Legge 29 novembre 2007, n. 222
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 – Suppl. Ordinario n. 249/L)
Nota bene: testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni definite con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 per l’anno 2007, pari a 5.978 milioni di euro, ulteriori rispetto a quelle incluse nel provvedimento previsto dall’articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e utilizzate a copertura del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono destinate, per lo stesso anno, alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente, definiti dal predetto Documento di programmazione economico-finanziaria e dalla relativa Nota di aggiornamento.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equità sociale di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(omissis)
Art. 4.
Commissari ad acta per le regioni inadempienti
1. Qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, con le modalità previste dagli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilità degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell’unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano.
2. Ove la regione non adempia alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l’intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro, con la facoltà, fra le altre, di proporre alla regione la sostituzione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere. La nomina a commissario ad acta è incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina del commissario ad acta sono a carico della regione interessata.
2-bis. I crediti interessati dalle procedure di accertamento e riconciliazione del debito pregresso al 31 dicembre 2005, attivate dalle regioni nell’ambito dei piani di rientro dai deficit sanitari di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia stata fatta la richiesta ai creditori della comunicazione di informazioni, entro un termine definito, sui crediti vantati dai medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla data in cui sono maturati, e comunque non prima di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, alla scadenza del termine fissato, non sia pervenuta la comunicazione richiesta. A decorrere dal termine per la predetta comunicazione, i crediti di cui al presente comma non producono interessi.
(omissis)
Art. 10.
Disposizioni concernenti l’editoria
1. Per i contributi relativi agli anni 2007 e 2008, previsti dall’articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, e dall’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si applica una riduzione del 2 per cento del contributo complessivo spettante a ciascun soggetto avente diritto ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Tale contributo non può comunque superare il costo complessivo sostenuto dal soggetto nell’anno precedente relativamente alla produzione, alla distribuzione ed a grafici, poligrafici, giornalisti professionisti e praticanti, pubblicisti e collaboratori.
2. A decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel comma 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nel comma 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la presentazione dell’intera documentazione e di decadenza dal diritto alla percezione dei contributi, indicato dal comma 461 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le imprese richiedenti i contributi di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è fissato al 30 settembre successivo alla scadenza di presentazione della relativa domanda di contributo.
3. La trasmissione dell’intera documentazione necessaria per la valutazione del titolo d’accesso, la quantificazione del contributo e la sua erogazione, entro il termine di cui al comma 2, per i contributi relativi all’anno 2007 e di cui ai commi 454 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e 1246 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni precedenti, costituisce onere nei confronti degli aventi diritto, a pena di decadenza.
4. La regolarità contributiva previdenziale, relativa all’anno di riferimento dei contributi previsti in favore delle imprese editoriali, radiofoniche e televisive, deve essere conseguita entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza. Tale condizione si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.
5. A decorrere dall’esercizio finanziario 2008, l’importo della compensazione dovuta alla società Poste Italiane S.p.A. a fronte dell’applicazione delle tariffe agevolate previste dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è ridotto del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino ad 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori ad 1 milione di euro.
6. La Società Poste Italiane S.p.A. è tenuta ad applicare la riduzione dell’agevolazione tariffaria di cui al comma 5, operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
7. Ai fini dell’ammissione alle riduzioni tariffarie applicate alle spedizioni di prodotti editoriali, ai sensi del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, le pubblicazioni dedicate prevalentemente all’illustrazione di prodotti o servizi contraddistinti da proprio marchio o altro elemento distintivo sono equiparate ai giornali di pubblicità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 353 del 2003.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il possesso del requisito di ammissione alle agevolazioni tariffarie, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, è richiesto e verificato per ogni singolo numero delle pubblicazioni spedite.
9. Per assicurare l’erogazione dei contributi diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all’anno 2006, è autorizzata la spesa aggiuntiva di 50 milioni per l’esercizio finanziario 2007.
10. L’articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224, è abrogato.
Art. 10-bis.
Disposizioni in materia di contributi alle imprese editrici di giornali e di radiodiffusione sonora e televisiva
1. All’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:
“2-quinquies. Per la concessione dei contributi alle emittenti radiotelevisive, di cui al comma 2-ter, si tiene conto soltanto dei seguenti criteri, e ciò in via di interpretazione autentica del medesimo comma 2-ter:
a) devono trasmettere giornalmente tra le ore 6.00 e le ore 22.00 e per oltre la metà del tempo di trasmissione programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, almeno in parte prodotti dalle stesse emittenti radiotelevisive o da terzi per loro conto;
b) devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni;
c) l’importo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è ripartito, anno per anno, in base al numero delle domande inoltrate, tra le emittenti radiofoniche e le emittenti televisive. La quota spettante alle emittenti radiofoniche è suddivisa, tra le emittenti radiofoniche stesse, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 1° ottobre 2002, n. 225, adottato in attuazione dell’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, mentre è suddivisa tra le emittenti televisive stesse ai sensi della presente legge”.
Art. 11.
Estinzioni anticipate di prestiti
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, fino all’importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 e sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 ottobre 2007. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2007-2009.
Art. 12.
Sostegno all’adempimento dell’obbligo di istruzione
1. Ai fini di supportare l’adempimento dell’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa 150 milioni di euro per l’anno 2007. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione delle predette risorse.
2. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all’anno 2007.
(omissis)
1. Lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base 4.1.5.21 (5 per mille IRE volontariato e ricerca) dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007 è integrato di 150 milioni di euro per il medesimo anno.
2. A modifica dell’articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dell’articolo 1, commi 1234 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammesse al riparto della quota del 5 per mille IRPEF le associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI a norma di legge.
Art. 21.
Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica. Risorse per opere di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite da eventi sismici.
1. Nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, al fine di garantire il passaggio da casa a casa delle categorie sociali ivi indicate e di ampliare l’offerta di alloggi in locazione a canone sociale per coloro che sono utilmente collocati nelle graduatorie approvate dai comuni, è finanziato, nel limite di 550 milioni di euro per l’anno 2007, un programma straordi-nario di edilizia residenziale pubblica finalizzato prioritariamente al recupero e all’adattamento funzionale di alloggi di proprietà degli ex IACP o dei comuni, non assegnati, nonchè all’acquisto, alla locazione di alloggi e all’eventuale costruzione di alloggi, da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 e diretto a soddisfare il fabbisogno alloggiativo, con particolare attenzione alle coppie a basso reddito, individuato dalle regioni o province autonome, sulla base di elenchi di interventi prioritari e immediatamente realizzabili, con particolare riferimento a quelli ricompresi nei piani straordinari di cui all’articolo 3 della stessa legge e in relazione alle priorità definite nel tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative. Le graduatorie sono revisionate annualmente e a tal fine viene considerato l’intero reddito familiare del soggetto richiedente, nonché la disponibilità di altri immobili da parte del richiedente. L’amministrazione finanziaria provvede ad effettuare periodicamente accertamenti a campione su tali soggetti. In ottemperanza alla normativa comunitaria e nazionale relativa al rendimento energetico in edilizia, il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al presente comma deve essere attuato in modo da garantire il rispetto dei criteri di efficienza energetica, di riduzione delle emissioni inquinanti, di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
2. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e al Ministero della solidarietà sociale gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, sulla base degli elenchi di cui comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Col medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione dei relativi stanziamenti che possono essere trasferiti direttamente ai comuni ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e prestiti, previa attivazione di apposita convenzione per i medesimi fini. La ripartizione dei finanziamenti deve assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando che in ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti per una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1, secondo parametri che saranno definiti d’intesa con le regioni e le province autonome.
4. L’1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è destinato alla costituzione ed al funzionamento dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali sulle politiche abitative, al fine di assicurare la formazione, l’implementazione e la condivisione delle banche dati necessarie per la programmazione degli interventi di edilizia residenziale con finalità sociali, nonchè al fine di monitorare il fenomeno dell’occupazione senza titolo degli alloggi di proprietà dell’ex IACP o dei comuni. Il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto tenuto conto della concertazione istituzionale di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la Conferenza unificata, definisce la composizione, l’organizzazione e le funzioni dell’Osservatorio, anche ai fini del collegamento con le esperienze e gli osservatori realizzati anche a livello regionale.
4-bis. Tutti i soggetti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica hanno l’obbligo, nel rispetto dei principi di efficienza, flessibilità e trasparenza, di assicurare, attraverso un sistema di banche dati consultabile via internet, tutte le informazioni necessarie al pubblico, permettendo al contempo un controllo incrociato dei dati nell’ambito di un sistema integrato gestito dall’amministrazione finanziaria competente. Dall’attuazione della presente norma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-ter. Per l’anno 2007 è stanziata la somma di 50 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare, limitatamente alle opere pubbliche, ai sensi degli articoli 163 e seguenti del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli interventi in base alle esigenze accertate.
(omissis)
Art. 31.
Contributi ad enti e associazioni
1. Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 36 milioni di euro a favore dell’Istituto Gaslini di Genova.
2. Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell’Unione italiana ciechi.
3. Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
3-bis. Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS).
3-ter. Al fine di favorire l’attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri. Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, sono fissate le procedure e le modalità per l’attuazione del presente comma.
3-quater. Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (ENS), dell’Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) e dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) da ripartire, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in proporzione ai loro iscritti. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3-quinquies. Per l’anno 2007 è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro a favore della “Lega del filo d’oro”.
(omissis)
Art. 33.
Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette
1. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2007.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell’ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell’ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell’infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l’utilizzo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.
3. L’ulteriore indennizzo previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è da intendersi concedibile, nei limiti dell’autorizzazione di spesa recata dal citato articolo 4, anche ai soggetti emofilici di cui al medesimo articolo, per i quali, pur in assenza di ascrizione tabellare ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia stato comunque riconosciuto dalla competente commissione medico ospedaliera il nesso tra la trasfusione, o la somministrazione di emoderivati infetti, e la patologia riscontrata.
4. L’assegno una tantum aggiuntivo previsto dall’articolo 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, da corrispondersi per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa, nel caso in cui il danneggiato sia minore di età od incapace di intendere e di volere è corrisposto interamente ai congiunti che prestano od abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
5. Ai soggetti già deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano già titolari dell’indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, è corrisposto in favore degli “aventi diritto”, su domanda degli interessati da prodursi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un assegno una tantum il cui importo è definito, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, secondo criteri di analogia all’assegno una tantum di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 229 del 2005. A tale fine è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l’anno 2007. Ai fini del presente articolo sono considerati “aventi diritto”, nell’ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
(omissis)
Art. 39.
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 101 e 102 sono abrogati e, al comma 104, le parole: “nell’anno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dall’anno 2007”.
2. All’articolo 2752, primo comma, del codice civile, dopo le parole: “per l’imposta sul reddito delle persone giuridiche”, sono inserite le seguenti: “, per l’imposta regionale sulle attività produttive”.
3. Per certificare la spesa sanitaria relativa all’acquisto dei medicinali effettuata a decorrere dal 1° gennaio 2008, utile al fine della deduzione o della detrazione di cui agli articoli 10 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è più utilizzabile l’allegazione allo scontrino fiscale della documentazione contestualmente rilasciata dal farmacista specificante la natura, qualità e quantità dei medicinali venduti. Delle nuove disposizioni viene data comunicazione ai contribuenti mediante avviso affisso e visibile nei locali della farmacia.
4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 56, dopo le parole: “alla condivisione” sono inserite le seguenti: “, al costante scambio”;
b) al comma 57, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il Ministro dell’economia e delle finanze svolge, nei confronti di tutte le strutture dell’Amministrazione finanziaria, l’attività di indirizzo necessaria a garantire la razionalizzazione ed omogenee modalità di gestione del sistema informativo della fiscalità funzionali ad un’effettiva ed efficace realizzazione del sistema integrato di cui al comma 56”.
4-bis. All’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-ter:
1) nel primo periodo, le parole: “di euro 0,52” sono sostituite dalle seguenti: “di 1 euro”;
2) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “La misura del compenso può essere adeguata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero dell’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento”;
b) al comma 11:
1) nel secondo periodo, le parole: “la misura del compenso spettante e” sono soppresse;
2) l’ultimo periodo è soppresso.
4-ter. La misura del compenso spettante alle banche convenzionate e alle Poste italiane S.p.a. per il servizio di ricezione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all’articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è fissata in 1 euro per ciascuna dichiarazione.
4-quater. La misura del compenso spettante agli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in relazione allo svolgimento, da parte degli stessi intermediari, del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione, è fissata in 1 euro per ogni delega di pagamento modello F24 trasmessa.
4-quinquies. La misura del compenso di cui ai commi 4-ter e 4-quater può essere adeguata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativa al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 2008 ovvero dell’anno per il quale ha effetto l’ultimo adeguamento”.
5. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:
“7-ter. Nell’ambito degli acquisti di cui al comma 7, la Equitalia S.p.a. può attribuire ai soggetti cedenti, in luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri strumenti finanziari”.
6. All’articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: “31 agosto 2005” sono sostituite dalle seguenti:
“30 settembre 2007” e le parole: “31 ottobre 2008” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2010”.
7. Ai fini di cui agli articoli 19, comma 2, lettera b), e 53, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, la comunicazione dei dati ivi previsti, relativi all’attività di riscossione dei ruoli di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321, svolta fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere effettuata entro il 30 giugno 2008.
8. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 26:
1) al comma 1, le parole da: “provvede” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “, entro trenta giorni dal ricevimento di tale incarico, invia apposita comunicazione all’avente diritto, invitandolo a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale”;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1-bis. L’agente della riscossione anticipa le somme di cui al comma 1, provvedendo al pagamento:
a) immediatamente, in caso di presentazione dell’avente diritto presso i propri sportelli;
b) entro dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta, in caso di scelta del pagamento mediante bonifico; in tale caso le somme erogate sono diminuite dell’importo delle relative spese”;
b) all’articolo 48, comma 1, le parole: “il termine di sessanta giorni di cui all’articolo 26, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “i termini di cui all’articolo 26, comma 1-bis”.
8-bis. All’articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: “regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che” sono inserite le seguenti: “, se previsto nell’incarico di trasmissione,”;
b) il comma 2 è abrogato.
8-ter. Il comma 43 dell’articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente:
“43. Per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2004, per le indennità di fine rapporto, per le altre indennità e somme e per le indennità equipollenti di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, nonchè per le prestazioni pensionistiche di cui all’articolo 20 del medesimo decreto, corrisposte a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si procede all’iscrizione a ruolo ed alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nè all’effettuazione di rimborsi, se l’imposta rispettivamente a debito o a credito è inferiore a 100 euro”.
8-quater. L’articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:
“Art. 24. – 1. Nelle conservatorie l’orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.
2. Nell’ultimo giorno lavorativo del mese l’orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11”.
(omissis)
Art. 43.
Lavori socialmente utili
1. Le assunzioni dei soggetti collocati in attività socialmente utili disciplinate dall’articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate anche in soprannumero nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per i comuni con meno di 5.000 abitanti dall’articolo 1, comma 562, della citata legge n. 296 del 2006. I comuni che dispongono le assunzioni in soprannumero non possono procedere ad altre assunzioni di personale fino al totale riassorbimento della relativa temporanea eccedenza.
Art. 44.
Misura fiscale di sostegno a favore dei contribuenti a basso reddito
1. In attesa dell’introduzione di una disciplina organica delle misure fiscali volte ad assicurare il riconoscimento di un’imposta negativa in favore dei contribuenti a basso reddito, ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 risulti pari a zero, è attribuita, per l’anno 2007, una detrazione fiscale pari a euro 150 quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate tributarie affluite all’erario. Fermo quanto previsto al comma 2, la misura di sostegno di cui al presente comma non spetta a coloro che, nell’anno 2006, risultano fiscalmente a carico di altri soggetti.
2. Ai soggetti indicati al comma 1 è, inoltre, attribuita un’ulteriore detrazione fiscale pari a euro 150 per ciascun familiare a carico. Qualora il familiare sia a carico di più soggetti la detrazione fiscale è ripartita in proporzione alla percentuale di spettanza della detrazione per carichi familiari.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, per l’anno 2007, con una dotazione pari a 1.900 milioni di euro, per l’erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Nel rispetto del limite di spesa fissato dal comma 3, le categorie dei soggetti aventi diritto, con riferimento ai titolari di redditi da lavoro e da pensione, le modalità di erogazione delle somme di cui ai commi 1 e 2 nonchè le altre disposizioni necessarie per l’attuazione del presente articolo sono stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 novembre 2007.
4-bis. La misura di sostegno di cui ai commi 1 e 2 non spetta ai soggetti il cui reddito complessivo, nell’anno 2006, sia stato superiore a 50.000 euro.
4-ter. All’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-ter, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell’unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi all’inizio dei lavori di costruzione”.
Art. 45.
Integrazione dei finanziamenti dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del Fondo politiche sociali
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, il finanziamento ivi previsto è integrato, per l’anno 2007, di 25 milioni di euro.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrata, per l’anno 2007, di 25 milioni di euro.
(omissis)
Art. 47.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.407 milioni di euro per l’anno 2007, 9,02 milioni di euro per l’anno 2008 e 16,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede:
a) per l’anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all’articolo 1, quanto a 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa per 1.300 milioni nel provvedimento previsto dall’articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002;
b-bis) quanto a euro 5 milioni per l’anno 2007, euro 3,62 milioni per l’anno 2008 ed euro 5,6 milioni a decorrere dall’anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l’anno 2007 l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2008 l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca e per l’anno 2009, quanto a euro 3,6 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca e, quanto a euro 2 milioni, l’accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale;
b-ter) quanto a 56 milioni di euro per l’anno 2007, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.