Limiti di reddito degli invalidi totali: nuova Sentenza di Cassazione

In questi giorni la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro, Sentenza n. 7320 del 22 marzo 2013) si è nuovamente pronunciata sulla questione dei limiti reddituali da applicare ai fini della concessione della pensione agli invalidi civili. Per la seconda volta la Corte, dopo indicazioni di segno opposto, afferma che il reddito a cui fare riferimento non è solo quello individuale, ma deve essere sommato a quello del coniuge, se presente. Ribadisce, quindi, quanto già affermato nella Sentenza del 2011 (Sezione Lavoro, n. 4677 del 25 febbraio 2011).

La nuova Sentenza ha ingenerato rinnovati timori nei diretti interessati. Va subito precisato che la Sentenza della Cassazione non è cogente al di fuori del caso di specie e non ha, men che meno, il valore di una legge o di una disposizione amministrativa verso gli altri invalidi civili interessati che percepiscano assegni o pensioni di invalidità.

Vale la pena di ricostruire i fatti.

Nella Circolare INPS 149/2012 era previsto un grave elemento di novità che riguardava i soli invalidi civili al 100% titolari di pensione di invalidità. Fino ad oggi il limite reddituale considerato è quello relativo ai redditi strettamente personali. Dal 2013 sarebbe stato considerato anche quello del coniuge.

Quella decisione amministrativa di INPS non si basava su alcun dettato normativo, ma sulla già citata Sentenza della 4677 Corte di Cassazione (Sezione Lavoro).

La conseguenza immediata della Circolare sarebbe stata che gli invalidi totali titolari, assieme al coniuge di un reddito lordo annuo superiore a 16.127,30 euro, avrebbero perso il diritto alla pensione (275,87 euro al mese).

In seguito alle opportune reazioni di sindacati e associazioni e di una presa di posizione del Ministero del Lavoro, con il Messaggio della Direzione Generale INPS n. 717 del 14 gennaio 2013, INPS ha sospeso l’applicazione di quella disposizione amministrativa.

Contemporaneamente è stato aperto un confronto, ancora in corso, fra INPS e Ministero del lavoro per chiarire la questione. Nel frattempo i limiti reddituali continuano ad essere quelli di sempre (individuali).

Cosa può accadere ora?

È improbabile che questa Sentenza, che ripete nella sostanza i contenuti della precedente, condizioni in modo determinante il confronto fra INPS e il Ministero del Lavoro (peraltro in fase di ricambio istituzionale), ma non va nascosto il rischio che le decisioni che potrebbero essere assunte non siano favorevoli alle persone con disabilità.

Se da un lato l’applicazione dei limiti reddituali “coniugali”, fra l’altro per i soli invalidi civili e non per i ciechi o i sordi, produrrebbe una evidente disparità di trattamento, dall’altro è plausibile l’ipotesi di applicazione dell’ISEE anziché del mero reddito imponibile IRPEF come attualmente previsto. Ma va anche detto che una siffatta ipotesi avrebbe necessità di un “passaggio” alle Camere.

Ovviamente la soluzione migliore risiede in un intervento politico e legislativo del Parlamento. In tal senso ricordiamo che, nella precedente legislatura, era stata depositata una specifica Proposta di Legge (Atti della Camera, 4231, prima firmataria Onorevole Miotto) con l’intento di sanare definitivamente l’intera questione, fornendo l’interpretazione autentica della norma originaria (in verità piuttosto farraginosa). La Proposta, assegnata nel 2011 alla XII Commissione Affari Sociali, purtroppo, non è mai stata calendarizzata né, quindi, posta in discussione.

24 marzo 2013

Aggiornamento:  Il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, è stato convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99. L’articolo 10 al comma 5 afferma: «Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte».

Pertanto il reddito di riferimento per la concessione della pensione degli invalidi civili totali non è quello coniugale, ma quello personale.

22 agosto 2013

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