Legge 27 ottobre 1993, n. 423.

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi.”

(Pubblicata in G.U. 27 ottobre 1993, n. 423)

Articolo 1

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all’istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all’Unione italiana ciechi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei D.L. 25 giugno 1992, n. 320, D.L. 26 agosto 1992, n. 368, D.L. 26 ottobre 1992, n. 418, D.L. 30 dicembre 1992, n. 510, D.L. 2 marzo 1993, n. 45, D.L. 28 aprile 1993, n. 128, e D.L. 28 giugno 1993, n. 209.

Nota: segue il testo vigente del Decreto-Legge 27 Agosto 1993, n. 324, integrato con le modificazioni apportate in sede di conversione in legge.

Articolo 1.

(omissis)

Articolo 2

2. 1. L’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , va interpretato nel senso che l’individuazione dell’alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l’esercizio del diritto all’educazione, all’istruzione ed all’integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell’accertamento previsto dall’articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell’anzidetto articolo 12. In attesa dell’adozione dell’atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all’individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’unità sanitaria locale di residenza dell’alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , non si pronunci entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata, ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l’interessato. (1)

3. L’accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione.

3-bis. La commissione medica di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. (1)

3-ter. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , le parole «hanno diritto a tre giorni di permesso mensile» devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1993, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3-quater. Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall’articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell’interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS. (2)

(1) Comma così modificato dall’articolo 25 comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

(2) Comma aggiunto dall’articolo 25 comma 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

Articolo 3.

1. Per il 1992 è concesso all’Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 4287 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per il medesimo anno.

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Condividi:

Skip to content