Legge 28 Luglio 1989, n. 263
“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio e agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile.”
(Pubblicata nella G.U. 29 luglio 1989, n. 176).
Nota bene: la Legge ha convertito il Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202 che riportiamo di seguito nel testo vigente
Nota bene: circa gli aspetti relativa all’Imposta sul Valore aggiunto vedi anche il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in particolare la Tabella A – parte II); per gli aspetti relativi alle imposte sui redditi si veda, invece il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Decreto Legge 29 maggio 1989, n. 202
“Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto e di agevolazioni tributarie per le zone settentrionali colpite da eccezionali avversità atmosferiche nei mesi di luglio ed agosto del 1987, nonché in materia di imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile”.
(Pubblicato nella G.U. 30 maggio 1989, n. 124 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, primo comma della Legge 28 luglio 1989, n. 263. Il testo che segue è quello vigente)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto, di confermare le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, di prorogare il termine per gli adempimenti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto a carico di taluni enti locali, nonché di modificare l’aliquota dell’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Emana il seguente decreto:
1. 1. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell’articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto da applicare alle cessioni e alle importazioni degli organismi utili (insetti e acari utili) per la realizzazione di tecniche di lotta biologica in agricoltura, è determinata nel 4 per cento.
1-bis. Il termine del 1° agosto 1989, previsto dal comma 2-bis dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 1989 n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989 n. 154, è differito al 1° gennaio 1990. Dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1989 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 5, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46. All’onere conseguente alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, valutato in lire 14 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 (1).
2. Le aliquote di base dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:
a) sigarette 56,28 per cento;
b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.
3. Il comma 36 dell’articolo 8 della legge 11 marzo 1988, n. 67, va interpretato nel senso che uso domestico in qualunque fase della commercializzazione si ha ogni qualvolta vi sia cessione ed importazione di gas petroliferi liquefatti destinati ad essere commercializzati in bombole da dieci e da quindici chilogrammi.
3-bis. Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4 per cento. Tra gli ausili previsti alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si intendono comprese le automobili acquistate da cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, di cui alla legge 9 aprile 1986, n. 97 (1)(1bis).
3-ter. A partire dal 1° luglio 1990 e fino al 31 dicembre 1990 l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto sulle calzature è determinata nella misura del 9 per cento (1).
3-quater. All’onere conseguente alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-ter, valutato in lire 250 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 (1).
(1) Questo comma è stato aggiunto in fase di conversione dalla legge 28 luglio 1989, n. 263.
(1bis) Il comma 9 dell’articolo 2 del Decreto Legge 31 dicembre 1996, convertito con modifiche dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, prevede che anche i sussidi tecnici e informati rientrino fra gli ausili indicati dal presente comma. Su tale argomento si veda anche il punto 41 quater) della Tabella A parte seconda del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
2. 1. Fino alla data del 31 dicembre 1992 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, salva, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni e le prestazioni previste nelle medesime disposizioni. Al relativo onere, valutato in lire 33 miliardi in ragione d’anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il recupero delle somme dovute per tributi e per contributi il cui pagamento è stato sospeso in forza delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile 8 settembre 1987, n. 1142/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 223 del 24 settembre 1987; 28 dicembre 1987, n. 1316/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 31 dicembre 1987, come integrata e modificata dall’ordinanza 30 dicembre 1987, n. 1317/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 8 del 12 gennaio 1988; 20 luglio 1988, n. 1509/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 2 agosto 1988, come modificata dall’ordinanza 30 luglio 1988, n. 1516/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 5 agosto 1988 e 30 dicembre 1988, n. 1627/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 del 12 gennaio 1989, avverrà:
a) per i contributi, in quattro anni, mediante il pagamento di sedici rate trimestrali uguali scadenti l’ultimo giorno del mese di ciascun trimestre. La scadenza della prima rata è fissata al 31 marzo 1990;
b) per l’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e per l’imposta locale sui redditi dovute in base a dichiarazione per i periodi di imposta in corso nel periodo di tempo compreso fra il 18 luglio 1987 ed il 31 dicembre 1988, in quattro anni, in base ad iscrizione a ruolo di complessive venti rate uguali scadenti nei mesi di febbraio, aprile, giugno, settembre, novembre di ciascun anno. La scadenza della prima rata è fissata al mese di febbraio 1990.
3. Il recupero delle somme di cui al comma 2 avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse e altri oneri.
4. Le somme il cui pagamento è stato differito dalle ordinanze indicate nel comma 2 non costituiscono reddito imponibile. Ove non siano state dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta per i quali è stato disposto il differimento, le suddette somme potranno essere dedotte nelle dichiarazioni dei redditi relative all’anno nel quale ne sarà stato eseguito il versamento (2).
5. Le dichiarazioni relative all’imposta sul valore aggiunto, all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, all’imposta locale sui redditi, nonché le dichiarazioni dei sostituti d’imposta, i cui originari termini di presentazione sono stati prorogati o differiti dalle ordinanze indicate nel comma 2, si considerano tempestive se presentate entro il 31 dicembre 1988.
6. La disposizione dell’articolo 2, comma 7-bis, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, si intende riferita anche agli aggi sui versamenti diretti nonché all’integrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954.
7. All’onere conseguente alle minori entrate derivanti dall’attuazione dei commi da 2 a 6, valutato in lire 30 miliardi per l’anno 1989, in lire 35 miliardi per l’anno 1990 ed in lire 25 miliardi per l’anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 29 maggio 1989, n. 200 (3).
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appotare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(2) Frase aggiunta dalla legge di conversione 28 luglio 1989, n. 263.
(3) Il comma è stato così modificato, in fase di conversione, dalla 28 luglio 1989, n. 263.
3. 1. Il termine del 30 giugno 1989 previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è prorogato al 20 dicembre 1989 per quanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni ed i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.
4. 1. L’imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.
5. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.