Legge 27 dicembre 2006, n. 296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)

Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299

Articolo 1

(omissis)

6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12,» sono soppresse;
b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«ART. 11. (Determinazione dell’imposta). 1. L’imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.
3. L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4. Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi »;

c) l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«ART. 12. (Detrazioni per carichi di famiglia). 1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori.
Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;

(omissis)

11. Alla disciplina vigente dell’assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1° gennaio 2007 secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi annuali, sono elaborate a cura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
c) i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
d) nel caso di nuclei familiari con piu’ di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purchè studenti o apprendisti;
e) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che trovano applicazione a decorrere dall’anno 2008. (1)

(1) la Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del 7 marzo 2007 (in Gazz. Uff. 8 maggio 2007, n. 105), ha precisato che precisare che, dal 1 gennaio 2007, “l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili”.

(omissis)

36. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

37. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

(omissis)

319. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti: “i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e le attività sportive; i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1′ università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro”; b) al comma 2, primo periodo, le parole: “e) e f)” sono sostituite dalle seguenti: “e), f), i-quinquies) e i-sexies)”; nel secondo periodo del medesimo comma le parole: “dal comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “dal comma 2” ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate nell’articolo 12 ancorchè non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo”.

362.. Il maggiore gettito fiscale derivante dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.

363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.

364. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l’utilizzo della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi da 353 a 361.

(omissis)

1264. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. (3)

(3) Per l’incremento del Fondo si vedano: il comma 465 dell’art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 102 dell’art. 2, Legge 23 dicembre 2009, n. 191, il comma 8 dell’art. 23, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, i commi 109 e 272 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, i commi 199 e 200 dell’art. 1, L. 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 159 dell’art. 1, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’art. 1, comma 405, L. 28 dicembre 2015, n. 208 e l’art. 5, comma 1, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18.

1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (4).

(4) Per i relativi decreti di riparto del Fondo si vedano da ultimo il Decreto Ministeriale 26 settembre 2016 e, per l’anno 2017, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2017

1266. All’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità , di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».

(omissis)

1269. All’articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:

«3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

(omissis)

1234. Per l’anno finanziario 2007, fermo quanto gia dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;

1235. Una quota pari all’0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente articolo è destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.

1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite l’individuazione dei soggetti e le modalità di riparto delle somme di cui al comma 1235.

1237. Per le finalità di cui ai commi da 1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l’anno 2008.

(omissis)

1254. L’articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente:

«ART. 9. (Misure a sostegno della flessibilità di orario). 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità di cui al presente comma, ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire  alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico».

1255. Le risorse di cui al comma 1254 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all’attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.

1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private.

1257. All’articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento».

1258. La dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, a decorrere dall’anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell’esercizio finanziario in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.

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