Legge 27 dicembre 2017, n. 205
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”
(Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.302 del 29-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 62)
Articolo 1
(omissis)
28. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 15:
1) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
« i-decies) le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro »;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: « e i-sexies) » sono sostituite dalle seguenti: « , i-sexies) e i-decies) » e le parole: « per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito » sono sostituite dalle seguenti: « per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies), i limiti complessivi ivi stabiliti »;
b) all’articolo 51, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12; ».
(omissis)
190. All’articolo 3, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: « per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi » sono soppresse.
191. Per gli effetti di cui al comma 190, all’articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), le parole: « , a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l’utilizzo di una scala di valutazione del bisogno, di cui al comma 2» sono soppresse;
b) al comma 3, il periodo: «L’estensione della platea è individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all’articolo 3, comma 2» è soppresso.
192. A decorrere dal 1º luglio 2018, l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dal comma 190, è abrogato. A decorrere dalla stessa data, sono abrogati il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.
193. All’articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , incrementato del 10 per cento ».
194. All’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso in cui all’atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a euro 20 su base mensile, esso è versato in soluzioni annuali. Nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, ai fini del rinnovo non decorrono i termini di cui al primo periodo del presente comma ».
195. All’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, al primo periodo, le parole: « pari, in sede di prima applicazione, a 262 milioni di euro nel 2018 e 277 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 ».
196. Per le finalità di cui ai commi da 190 a 195, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 300 milioni di euro nell’anno 2018, di 700 milioni di euro nell’anno 2019, di 783 milioni di euro nell’anno 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo è altresi’ incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nell’anno 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 per le finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
197. Per gli effetti del comma 196, all’articolo 20 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo Povertà è determinata in 2.059 milioni di euro per l’anno 2018, di cui 15 milioni di euro accantonati ai sensi dell’articolo 18, comma 3, in 2.545 milioni di euro per l’anno 2019 e in 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020. Ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI di cui all’articolo 4, i limiti di spesa sono determinati in 1.747 milioni di euro per l’anno 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui all’articolo 18, comma 3, in 2.198 milioni di euro per l’anno 2019, in 2.158 milioni di euro per l’anno 2020 e in 2.130 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. I limiti di spesa per l’erogazione del beneficio economico a decorrere dall’anno 2020 sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 8, comunque nei limiti di cui al primo periodo, tenuto conto della quota del Fondo Povertà di cui all’articolo 7, comma 2».
198. Per l’anno 2018, ferma restando la revisione qualitativa dell’attività in convenzione con i centri di assistenza fiscale, in previsione di un incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini della richiesta dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) anche connessi all’attuazione del reddito di inclusione, di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all’INPS, per le suddette finalità, risorse pari a 20 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
199. All’articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, le parole: « comunque non inferiore al quindici per cento, » sono sostituite dalle seguenti: « comunque non inferiore al quindici per cento, incrementata al venti per cento a decorrere dal 2020 ».
200. Al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall’articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, contestualmente, i servizi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a valere e nei limiti di un terzo delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del medesimo decreto legislativo attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
201. Per le erogazioni relative ai progetti promossi dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nel perseguimento dei propri scopi statutari, finalizzati, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del citato decreto, alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonchè di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta degli enti di cui all’articolo 114 della Costituzione, degli enti pubblici deputati all’erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, degli enti del terzo settore previsti dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è riconosciuto alle fondazioni medesime un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017, a condizione che le predette erogazioni siano utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito dell’attività non commerciale.
202. Il contributo di cui al comma 201 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all’Associazione di fondazioni e di casse di risparmio S.p.A. (ACRI) l’impegno a effettuare le erogazioni di cui al comma 201. Al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d’impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d’imposta è comunicato dall’Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all’ACRI.
203. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad esaurimento delle risorse annue disponibili, è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi in cui il credito è utilizzato e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
204. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
205. Al fine di favorire e potenziare l’innovazione sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l’innovazione sociale con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
206. Il Fondo di cui al comma 205 è finalizzato all’effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
207. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 205, nonchè le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2018.
(omissis)
252. All’articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro ».
253. La disposizione di cui al comma 252 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2019.
254. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo. (13) (14)
(13) Comma così sostituito dall’ art. 3, comma 4, lett. f), D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.
(14) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma vedi l’ art. 1, comma 483, L. 30 dicembre 2018, n. 145.
255. Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sè, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.
256. Al fine dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 254, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
(omissis)
324. Al fine di sostenere l’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ONLUS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
325. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del polo nazionale di servizi e ricerca per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva degli ipovedenti, di cui al n. 87 della tabella A allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla sezione italiana dell’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, di cui all’articolo 11-quaterdecies, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2018.
(omissis)
336. Al fine di sostenere e incentivare le attività e i servizi in favore di non vedenti, ipovedenti e dislessici, al Centro internazionale del libro parlato « Adriano Sernagiotto » – Onlus di Feltre è assegnato un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
337. È concesso per l’anno 2019 un contributo dell’importo di 1.000.000 di euro in favore della Lega del Filo d’Oro.
338. Per il triennio 2018-2020 è istituito un fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l’anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L’utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, è disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(omissis)
350. Ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 278, alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con sede in Roma è erogato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l’anno 2019, per la realizzazione di un centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca volta all’integrazione sociale e scolastica dei ciechi con minorazioni plurime aggiuntive.
351. Al fine di realizzare valutazioni e prove di affidabilità, usabilità e accessibilità, relative ai dispositivi e ai ritrovati tecnologici immessi sul mercato e destinati ai ciechi e agli ipovedenti, con conseguente rilascio di un marchio di qualità, all’Istituto nazionale di valutazione degli ausili e delle tecnologie è erogato un contributo straordinario di 300.000 euro per l’anno 2018.
(omissis)
455. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
(omissis)