Legge 8 ottobre 1984, n. 660

“Interpretazione autentica dell’articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33”

(Pubblicata in G.U. 11 ottobre 1984, n. 281)

Articolo 1

L’articolo 14-septies, quarto comma del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1980, n. 33, deve intendersi nel senso che, a partire dal 1° luglio 1980, il limite di reddito per il diritto alla pensione spettante ai ciechi civili che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione è pari a quello previsto, dalla norma stessa, per i ciechi civili assoluti.

Articolo 2

All’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in L. 44.500.000.000 per l’anno 1984, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4290 dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Condividi:

Skip to content