Legge 23 dicembre 1996, n. 662
“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”
(Pubblicata in G.U. 28 dicembre 1996, n. 303; S. O. n. 233)
Sommario degli articoli e dei commi riportati
Articolo 1 | |
Disposizioni in materia sanitaria (commi 1 – 44) | |
Ospedali – riduzione di organici e libera professione intramuraria | 1 – 19 |
Ospedali psichiatrici | 20 – 25 |
Caratteri “Braille” su confezioni dei farmaci | 31 |
Determinazione dei livelli di assistenza e norme contabili | 32, 33 e 35 |
Interventi in materia di spesa farmaceutica | 34 e 36 – 39 |
Aumento sconto a carico dei farmacisti | 40 |
Contrattazione prezzo nuovi farmaci | 41 |
Erogazione gratuita di farmaci della fascia C | 42 |
Uso gratuito di locali del SSN ad organizzazioni di volontariato | 43 |
Irregolarità formali nella compilazione delle ricette | 44 |
Disposizioni in materia di personale (commi 45 – 142) | |
Disposizioni in materia di assunzioni e di piante organiche | 45 – 55 |
Rapporto di lavoro a tempo parziale | 56 – 65 |
Norme sulla scuola | 70 – 81 |
Norme sulla durata del servizio di leva e servizio civile | 104 – 108 |
Disposizioni in materia di finanza locale e regionale (commi 143 – 177) | (omissis) |
Disposizioni in materia di previdenza e assistenza (commi 178 – 267) | |
Norme in materia di invalidità civili (verifiche e sanzioni) | 248 – 259 |
Altre norme in materia previdenziale e assistenziale | 260 – 267 |
Articolo 2 | |
Agevolazioni poste in abbonamento per enti non profit | 19 – 20 |
Norme in materia di edilizia (in part. denuncia inizio lavori eliminazione barriere architettoniche: casi particolari) | 60 |
Incentivi e agevolazioni per l’avvio di nuove attività produttive (portatori di handicap) | 210 – 211 |
Articolo 3 | |
Disposizioni in materia di deducibilità e detrazioni di imposta per spese sanitarie | 2 – 6 |
Determinazione del reddito sui fabbricati e sui terreni | 21 – 22 |
Determinazione del reddito da lavoro autonomo | 23 |
Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili | 53 – 54 |
Dismissione di beni immobili dello stato (casi particolari: inquilini Ultrasessancinquenni o portatori di handicap | 109 |
Articolo 1. – Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza.
1. Nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall’articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unità operative ospedaliere che nell’ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attività di trapianto di organi e di midollo osseo nonché le unità spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure è fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unità operativa ospedaliera interessata.
2. Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all’assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonché degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresì fissare un tasto di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
3. Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all’assistenza domiciliare medicalmente assistita.
4. Nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni, entro il 30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2 quinquies, del citato decreto legge n. 280 del 1996.
5. Ferme restando le incompatibilità previste dall’articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall’articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’opzione per l’esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l’esercizio di attività libero professionale. L’attività libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L’accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell’azienda ospedaliera o dell’unità sanitaria locale interessata.
6. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche al personale di cui all’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
7. Per il personale indicato ai commi 5 e 6 l’attività libero professionale intramuraria è assimilata, ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.
8. I direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d’intesa con le regioni, nell’ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l’attività libero professionale intramuraria. Provvedono altresì a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonché il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell’unità sanitaria locale e dell’azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell’ambito dell’applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l’attività libero professionale intramuraria.
9. Ai fini dell’applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
10. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l’attività libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche secondo le modalità transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo 1997, l’opzione tra l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l’esercizio della libera professione intramuraria. L’opzione a favore dell’esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.
11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l’attività libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si applicano altresì le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo.
12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresì i criteri per l’attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l’esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l’accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l’esercizio della libera professione extramuraria.
13. In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si tiene conto dei principi stabiliti dal presente articolo.
14. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l’attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità, nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze.
15. Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l’esercizio della libera professione intramuraria nonché sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.
16. I posti letto riservati per l’esercizio della libera professione intramuraria e per l’istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le regioni tengono conto dell’attivazione e dell’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale dell’unità sanitaria locale e dell’azienda ospedaliera ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
17. Per la fruizione delle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell’assistito, il cittadino è tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché di una quota pari al 10 per cento della tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche mediante l’utilizzo di mutualità integrativa e/o assicurativa.
18. Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.
19. Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacità di garantire l’erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale e con piante organiche a regime. L’esistenza di situazioni d’incompatibilità preclude l’accreditamento e comporta la nullità dei rapporti eventualmente instaurati con le unità sanitarie locali. L’accertata insussistenza della capacità di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell’accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.
20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati, all’adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.
21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all’articolo 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall’unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l’attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996″, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione”.
22. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonché ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall’articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all’interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l’attuazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994-1996”.
23. Nell’anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale è elevata in misura pari al 2 per cento.
24. Il Ministro della Sanità trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l’attuazione del progetto-obiettivo “Tutela della salute mentale 1994/1996”, in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicità.
25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorità cui destinare quote dei finanziamenti previsti dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.
26. Nell’ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentita l’A.N.C.I., quali tipologie di risposta assistenziale, le regioni provvedono all’accertamento delle situazioni di bisogno e all’organizzazione dei servizi, assicurando l’equilibrio finanziario delle relative gestioni.
27. L’attività dei medici di medicina generale, nel quadro delle funzioni attribuite dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è orientata al rispetto degli obiettivi assistenziali e dei connessi livelli di spesa individuati dalle unità sanitarie locali sulla base di specifici indirizzi regionali, volti, tra l’altro, al contenimento delle richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero. La quota variabile della remunerazione dei medici di medicina generale viene flessibilmente commisurata al perseguimento degli obiettivi ed al rispetto dei vincoli. Per l’anno 1997 i livelli di spesa non possono superare, a livello regionale, i corrispondenti livelli registrati nell’esercizio 1996, ridotti dell’1 per cento.
28. Allo scopo di assicurare l’uso appropriato delle risorse sanitarie e garantire l’equilibrio delle gestioni, i medici abilitati alle funzioni prescrittive conformano le proprie autonome decisioni tecniche a percorsi diagnostici e terapeutici, cooperando in tal modo al rispetto degli obiettivi di spesa. I percorsi diagnostici e terapeutici sono individuati ed adeguati sistematicamente dal Ministro della sanità, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, sentite la Federazione nazionale dell’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le società scientifiche interessate, acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità. Il Ministro della sanità stabilisce, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli indirizzi per l’uniforme applicazione dei percorsi stessi in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli medesimi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificati motivi.
29. I direttori generali delle aziende sanitarie sono responsabili, sulla base degli indirizzi del livello centrale e regionale, dell’attivazione dei sistemi informativi per la rilevazione, l’elaborazione e l’analisi comparativa dei dati epidemiologici, di attività e di spesa necessari per fini di programmazione, controllo e valutazione dell’attività assistenziale e prescrittiva facente capo ai singoli medici e per la valutazione dei percorsi, nonché della fornitura dei dati alle regioni e al Ministero della sanità. Per corrispondere alle esigenze informative del livello centrale, il Ministero della sanità può attivare forme campionarie di rilevazione stipulando all’occorrenza appositi accordi di cooperazione con aziende sanitarie e regioni.
30. Per l’analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonché per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanità, nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l’integrazione delle funzioni regionali di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, all’organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L’osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanità ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali. L’osservatorio provvede altresì al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere riportati in caratteri “Braille”, in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l’attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d’uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1o gennaio 1998.
32. Le regioni, per l’esercizio 1997, nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, individuano, nel rispetto dei livelli di spesa stabiliti per l’anno 1996, le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private. La contrattazione dei piani annuali preventivi, di cui all’articolo 6, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed all’articolo 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, deve essere realizzata in conformità alle predette indicazioni, con la fissazione del limite massimo di spesa sostenibile.
33. Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono fissati i termini e le sanzioni per eventuali inadempienze degli amministratori, per la completa attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
34. Ai fini della determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i pesi da attribuire ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali. Il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani nonché per quelli finalizzati alla prevenzione, e in particolare alla prevenzione delle malattie ereditarie. Nell’ambito della prevenzione delle malattie infettive nell’infanzia le regioni, nell’ambito delle loro disponibilità finanziarie, devono concedere gratuitamente i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite e antihaemophulius influenzae Tipo B quando queste vengono richieste dai genitori con prescrizione medica. Di tale norma possono usufruire anche i bambini extracomunitari non residenti sul territorio nazionale.
35. Gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall’anno 1995 dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all’articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
36. L’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica, previsto per l’anno 1997 dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è rideterminato in lire 9.600 miliardi anche per assicurare l’erogazione di farmaci innovativi di alto valore terapeutico, nonché la copertura degli oneri di cui al comma 42.
37. Alla maggiore spesa per l’assistenza farmaceutica per l’anno 1997, pari a lire 600 miliardi, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 39.
38. Per il 1997 l’onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l’assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore al 14 per cento rispetto a quanto determinato dal comma 36, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.
39. Per le cessioni e le importazioni dei farmaci appartenenti alla classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l’aliquota dell’Imposta sul Valore Aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.
40. A decorrere dall’anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al 66,65 per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo dei ticket e al netto dell’IVA pari al 3,75 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è inferiore a lire 50.000, al 6 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è compreso tra lire 100.000 e lire 199.999 e al 12,5 per cento per le specialità medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico è pari o superiore a lire 200.000. Per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, restano in vigore le quote di sconto di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie con un fatturato complessivo annuo non superiore a lire 500 milioni, le percentuali previste dal presente comma sono ridotte in misura pari al 60 per cento.
41. I medicinali sottoposti alla procedura di autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare dell’autorizzazione ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza, per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul prezzo di vendita al pubblico, al netto dell’IVA, dei medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal CIPE in deroga al disposto del comma 40, secondo criteri comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato accordo, il medicinale è collocato nella classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
42. Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione Unica del Farmaco procede alla prima individuazione dei medicinali attualmente classificati nella classe c), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali, per particolari motivi terapeutici, a decorrere dal 1 marzo 1997, sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni. Ai fini dell’accertamento del reddito si applica la normativa vigente in materia di autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle aziende sanitarie locali. L’elenco dei medicinali erogabili ai sensi del presente comma viene aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L’onere derivante dall’attuazione del presente comma resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell’ambito del tetto di spesa previsto per l’assistenza farmaceutica.
43. Agli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, ammessi ad operare all’interno delle strutture sanitarie pubbliche, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, può essere consentito l’uso gratuito di locali e servizi strettamente necessari all’espletamento delle relative attività.
44. Sono considerate semplici violazioni amministrative, punibili con sanzioni disciplinari, le irregolarità formali commesse nella compilazione delle ricette.
45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. E’ autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente.
46. Il divieto di cui al comma 45 non si applica alle aziende ed agli enti del Servizio sanitario nazionale, compreso l’ente pubblico Croce rossa italiana, limitatamente per quest’ultimo al personale che, alla data del 30 settembre 1996, presta servizio nei servizi sanitari con contratto a tempo determinato, ferme restando le previsioni di cui al comma 1, agli ordini e collegi professionali, alle università, agli enti pubblici di ricerca, alle regioni, alle province autonome ed agli enti locali non strutturalmente deficitari ed a quelli per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia intervenuta l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, agli enti non in condizioni di squilibrio finanziario di cui all’articolo 22, comma 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al personale della carriera diplomatica e dei contrattisti all’estero, alle Forze armate ed al personale tecnico, nelle qualifiche funzionali sesta, settima e ottava, dell’Istituto Idrografico e degli Arsenali della Marina in misura complessiva pari a 23 posti per il primo e 75 posti per i secondi, a parziale compensazione delle cessazioni dal servizio verificatesi nel 1996 nelle stesse qualifiche anche attraverso concorsi riservati al personale già in servizio, ai Corpi di polizia previsti dall’articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, limitatamente al personale addetto all’espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e dell’amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali di traduzione dei detenuti e degli internati, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il solo personale operativo, ed a quello di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per il quale si siano esaurite le prescritte procedure entro il 31 dicembre 1996. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, secondo e terzo periodo, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. Il divieto non opera per le assunzioni di personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, nella misura del 40 per cento dei posti resisi disponibili per cessazioni, nonché per le assunzioni previste da specifiche norme legislative per l’attuazione ed il funzionamento degli uffici nelle otto province di nuova istituzione, in entrambi i casi previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si procede alle assunzioni. Il divieto non opera altresì per le assunzioni, sia mediante procedure concorsuali, sia a tempo determinato, degli enti di gestione dei parchi nazionali, da effettuare nei limiti della pianta organica o dell’attuale dotazione organica purché approvati dal Ministero dell’ambiente, previo espletamento delle procedure di mobilità da concludere entro il termine di trenta giorni. Per il comparto scuola si applicano le disposizioni del comma 73 e per il personale del Ministero degli affari esteri si applicano le disposizioni dal comma 132 al comma 142. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni. Sono consentite le assunzioni dei vincitori di concorsi per qualifiche dirigenziali banditi da amministrazioni statali, le cui graduatorie risultino approvate dalle commissioni d’esame entro il 15 dicembre 1996, e, per il triennio 1997-1999, le assunzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il personale del ruolo dell’ispettorato del lavoro, limitatamente a 190 unità dell’ottava qualifica funzionale, dell’INPDAP, limitatamente a 250 unità complessive di personale da utilizzare nelle strutture periferiche, dell’INPS, nei limiti di 200 unità complessive di personale da adibire alla vigilanza, e dell’INAIL, nei limiti di 150 unità complessive. Gli enti locali dissestati che abbiano ottenuto l’approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere, per esigenze di funzionamento dei servizi, l’assegnazione di personale posto in mobilità al momento della rideterminazione delle piante organiche e in servizio presso gli enti stessi alla data del 31 dicembre 1995.
47. Le graduatorie conseguite nei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale restano in vigore per tutto il 1997.
48. Fermi restando i limiti previsti dal comma 46, le amministrazioni di cui al medesimo comma assumono prioritariamente i soggetti appartenenti alle categorie protette in numero pari a quello dei posti occupati da falsi invalidi, accertati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e comunque nell’ambito delle disponibilità dei posti derivanti da cessazioni dal servizio.
49. Per gli anni 1998 e 1999 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 45, con le esclusioni di cui al comma 46, possono provvedere alla copertura dei posti resisi disponibili per cessazioni mediante ricorso alle procedure di mobilità e, nel limite del 10 per cento di tali posti disponibili, attraverso nuove assunzioni di personale. Fino al 31 dicembre 1999, in relazione all’attuazione dell’articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
50. Le disposizioni di cui ai commi 45 e 49 non si applicano per le assunzioni dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato. Il Ministro di grazia e giustizia può procedere, nei limiti delle dotazioni organiche fissate a seguito della verifica dei carichi di lavoro ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell’articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla copertura dei posti del restante personale dell’amministrazione della giustizia in misura non superiore al 70 per cento del complesso delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre 1996, anche al fine di soddisfare sopraggiunte maggiori esigenze funzionali; la dotazione organica complessiva del personale dell’amministrazione centrale non potrà essere determinata in misura superiore ai posti coperti alla data del 31 dicembre 1996, salva la possibilità di variazioni, nell’ambito della stessa dotazione organica, per quanto riguarda la consistenza delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
51. In deroga al comma 45, il Ministero dei trasporti e della navigazione può assumere ispettori di volo con contratti a termine annuali rinnovabili di anno in anno sino ad un massimo di tre anni, da utilizzare per le esigenze del servizio della navigazione della Direzione generale dell’aviazione civile, e al Ministero per i beni culturali e ambientali è consentita l’assunzione di personale a tempo determinato, ai sensi della normativa vigente.
52. Le dotazioni organiche di tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con le esclusioni di cui al comma 46, che non abbiano provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1996, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risultino in corso di espletamento concorsi o siano stati pubblicati i bandi di concorso. Alle università si applica il comma 31 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
53. Le dotazioni organiche provvisoriamente rideterminate ai sensi del comma 52 costituiscono il parametro di riferimento ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e sono ridotte in via definitiva del 15 per cento, esclusi i posti vincolati alle categorie privilegiate, se alla data del 30 aprile 1997 non si provvede alla rideterminazione delle stesse, previa verifica dei carichi di lavoro.
54. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni vigenti, sono introdotte disposizioni speciali anche di esclusione in materia di determinazione delle piante organiche per gli ordini e i collegi professionali in relazione al numero degli iscritti e per l’ente autonomo “La Triennale” di Milano, senza oneri per il bilancio dello Stato.
55. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO già assegnati ad amministrazioni statali ai sensi dell’articolo 2, comma 14 del decreto legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o giugno 1991, n. 169, sono trasferiti, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, e previa domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle sedi periferiche dell’amministrazione statale o ad altre amministrazioni pubbliche nell’ambito della provincia in cui la base militare era collocata. Entro i successivi sessanta giorni si provvede al trasferimento mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
56. Le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l’iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
58. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall’amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l’eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l’attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell’amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l’attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un’amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all’amministrazione nella quale presta servizio, l’eventuale successivo inizio o la variazione dell’attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze. (2)
58-bis. Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza.
58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall’articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni da tempo pieno a tempo parziale costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una quota pari al 70 per cento dei predetti risparmi è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all’altra dell’amministrazione stessa. I risparmi eventualmente non utilizzati per le predette finalità costituiscono ulteriori economie di bilancio. (2) (3)
(2) Comma così modificato dall’art. 73, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
(3) Su tale aspetto si veda anche la Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 30 giugno 2011, n. 9
60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.
61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell’amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall’impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l’amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l’accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contradditorio fra le parti.
62. Per effettuare verifiche a campione sui dipendenti delle pubbliche amministrazioni, finalizzate all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65, le Amministrazioni si avvalgono dei rispettivi servizi ispettivi, che, comunque, devono essere costituiti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Analoghe verifiche sono svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica che può avvalersi, d’intesa con le amministrazioni interessate, dei predetti servizi ispettivi, nonché, d’intesa con il Ministero delle finanze ed anche ai fini dell’accertamento delle violazioni tributarie, della Guardia di finanza.
63. Le disposizioni di cui ai commi 61 e 62 entrano in vigore il 1 marzo 1997. Entro tale termine devono cessare tutte le attività incompatibili con il divieto di cui al comma 60 e a tal fine gli atti di rinuncia all’incarico, comunque denominati, producono effetto dalla data della relativa comunicazione.
64. Per quanto disposto dai precedenti commi, viene data precedenza ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché ai genitori con figli minori in relazione al loro numero.
65. I commi da 56 a 65 non trovano applicazione negli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie e la cui pianta organica preveda un numero di dipendenti inferiore alle cinque unità.
66. Le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, confermate per il triennio 1994-1996 dall’articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche nel triennio 1997-1999.
67. Le disposizioni contenute nel comma 66 si applicano anche alle misure dell’indennità di missione e di trasferimento, delle indennità sostitutive dell’indennità di missione e di quelle aventi natura di rimborso spese, che sono suscettibili per legge o disposizione contrattuale o in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di variazioni in relazione al tasso programmato di inflazione o agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT. Nel triennio 1997-1999 tali rimborsi ed indennità continuano, comunque, ad essere corrisposti nella stessa misura dell’anno 1996.
(omissis)
70. Al fine di garantire maggiore efficacia alla spesa complessiva per l’istruzione pubblica, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni, sono definiti criteri e parametri generali per la riorganizzazione graduale della rete scolastica, con effetto dall’anno scolastico 1997-1998 con la previsione di deroghe con riguardo alle zone definite a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, nonché alle necessità e ai disagi che possono determinarsi in relazione a specifiche esigenze, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole. Il decreto prevede altresì una graduale riduzione del numero massimo degli alunni per classe, anche tenendo conto di quelli con difficoltà di apprendimento. Ove necessario, potranno essere costituiti, su tutto il territorio nazionale, istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado, cui sarà assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media. Analoghe misure di riorganizzazione graduale della rete scolastica saranno adottate per i convitti e gli educandati dello Stato, anche unificando i servizi amministrativi e ausiliari delle scuole annesse, con accorgimenti necessari a garantire il diritto allo studio della particolare utenza accolta. In attuazione del suddetto decreto e nei limiti dell’organico provinciale complessivo determinato a norma del comma 71, i provveditori agli studi, sentiti gli enti locali interessati e i consigli scolastici provinciali, adottano, con propri decreti aventi carattere definitivo, i piani organici di aggregazione, fusione, soppressione di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, nonché dei plessi, sezioni e corsi con minor numero di alunni rispetto ai parametri prefissati, esclusi i conservatori di musica, le accademie e gli istituti superiori per le industrie artistiche.
71. In conformità agli obiettivi indicati al comma 70, a decorrere dall’anno scolastico 1997-1998, gli organici del personale della scuola sono rideterminati con periodicità pluriennale, secondo criteri, procedure e parametri di riferimento stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del Tesoro e per la Funzione Pubblica. Nel limite dell’organico complessivo fissato per ciascuna provincia dallo stesso decreto interministeriale, i provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascuna scuola e istituto di istruzione nonché le dotazioni organiche provinciali, per ciascun grado di scuola, necessarie per la diffusione e lo sviluppo dell’innovazione, della sperimentazione, dei programmi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, degli interventi di supporto e valutazione dei processi formativi, dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare e, limitatamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, dell’integrazione degli alunni portatori di handicap. Sono abrogati gli articoli 104, comma 5, 442, comma 1, e 445 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
72. I provveditori agli studi, sulla base dell’organico complessivo fissato al comma 71, determinano l’organico funzionale di ciascun circolo didattico in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l’integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-ambientali, nonché alla diffusione dell’insegnamento della lingua straniera e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno espresse dall’utenza. E’ garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità saranno definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti, sulla base dei principi generali di cui all’articolo 128 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, deliberano, nel limite delle risorse professionali disponibili, su tutte le esigenze inerenti l’organizzazione dell’attività didattica, ivi compresi l’insegnamento della lingua straniera, il tempo pieno e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell’ambito dello stesso plesso scolastico. E’ abrogato il comma 5 dell’articolo 131 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
73. Con le modalità previste dall’articolo 442, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ridefiniti i criteri di programmazione delle assunzioni di personale docente a tempo indeterminato, in relazione alle prevedibili disponibilità dei relativi posti nell’anno scolastico successivo, in connessione ai provvedimenti previsti dal comma 70 e alle effettive esigenze di insegnamento da soddisfare.
74. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni. I commi 2 e 3 degli articoli 510 e 580 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.
75. Per il personale in esubero, rispetto alle dotazioni organiche provinciali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre ai corsi di riconversione professionale previsti dall’articolo 473 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, saranno istituiti anche corsi intensivi di durata non superiore all’anno finalizzati al conseguimento del titolo di specializzazione prescritto per l’attività di sostegno all’integrazione scolastica degli alunni handicappati; con la contrattazione collettiva saranno, altresì, stabiliti i criteri per la mobilità d’ufficio del medesimo personale. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.
76. Nelle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore gli organi competenti di ciascun istituto, sulla base della autonoma valutazione delle esigenze organizzative, possono deliberare che l’insegnamento dell’educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili. E’ abrogato il comma 2 dell’articolo 302 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
77. Le spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi sono effettuate dalle istituzioni scolastiche ed educative, nonché dagli istituti superiori di istruzione artistica, entro i limiti dei finanziamenti assegnati dai competenti provveditori agli studi con imputazione ai capitoli 1032, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri e le modalità per la ripartizione, tra gli istituti e le scuole di ciascuna provincia, dei fondi accreditati ai provveditori agli studi, per la determinazione delle quote che gli stessi provveditori dovranno accantonare per esigenze eccezionali o, comunque impreviste, nonché per riequilibrare, ove necessario, la ripartizione delle risorse finanziarie, in relazione alle specifiche situazioni che dovessero determinarsi nelle diverse istituzioni interessate.
78. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie sono utilizzabili nel successivo esercizio per soddisfare esigenze di funzionamento amministrativo e didattico e per eventuali esigenze aggiuntive di supplenze brevi e saltuarie.
79. Il comma 2 dell’articolo 358 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è abrogato, e per le spese relative agli accertamenti da compiere ai fini del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole o, comunque, in relazione ai servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori provvederanno direttamente, analogamente a quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. La stessa procedura viene seguita dai gestori di enti e istituzioni non statali autorizzati ad attuare i corsi biennali di specializzazione per il sostegno didattico aglialunni handicappati, nonché dai gestori di scuole straniere in Italia.
80. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, va interpretato nel senso che il limite della spesa complessivo di lire 116 miliardi è riferito alla spesa complessiva per i compensi forfettari relativi agli esami di maturità, compresi gli oneri riflessi a carico dello Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge citata.
(omissis)
104. Per il personale di leva che sarà incorporato nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica militare e per il personale che svolgerà servizio civile sostitutivo a decorrere dal 1o gennaio 1997 la durata della ferma di leva e del servizio civile è di 10 mesi.
(omissis)
108. Il Ministro della Difesa, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di riduzione della durata del servizio per gli obiettori in servizio civile sostitutivo e della ferma di leva per i militari in servizio di leva alla data stessa garantendone il congedo in data anteriore a quella prevista per il personale incorporato con il primo scaglione 1997. Analoghe norme verranno emanate per i sottotenenti di complemento di prima nomina.
109. I militari di leva e gli obiettori in servizio civile sostitutivo, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno frequentare i corsi di formazione professionale organizzati dalle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli promossi dall’Unione europea, svolti nell’ambito territoriale dove prestano servizio. Le pubbliche amministrazioni interessate debbono inviare i programmi dei corsi ai comandi militari situati nel territorio di loro competenza. I singoli comandi provvedono alla divulgazione dei suddetti programmi presso il personale di leva e ne forniscono copia ai consigli di rappresentanza e agli enti convenzionati con il Ministero della difesa per il servizio civile.
(omissis)
115. L’entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva, di cui all’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non può superare complessivamente 20.000 unità nel 1997, 17.500 unità nel 1998, 15.000 unità nel 1999 e 12.500 unità per gli anni successivi. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle finanze, dell’interno e di grazia e giustizia è definita la ripartizione del contingente ausiliario di leva.
(omissis)
248. Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o chi ne ha la tutela sono obbligati, entro il 31 marzo di ciascun anno, a presentare alla prefettura, al comune o all’unità sanitaria locale del territorio, una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e in caso affermativo se a titolo gratuito, ai fini dell’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
249. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili titolari dell’assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono tenuti a presentare alle prefetture, al comune o all’unità sanitaria locale competente per territorio, analoga dichiarazione relativa alla permanenza dell’iscrizione nelle liste speciali di collocamento, di cui all’articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. (1)
(1) Il comma 249 è stato abrogato dall’articolo 1 comma 36 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247
250. Le dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 sono effettuate su apposito modello determinato dal Ministro dell’interno con proprio decreto.
251. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cui ai commi 248 e 249 entro il termine stabilito determina l’immediata verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai medesimi commi 248 e 249.
252. In caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse.
253. Nel caso in cui sia stata accertata l’insussistenza del diritto all’indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di cui al comma 248.
254. I disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo 1997, a presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati.
255. Per i nascituri affetti da minorazione psichica o intellettiva il termine per adempiere all’obbligo di cui al comma 254 è fissato al dodicesimo mese dalla nascita.
256. Per gli invalidi civili il cui handicap non consente loro di autocertificare responsabilmente, è fatto obbligo di presentare la dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e 249 ai rispettivi tutori o rappresentanti, qualora siano interdetti, inabilitati o minori di età, ovvero di presentare un certificato medico.
257. Entro la stessa data di cui al comma 248, gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti assunti al lavoro ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, direttamente per assunzione nominativa o per assunzione numerica tramite l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sono obbligati a presentare alla prefettura e al loro datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, relativa alla sussistenza dei requisiti per l’assunzione. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione determina l’immediato accertamento della sussistenza dei citati requisiti da parte della Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro. Qualora si accerti l’insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro è risolto di diritto a decorrere dalla data di accertamento da parte della medesima Direzione.
258. Le disposizioni dei commi da 248 a 259 non si applicano alla regione Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano le materie di cui ai commi da 248 a 259 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
259. Dopo l’articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è inserito il seguente:
“Art. 9-bis. – (Condizioni per la fruizione dei benefici). – 1. Le condizioni di estraneità alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali, di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, sono richieste, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nei confronti di tutti i soggetti destinatari”.
260. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia nonché rendite, anche se liquidate in capitale, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori al 1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni.
261. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 260 siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.
262. Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore ad un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.
263. Il recupero non si estende agli eredi del pensionato.
264. Le disposizioni di cui ai commi 260, 261 e 263 si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensioni di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, per periodi anteriori al 1o novembre 1996. Sono fatti salvi i provvedimenti di revoca emanati, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla precedente disciplina ed i provvedimenti di recupero in corso. E’ altresì escluso che le più favorevoli disposizioni della presente legge possano applicarsi nei casi in cui vi sia dolo da parte dell’interessato. La rateazione del recupero è definita ai sensi dell’articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, entro il periodo massimo di cinque anni.
265. Qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti INPS, INAIL e pensionistici di guerra, il recupero di cui ai commi 260, 261 e 264 si esegue sull’intera somma.
266. Le pubbliche amministrazioni che erogano prestazioni sia pecuniarie, sia in natura a favore di soggetti bisognosi effettuano, entro il 30 giugno 1997, accertamenti sulla persistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Le verifiche sono ripetute annualmente. Gli esiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.
267. All’articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, come modificato dall’articolo 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto il seguente comma:
“All’iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al primo comma, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all’atto della cessazione definitiva dal servizio un’unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato”.
Articolo 2 – Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo.
(omissis)
19. I servizi postali e di pagamento per i quali non è esplicitamente previsto dalla normativa vigente un regime di monopolio legale sono svolti dall’Ente poste italiane e dagli altri operatori in regime di libera concorrenza. In relazione a tali servizi cessa, con decorrenza dal 1 gennaio 1997, ogni forma di obbligo tariffario o sociale posto a carico dell’Ente Poste italiane nonché ogni forma di agevolazione tariffaria relativa ad utenti che si avvalgono del predetto Ente, definite dalle norme vigenti. E’ soppressa l’esclusività postale dei servizi di trasporto di pacchi e colli previsti dall’articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Sono abrogati i commi 26, 27 e 28, primo e secondo periodo, dell’articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. E’ fatto obbligo all’ente di tenere registrazioni contabili separate, isolando in particolare i costi e i ricavi collegati alla fornitura dei servizi erogati in regime di monopolio legale da quelli ottenuti dai servizi prestati in regime di libera concorrenza.
20. Con decorrenza dal 1o aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall’Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonché dell’esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1 aprile 1997, gli invii attraverso il canale postale di: a) libri; b) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all’estero, il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all’Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un’area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell’intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all’80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni.
(omissis)
60. L’articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è sostituito dal seguente:
“Art. 4. – (Procedure per il rilascio della concessione edilizia).
1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al sindaco indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato. Il regolamento edilizio comunale determina i casi in cui il parere della commissione edilizia non deve essere richiesto.
4. La concessione edilizia è rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all’autorità competente di adempiere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l’interessato può inoltrare istanza al presidente della giunta regionale competente, il quale, nell’esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi, un commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato.
7. I seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile;
f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
8. La facoltà di cui al comma 7 è data esclusivamente ove sussistano tutte le seguenti condizioni:
a) gli immobili interessati non siano assoggettati alle disposizioni di cui alle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi la valenza di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, o della legge 18 maggio 1989, n. 183, non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
b) gli immobili interessati siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
9. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 è sottoposta al termine massimo di validità fissato in anni tre, con obbligo per l’interessato di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori.
10. L’esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività ai sensi del comma 7 è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali e regionali vigenti per le corrispondenti opere eseguite su rilascio di concessione edilizia.
11. Nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori l’interessato deve presentare la denuncia di inizio dell’attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.
12. Il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui al comma 11, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.
13. L’esecuzione di opere in assenza della o in difformità dalla denuncia di cui al comma 7 comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire un milione. In caso di denuncia di inizio di attività effettuata quando le opere sono già in corso di esecuzione la sanzione si applica nella misura minima. La mancata denuncia di inizio dell’attività non comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. E’ fatta salva l’applicazione dell’articolo 2 del codice penale per le opere e gli interventi anteriori alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. Nei casi di cui al comma 7, ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all’effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l’elenco di quanto prescritto comporre e corredare i progetti delle trasformazioni e le attestazioni dei professionisti abilitati.
15. Nei casi di cui al comma 7, il sindaco, ove entro il termine indicato al comma 11 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, ne dà contestuale notizia all’autorità giudiziaria ed al consiglio dell’ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le stabilite condizioni siano soddisfacibili mediante modificazioni o integrazioni dei progetti delle trasformazioni, ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi comunque denominati, oppure, in ogni caso, di presentare una richiesta di autorizzazione.
16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato o l’opera autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l’esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.
17. Le norme di cui al presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali in materia di procedimento.
18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie normazioni ai principi contenuti nel presente articolo in tema di procedimento.
19. Al comma 10 dell’articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, la lettera c) è sostituita dalla seguente: ‘c) autorizzazione edilizia, nonché denuncia di inizio dell’attività, ad esclusione di quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore minimo di lire 50.000 ad un valore massimo di lire 150.000. Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in base al 75 per cento della variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;’.
20. L’ultimo comma dell’articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è sostituito dal seguente: ‘Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali mutamenti, connessi e non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione”.
(omissis)
210. Per le iniziative produttive intraprese a decorrere dal 1 gennaio 1997, nei territori di cui all’articolo 1 comma 1, lettera a) del decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuto, per l’anno di inizio di attività, e per i due successivi, un credito di imposta, pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, nonché dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta locale sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito d’impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui compete;
detto credito è utilizzato per il versamento delle corrispondenti imposte e non può essere complessivamente superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse iniziative è altresì riconosciuto l’esonero dalla tassa di concessione governativa per la partita IVA. Per la iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.
211. Le agevolazioni previste dal comma 210 si applicano ai soggetti che: a) avendo età inferiore a 32 anni presentano per la prima volta la dichiarazione di inizio dell’attività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; b) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità; c) sono disoccupati ai sensi dell’articolo 25, comma 5, lettere a) e b), della legge 23 luglio 1991, n. 223; d) sono portatori di handicap, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e) iniziano un’attività nel campo dell’efficienza energetica e della promozione di fonti rinnovabili di energia o assimilate di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nel campo della raccolta differenziata e del riciclaggio dei rifiuti, nel campo del risanamento idrogeologico del territorio o, comunque, per il ripristino ambientale, e nel campo della progettazione e attuazione di interventi per la riqualificazione, la manutenzione o il restauro dei centri storici per la produzione di beni ai quali è assegnato il marchio di qualità ecologica di cui al Regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992.
(omissis)
Articolo 3 – Disposizioni in materia di entrata
(omissis)
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 10, comma 1, lettera b), concernente la deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica sostenute dai portatori di menomazioni funzionali permanenti, le parole: “per la parte che eccede lire 500 mila” sono soppresse;
b) nell’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), concernente tra l’altro la detrazione di imposta per spese sanitarie, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti si assumono integralmente.”;
c) nell’articolo 16, comma 1, lettera n-bis), riguardante tra l’altro l’inapplicabilità del regime della tassazione separata alle spese sanitarie rimborsate, al secondo periodo, le parole: “lettera c), terzo e quarto periodo” sono sostituite dalle seguenti: “lettera c), quinto e sesto periodo”;
d) nell’articolo 48, comma 2, lettera b), che individua le erogazioni effettuate dal datore di lavoro al lavoratore dipendente, le parole: “, anche in forma assicurativa, ” sono soppresse e le parole: “di spese sanitarie previste come interamente deducibili alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “delle spese sanitarie di cui all’articolo 13-bis, comma 1, lettera c)”.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
4. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 29, comma 2, che individua le attività agricole produttive di reddito agrario:
1) nella lettera a), le parole: “, alla silvicoltura e alla funghicoltura” sono sostituite dalle seguenti: “e alla silvicoltura”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;”;
b) nell’articolo 51, comma 2, lettera c), che ricomprende nel reddito d’impresa anche quello derivante dalle attività agricole esercitate nei limiti del reddito agrario, sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché alle società in nome collettivo e in accomandita semplice”.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996.
6. All’articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 2, lettera d), che esclude dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, le somministrazioni in mense aziendali o equipollenti, dopo le parole: “o le prestazioni sostitutive”, sono inserite le seguenti: “fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.000”;
b) dopo il comma 3, riguardante i compensi in natura erogati al dipendente e ai suoi familiari, è inserito il seguente:
“3-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 3:
a) per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso e utilizzati promiscuamente dal dipendente si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente e suddivisibile per quote mensili;
b) in caso di prestiti concessi al dipendente direttamente, o per quelli che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della concessione del prestito e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sui prestiti. Tale disposizione non si applica per i prestiti concessi anteriormente al 1 gennaio 1997 e per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni.”.
(omissis)
21. All’articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, riguardante l’indeducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese, le parole: “di cui all’articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393” sono sostituite dalle seguenti: “indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;
b) al comma 6, primo periodo, relativo alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo di talune spese per prestazioni di lavoro, dopo le parole: “si comprendono” sono inserite le seguenti: “, salvo il disposto di cui al comma 6-bis,”;
c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
“6-bis. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”.
22. Per il periodo di imposta 1996, le ritenute effettuate sui compensi di cui al comma 21, lettera c), sono scomputate dall’artista o professionista ovvero dai soci o associati.
23. Le disposizioni del comma 21 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996.
(omissis)
53. L’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“Art. 6 – (Determinazione delle aliquote e dell’imposta).
1. L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.
2. L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
3. L’imposta è determinata applicando alla base imponibile l’aliquota vigente nel comune di cui all’articolo 4.
4. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556″.
54. Per l’anno 1997, la delibera di cui al comma 1 dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53, deve essere adottata entro il 15 aprile 1997.
(omissis)
109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti modalità:
a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell’immobile, e ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;
b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento;
c) il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera b) si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate;
d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell’Ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(omissis)