Premessa

Dopo le diverse modifiche e versioni che si sono susseguite al Consiglio dei ministri ed al Senato è stato finalmente approvato, anche alla Camera, il disegno di legge delega recante il titolo di “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane,” completando l’iter legislativo e diventando così una legge del nostro Stato.

Questo testo normativo ha lo scopo di delegare il Governo a mettere in atto previsioni e politiche che vadano a garantire la dignità, il benessere, un buon livello di assistenza (sanitaria, sociale e sociosanitaria),  la continuità delle cure e una buona qualità della vita, il coinvolgimento nel tessuto sociale e l’invecchiamento attivo delle persone anziane e delle persone anziane non autosufficienti, in attuazione anche della Missione 5, componenti 2 e 6 e componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Con i suoi 9 articoli questa legge prevede una riforma che tocca diversi aspetti della vita delle persone anziane e non autosufficienti. L’esecutivo avrà tempo entro il primo trimestre del 2024 per redigere i decreti legislativi con i quali attuare questa legge.

Beneficiari

I beneficiari di questa legge sono le persone anziane, dando una particolare attenzione alle persone anziane fragili e soprattutto alle persone anziane non autosufficienti.

Per quanto riguarda le persone anziane, per ora tali sono tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età.

Dare una nozione di persone anziane non autosufficienti è invece già più difficoltoso, mancandone una definizione nel nostro ordinamento, tanto che la sua definizione è prevista proprio da questo nuovo testo normativo che la demanda ai successivi decreti attuativi, pur dettandone linee guida e criteri.

Il suo articolo 4, infatti, enuncia l’impegno di  adottare una definizione di popolazione anziana non autosufficiente <<che tenga conto dell’età anagrafica, delle condizioni di fragilità, nonché dell’eventuale condizione di disabilità pregressa, tenuto anche conto delle indicazioni dell’International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità e degli ulteriori e diversi strumenti di valutazione in uso parte dei servizi sanitari, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.>>.

Nell’impostazione attuale, in ogni caso, la non autosufficienza assorbe la condizione di disabilità, andando a creare una situazione in cui le persone con disabilità nel momento in cui compiono 65 anni entrano nella definizione di non autosufficienza. Meccanismo che contrasta con quanto detto dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che l’Italia ha ratificato con la legge 18/2009. Tale documento di diritto internazionale, stabilisce che si è sempre una persona con disabilità, indipendentemente dal momento anagrafico in cui tale condizione, intesa come l’incontro tra una persona con una compromissione fisica o mentale e un ambiente con barriere di diverso tipo, si presenti, oppure dall’età raggiunta dalla persona con disabilità. Essa invita gli Stati Parte a tener conto delle specifiche esigenze che derivano dall’entrata della persona con disabilità nell’età anziana, che è una cosa ben diversa dall’impostazione contenuta nell’attuale Legge Delega.

La norma contiene inoltre anche qualche previsione diretta specificamente alla fragilità, facendo espresso riferimento alle persone anziane con una o più patologie croniche suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e che determinino il rischio di perdita dell’autonomia. Per tali soggetti, la norma prevede innanzitutto:

  • la possibilità di accedere ad una valutazione multidimensionale in ottica bio-psico-sociale da effettuarsi nell’ambito dei PUA da un’equipe multidisciplinare;
  • successivamente, lo svolgimento di attività di screening per individuare fabbisogni di assistenza alla persona, nonchè i necessari orientamenti e supporti informativi per permettere l’accesso al continuum di servizi e alle reti di inclusione sociale.
  • Previsioni

    La legge contiene delle previsioni che toccano molti aspetti della vita delle persone anziane, rispetto alla versione precedente, da noi già analizzata. Quella definitiva presenta le seguenti novità:

    • la promozione delle cure palliative anche di tipo domiciliare;
    • una considerazione del benessere bio-sociale e psicologico della persona nella determinazione dei servizi che le si devono destinare.

    Previsioni dedicate alle persone anziane con disabilità

    I nove articoli di questa legge delega contengono le seguenti previsioni riguardanti inter alia le persone con disabilità in età anziana o persone anziane non autosufficienti:

    • Il divieto delle dimissioni delle persone anziane con disabilità dai servizi ad esse dedicate;
    • La possibilità per le persone con disabilità over 65 di scegliere se richiedere l’ammissione presso i servizi destinati dedicati ai soggetti anziani;
    • Una prestazione universale destinata a chi riceve l’indennità di accompagnamento. I beneficiari dell’accompagnamento possono scegliere di rinunciare a questo ed agli altri benefici che riceve e richiedere tale prestazione universale, che verrà fornita attraverso prestazione di servizi, oppure con transazioni economiche. È stabilito che il valore economico di essa, non può essere inferiore alla cifra che il destinatario si vedeva trasferita precedentemente;
    • La promozione della valutazione multidimensionale bio-psico-sociale delle capacità e dei bisogni di natura sociale, sanitarie e sociosanitaria ai fini dell’accesso a un continuum di servizi per le persone anziane fragili e per le persone anziane non autosufficienti, centrato sulle necessità della persona e del suo contesto familiare e sulla effettiva presa in carico del paziente anziano. Valutazione che si svolge presso i Punti Unici di Accesso, situati presso le Case della Comunità;
    • Il riconoscimento degli specifici bisogni delle persone anziane non autosufficienti von disabilità pregresse al fine di garantirne l’inclusione sociale, assicurando la continuità dei servizi con quanto stabilito nel loro Progetto Individuale di Vita;
    • L’istituzione di un Sistema Nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente che nel rispetto di quanto stabilito dal CIPA, (ovvero il Comitato interministeriale, che ha il compito di compito di promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico delle fragilità e della non autosufficienza), la cui creazione è prevista da questo stesso testo, sarà responsabile della gestione unitaria e coordinata di tutte le misure pubbliche dedicate alle persone anziane non autosufficienti;
    • L’articolo 5 contiene delle previsioni in favore dei caregiver al fine di migliorarne le condizioni di vita familiari.

    Criticità e valutazioni

    Uno degli aspetti più critici di questo testo normativo è quello dei fondi per realizzare le sue previsioni. Analizzando l’articolo 8, che ne delinea appunto le risorse economiche, pare abbastanza evidente che quanto stabilito non sarà sufficiente. La complessità e poca chiarezza complessiva della Legge Delega risultano inoltre uno scoglio importante nel comprendere appieno l’effettiva portata di riforma che con lo stesso si vuole attuare nel concreto. La sensazione che ne deriva è che questo testo, seppur di grande portata innovativa sulla carta, rischi pertanto di rimanere una “bella dichiarazione di intenti”, e di assorbire le risorse che erano state destinate alle persone con disabilità, senza comunque riuscire a mettere in atto quanto si prefigge.

    Tra le varie criticità, segnaliamo in particolare le seguenti:

    CAREGIVER: La previsione sui caregiver, per quanto buona nel suo contenuto, porta con sé il rischio di attuare una discriminazione verso gli assistenti domiciliari delle persone con disabilità più giovani, mancando allo stato attuale una normativa nazionale generale su questa importante figura alla quale riferirsi.

    INFORMATIZZAZIONE: Per quanto riteniamo estremamente positiva la previsione di azioni specificamente rivolte all’alfabetizzazione informatica e all’uso delle nuove tecnologie, sottolineiamo come, per garantire l’indipendenza delle persone anziane e anziane non autosufficienti e la loro attuale partecipazione alla società, resta di importanza fondamentale rispettare i requisiti e la normativa in tema di l’accessibilità digitale di tutte le procedure previste dalla Pubblica Amministrazione e l’accessibilità delle modalità di comunicazione con la stessa. In tale ottica, sarebbe stato certamente utile estendere tali obblighi a tutti i servizi rivolti ai cittadini anziani, laddove non applicabili secondo la normativa attuale. Inoltre, sarebbe stato opportuno prevedere, magari attraverso il volontariato od il servizio civile (che in questa legge ricevono molto spazio come strumenti di coesione intergenerazionale e di inclusione sociale delle persone over 65) dei servizi di assistenza burocratica nell’utilizzo e l’accesso ai vari servizi digitali ed informatici che caratterizzano tutte le P.A.

    CONVENZIONE ONU SULLA DISABILITA’: In un testo di legge che tocca molto profondamente le vite di molte persone con disabilità, la mancanza di riferimenti alla Convenzione Onu sui diritti e l’inclusione delle persone con disabilità del 2006 è di per sé espressione di una problematicità della strutturazione del testo normativo. L’Italia ha l’obbligo di seguire i suoi dettami e linee guida, anche nei confronti delle persone con disabilità, ormai entrate, nell’età anziana. In aggiunta, sarebbe stato opportuno fare riferimento alla “European Charter of the rights and responsibilities of older people in need of long-term care and assistance”.

    DOMICILIARIZZAZIONE: Nel testo della Legge Delega si è voluto affermare l’impegno a consentire alle persone anziane di aver accesso alle cure, anche palliative, presso il loro domicilio; allo stesso tempo tuttavia manca qualsiasi riferimento al diritto al consenso informato della persona su tutti i trattamenti medici sanitari, nonché sulle prestazioni sia assistenziali sia terapeutiche che riceve. Questa mancanza è tecnicamente in contrasto con le normative europee e internazionali che il nostro Stato deve implementare.

    COORDINAMENTO CON ALTRE NORME / ISTITUTI (DAT, ADS, etc): Rileviamo inoltre come manchino delle disposizioni riguardanti il diritto a disposizioni anticipate di trattamento e fine vita, oppure di coordinamento con le disposizioni che riguardano l’amministrazione di sostegno e tutti gli istituti giuridici che disciplinano casi analoghi (i.e.: terza persona nominata a rappresentare la persona anziana / non auto ufficienti etc). Tutte questioni che se fossero state toccate da questa normativa l’avrebbero resa più completa ed esaustiva in relazione ai bisogni e ai diritti delle persone entrate nella età anziana.

    Normativa che a nostro avviso, alla luce di quanto sopra esposto, non si può non valutare come buona, ma allo stesso tempo molto generica e dispersiva.

     

    Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
    © HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione

    Condividi:

    Skip to content