane in vigore, non essendo stata soppressa dall’articolo 676 che abroga solo le disposizioni contrarie o incompatibili.
Disagiata condizione economica
Come abbiamo visto, quindi, la condizione economica disagiata è, nella sostanza, l’unica vera condizione per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche.
I limiti reddituali sono definiti annualmente e rivalutati in base all’inflazione programmata comunicata dal Ministero dell’Economia. Ogni anno il Ministero della Pubblica Istruzione, con propria circolare, indica il limite massimo di reddito, riferito all’anno precedente d’imposta, entro il quale si può richiedere l’esenzione.
Per l’individuazione della situazione economica si tiene conto del «reddito complessivo dei familiari tenuti all’obbligazione del mantenimento» (art. 200, comma 6, Decreto Legislativo 297/1994), a meno che, ipotesi piuttosto rara, lo studente non sia anche lavoratore, nel qual caso ci si riferisce al suo solo reddito personale. I limiti di reddito sono parametrati al numero di componenti del nucleo familiare.
Una notazione particolare: il comma 9 dell’articolo 200 del Testo Unico prevede che l’esenzione non sia ammessa nel caso il voto di condotta sia inferiore a 8 oppure nel caso in cui gli studenti incorrano nella punizione disciplinare della sospensione superiore a cinque giorni o in punizioni disciplinari più gravi. L’esenzione è poi sospesa per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità.
Studenti stranieri
Gli studenti stranieri che si iscrivono negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all’estero che vengono a compiere i loro studi in Italia sono dispensati dal pagamento delle tasse. Per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità, cioè che anche il Paese di origine riconosca la stessa agevolazione.
I contributi scolastici “volontari”
A seguito delle continue restrizioni degli stanziamenti a favore dell’istruzione pubblica, gli istituti si trovano in sempre maggiori difficoltà finanziarie. La soluzione è, quindi, di chiedere il sostegno delle famiglie. Grazie all’autonomia acquisita, le scuole possono deliberare e definire contributi da richiedere alle famiglie in forma di contributi. I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto e spesso hanno importi anche significativi per i bilanci familiari.
A tal proposito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca rammenta, nel proprio sito istituzionale, che «in ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è (…) consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ect). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria».
Quei contributi, quindi, sono volontari anche se spesso non vengono presentati come tali.
Ogni alunno conserva il diritto di fruire dei servizi didattici essenziali anche se non paga il contributo “volontario” che deve essere rivolto, con la trasparenza che ogni famiglia può pretendere, solo ad ampliare l’offerta formativa.
La famiglia si può rifiutare di pagare il contributo “volontario”, limitandosi a pagare le sole spese vive sostenute obbligatoriamente dalla scuola (assicurazione, documenti quali il libretto delle giustificazioni, o la pagella).
Se si decide di versare il contributo “volontario” è bene ricordarsi che si tratta di un onere detraibile in quanto erogazione liberale.
Tutti i contributi volontari versati alle scuole durante l’arco dell’anno scolastico possono essere detratti dalle persone fisiche nella misura del 19%, purché venga conservata ricevuta in cui sia indicato chiaramente che si tratta di erogazione liberale volta all’innovazione tecnologica o all’ampliamento dell’offerta formativa o all’edilizia scolastica. I pagamenti devono essere effettuati tramite banca o posta con bonifico o con modalità comunque “tracciabile”.
Questa opportunità è prevista dall’articolo 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40. Si può pretendere che la scuola rilasci quella ricevuta.
Tasse universitarie
Come si è visto per le scuole superiori, già l’articolo 30 della Legge 118/1971 prevedeva l’esenzione dal pagamento delle tasse universitarie per gli studenti con invalidità superiore ai due terzi che «appartengono a famiglie di disagiata condizione economica». Quindi una doppia condizione: di invalidità e di condizione economica.
Tuttavia, il più recente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, all’articolo 8, prevede l’esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari agli «studenti in situazione di handicap con un’invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento» senza porre la condizione della situazione economica disagiata.
Lo stesso articolo consente agli atenei di prevedere autonomamente la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari anche per gli studenti in situazione di handicap con invalidità inferiore al sessantasei per cento, ferme restando altre condizioni.
Va ricordato che, oltre alle disposizioni previste dal Decreto citato, rimangono in vigore le prescrizioni dell’articolo 30 della Legge 118/1971 che, come abbiamo visto all’inizio, concedono esenzioni anche ad altre categorie di persone disabili e di figli di persone disabili.
Tasse e limiti di reddito
I limiti di reddito per ottenere l’esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche vengono definiti annualmente dal Ministero della Pubblica istruzione. Quelle che seguono riguardano l’anno scolastico 2010-2011 e sono state definite dalla Circolare 2 febbraio 2010, n. 10 prot. 690.
Componenti il nucleo | Limite massimo di reddito
(anno d’imposta 2009) |
1 | 4.945 euro |
2 | 8.203 euro |
3 | 10.544 euro |
4 | 12.593 euro |
5 | 14.640 euro |
6 | 16.593 euro |
7 e oltre | 18.540 euro |
I riferimenti
Circolare Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica Ufficio Sesto 2 febbraio 2010, n. 10, prot. 690 (Limiti di reddito per l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l’anno scolastico 2010 ? 2011).
Decreto Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
Legge 2 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese.), in particolare l’articolo 13.
Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), in particolare l’articolo 28.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell’art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390), in particolare l’articolo 8.
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), in particolare l’articolo 200.
Legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), in particolare l’articolo 30.
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