Legge 11 novembre 1983 n. 638
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.”
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1983, n. 310)
(omissis)
13.1. L’assistenza sanitaria integrativa e le prestazioni previste in favore degli assicurati all’INPS e all’INAIL restano disciplinate dalle disposizioni del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98, salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. Per l’anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell’INPS e dell’INAIL dall’articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , è elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per il 1982 dall’articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98.
3. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, le prestazioni idrotermali possono essere concesse, fuori dei congedi ordinari e delle ferie annuali, esclusivamente per effettive esigenze terapeutiche o riabilitative, su motivata prescrizione di un medico specialista dell’unità sanitaria locale ovvero, limitatamente ai lavoratori avviati alle cure dall’INPS e dall’INAIL, su motivata prescrizione dei medici dei predetti istituti.
4. I congedi straordinari, le aspettative per infermità, i permessi per malattia comunque denominati, concessi per fruire delle prestazioni di cui al comma precedente, non possono superare il periodo di quindici giorni l’anno anche per i soggetti di cui all’articolo 57, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
5. Tra i periodi concessi ai sensi dei commi precedenti e i congedi ordinari e ferie annuali deve intercorrere un intervallo di almeno quindici giorni.
6. I congedi straordinari, le aspettative per infermità ed i permessi per malattia di cui ai commi precedenti non possono essere concessi per cure elioterapiche, climatiche e psammoterapiche ad eccezione di quelli spettanti agli invalidi per causa di guerra, di servizio e del lavoro e ai ciechi, ai sordomuti e agli invalidi civili con una percentuale superiore ai due terzi.
7. L’istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a proseguire, fino al definitivo passaggio alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, l’attività terapeutica presso gli stabilimenti termali di cui al terzo comma dell’articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Restano in vigore dal 1° gennaio 1983 le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo 52 della citata legge. (1) (2)
(omissis)
(1) Il testo del presente articolo è risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione.
(2) Si veda su tali aspetti l’articolo 3, comma 42 della Legge n. 537 del 24 dicembre 1993.