Legge 27 dicembre 2019, n. 160
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”
(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304)
Articolo 1
(omissis)
29. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
30. I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell’interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.
31. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo.
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell’interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo.
35. Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».
36. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.
37. I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l’importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione « Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
38. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 139 è sostituito dal seguente:
« 139. Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, di 450 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l’anno 2026, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l’anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti»;
b) al comma 140, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
« c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»;
c) al comma 141, lettera c), dopo le parole: « investimenti di messa in sicurezza» sono inserite le seguenti: « ed efficientamento energetico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento»;
d) al comma 143, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell’opera pubblica si intende l’importo complessivo del quadro economico dell’opera medesima. Qualora l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi»;
e) al comma 144, le parole: « per il 60 per cento entro il 31 luglio dell’anno di riferimento del contributo, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: « per il 60 per cento alla verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori»;
f) al comma 145è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista.»;
g) il comma 148è sostituito dal seguente: « 148. Le attività di supporto, vigilanza e assistenza tecnica connesse all’utilizzo delle risorse di cui al comma 139 sono disciplinate secondo le modalità previste con decreto del Ministero dell’interno, con oneri posti a carico delle medesime risorse nel limite massimo annuale di 100.000 euro».
39. Dopo il comma 857 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
« 857-bis. Il comune beneficiario del contributo per l’anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell’opera si intende l’importo complessivo del quadro economico dell’opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento. Qualora l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi».
(omissis)
44. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034.
45. Il fondo di cui al comma 44 è destinato al rilancio degli investimenti per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, inclusi manutenzione e sicurezza ed efficientamento energetico, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
46. Ai fini dell’attuazione dei commi 44 e 45, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2024, sono individuati i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate. I decreti di cui al periodo precedente prevedono altresì che, nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell’anno precedente, i contributi assegnati sono ridotti del 5 per cento. Gli importi per ciascun beneficiario sono individuati con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo.
(omissis)
256. Per il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui alla lettera e) del comma 7 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della medesima legge è incrementata di 12 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al fine di prevedere:
a) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d’inclusione scolastica, nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2020;
b) misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo, tenuto conto delle linee di orientamento di cui all’articolo 4 della legge 29 maggio 2017, n. 71, nonché in materia di insegnamento dell’educazione al rispetto e della parità dei sessi per sensibilizzare gli studenti sui temi della non violenza e del contrasto ad ogni forma di discriminazione, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.
(omissis)
266. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato in misura pari a 12,06 milioni di euro nell’anno 2020, a 54,28 milioni di euro nell’anno 2021 e a 49,75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. L’incremento della dotazione dell’organico dell’autonomia effettuato a valere sulle risorse di cui al primo periodo riguarda i posti di sostegno, con corrispondente riduzione del contingente previsto in organico di fatto di cui all’articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nella distribuzione territoriale dei posti si tiene conto della necessità di ottemperare ai provvedimenti giudiziali di condanna definitivi notificati al 31 agosto 2019.
(omissis)
330. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
331. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
332. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 5 milioni di euro nell’anno 2020.
333. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport, è destinato alle attività del « progetto Filippide» un contributo pari a 500.000 euro per l’anno 2020.
334. All’articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Dal 1° gennaio 2020 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i minorenni privi di un sostegno familiare, per i quali l’autorità giudiziaria abbia disposto un provvedimento ai sensi dell’articolo 343 del codice civile o dell’articolo 403 del codice civile, nonché dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sul Fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Ai fini della semplificazione per l’accesso all’esenzione di cui al presente comma, la medesima esenzione è accertata e verificata, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, attraverso le funzionalità dell’Anagrafe nazionale degli assistiti, di cui all’articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero, nelle more della sua realizzazione, dell’Anagrafe degli assistiti del Sistema tessera sanitaria, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Ministero della giustizia».
335.Per l’anno 2020, il limite di spesa di cui all’articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 12,5 milioni di euro, da destinare alle scuole dell’infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità.
336. In occasione dei cento anni dalla fondazione, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è concesso un contributo straordinario di un milione di euro per l’anno 2020 per lo sviluppo e il sostegno delle sue attività sul territorio nazionale, per le manifestazioni ed iniziative nell’ambito della Giornata nazionale del Braille, per la diffusione della cultura e della pratica dell’addestramento del cane guida e per la valutazione e il monitoraggio degli ausili e delle tecnologie speciali.
337. Al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.
338. Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è attribuito, a decorrere dall’anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all’Associazione nazionale guida legislazioni andicappati trasporti (ANGLAT).
339. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato « Fondo assegno universale e servizi alla famiglia», con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti nonché, nei limiti di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343.
340. L’assegno di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione e il relativo importo è pari a:
a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE superiore a 40.000 euro;
d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l’importo dell’assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.
341. All’onere derivante dal comma 340, valutato in 348 milioni di euro per l’anno 2020 e in 410 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 410 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 339. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione del comma 340, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 340, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 348 milioni di euro per l’anno 2020 e di 410 milioni di euro per l’anno 2021, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno e i valori dell’ISEE di cui all’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
342. Al comma 354 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a cinque giorni per l’anno 2019 e a sette giorni per l’anno 2020»;
c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020».
343. Al comma 355 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole da: « per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2019»;
b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « A decorrere dall’anno 2020, il buono di cui al primo periodo è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 25.000 euro, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro; l’importo del buono spettante a decorrere dall’anno 2022 può essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2021 tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al sesto periodo del presente comma»;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il beneficio di cui ai primi tre periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l’anno 2017, 250 milioni di euro per l’anno 2018, 300 milioni di euro per l’anno 2019, 520 milioni di euro per l’anno 2020, 530 milioni di euro per l’anno 2021, 541 milioni di euro per l’anno 2022, 552 milioni di euro per l’anno 2023, 563 milioni di euro per l’anno 2024, 574 milioni di euro per l’anno 2025, 585 milioni di euro per l’anno 2026, 597 milioni di euro per l’anno 2027, 609 milioni di euro per l’anno 2028 e 621 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029».
344. All’onere derivante dal comma 343, pari a 190 milioni di euro per l’anno 2020, 200 milioni di euro per l’anno 2021, 211 milioni di euro per l’anno 2022, 222 milioni di euro per l’anno 2023, 233 milioni di euro per l’anno 2024, 244 milioni di euro per l’anno 2025, 255 milioni di euro per l’anno 2026, 267 milioni di euro per l’anno 2027, 279 milioni di euro per l’anno 2028 e 291 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029, si provvede, per gli anni 2021 e successivi, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 339.
345. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020.
346. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente:
« e-quater) le spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica»;
b) al comma 2, dopo la parola: « e-ter) » è inserita la seguente: «, e-quater) ».
347. La detrazione di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotta dal comma 346 del presente articolo al fine di sostenere le attività di contrasto alla povertà educativa minorile, spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2021.
(omissis)
455. In favore dell’Ente nazionale sordi (ENS), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è autorizzato un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021 e 2022
(omissis)
490. Il Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 2 milioni di euro per l’anno 2020.
(omissis)
738. A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
739. L’imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
740. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell’imposta valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
c) sono altresì considerate abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
(omissis)