Legge 23 dicembre 1994, n. 724

“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.”

(Pubblicata nella G. U. 30 dicembre 1994, n. 304, S.O.)

Capo I – Disposizioni in materia sanitaria

1. Esenzioni. – 1. Al comma 14 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole “lire 5.000” sono sostituite dalle seguenti: “lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni”.
2. Al comma 15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la parola “100.000” è sostituita dalla seguente “70.000”.
3. (1).
4. E’ confermata l’esenzione disposta dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneità da parte dei giovani che si avviano all’attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel D.M. 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.

(1) Si veda il comma 16 dell’art. 8, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 sostituito dal presente comma

 

2. Prestazioni specialistiche. – 1 (2).

(2) Si veda il comma 3 dell’art. 1 del Decreto Legge 25 novembre1989, n. 382 convertito dalla Legge 25 Gennaio 1990, n. 8.

 

(omissis)

7. Spesa farmaceutica. – 1. Fino al 31 dicembre 1995, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 3 per cento dell’importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all’1,5 per cento.
2. Per l’anno 1995 il prezzo dei farmaci con onere a carico del Servizio sanitario nazionale è ridotto del 2,5 per cento rispetto al prezzo medio europeo vigente al 15 ottobre 1994. Tale riduzione è del 5 per cento per le aziende, i cui ricavi relativi ai prodotti collocati nelle classi a), b) e c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, siano aumentati nel primo semestre dell’anno 1994 in misura pari o superiore al 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno 1993. Alla determinazione delle modalità applicative provvede il CIPE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l’effetto della riduzione dei prezzi risulti al 30 giugno 1995 inferiore a 450 miliardi annui sulla base delle proiezioni effettuate sui consumi del primo semestre 1995, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, determina le ulteriori riduzioni sui prezzi necessarie al conseguimento del predetto risparmio.
3. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai farmaci viene applicata l’aliquota IVA del 4 per cento, secondo le indicazioni della Comunità Europea. Tale abbattimento dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere dalla stessa data l’imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA.
4. L’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica per l’anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi. Qualora la spesa per l’assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica del farmaco di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procederà alla riclassificazione di cui al comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi farmaceutici nell’anno 1994.
5. L’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere per l’inoltro alle competenti Commissioni permanenti una relazione tecnica sull’andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa per l’assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché sull’andamento previsto per l’intero 1995 e per il 1996.

6. Il settimo periodo del comma 4 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.

(omissis)

9. Assistenza farmaceutica. – 1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta.
2. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanità, sentito il parere della Commissione unica del farmaco, provvede, con proprio decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l’altro standard di confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonché l’efficacia del farmaco; conseguentemente, la prescrizione per tali farmaci è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.

(omissis)

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 22 (Personale)

25. Il comma 42 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.”

(omissis)

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