Limiti di reddito degli invalidi totali: sospese le disposizioni INPS

Nel riportare gli importi delle provvidenze e limiti reddituali per il 2013 degli invalidi civili, ciechi fissati dall’INPS con Circolare del 28 dicembre 2012, n. 149, il nostro sito ha segnalato, per primo e con largo anticipo, un grave elemento di novità che riguarda i soli invalidi civili al 100% titolari di pensione di invalidità. Fino ad oggi il limite reddituale considerato era quello relativo ai redditi strettamente personali. Dal 2013, secondo INPS, sarebbe stato considerato anche quello del coniuge. (vedi nostra nota del 31 dicembre 2013)

Abbiamo sottolineato che questa decisione amministrativa di INPS non si basa su alcun dettato normativo, ma su una Sentenza della Corte di Cassazione, nemmeno pronunciata a sezioni unite, del 2011 (Sezione Lavoro 25 febbraio 2011, n. 4677) già commentata a suo tempo con preoccupazione da HandyLex.org.

La conseguenza immediata è che gli invalidi totali titolari, assieme al coniuge di un reddito lordo annuo superiore a 16.127,30 euro, perderebbero il diritto alla pensione (275,87 euro al mese).

In queste settimane, dopo che la notizia si è diffusa ed è stata compresa nella sua gravità, si sono susseguite le prese di posizione di alcuni parlamentari, del sindacato e di varie organizzazioni, ampiamente riprese dalla stampa.

L’ultima indicazione importante è quella del Ministro del Lavoro Elsa Fornero che ha formalmente chiesto ad INPS di sospendere l’applicazione della Circolare 149/2012 in attesa di approfondimenti.

Con il Messaggio 717 di oggi, INPS accoglie la richiesta del Ministro e sospende la disposizione relativa ai limiti reddituali: per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.

14 gennaio 2013

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Messaggio Direzione Generale INPS, 14 gennaio 2013, n. 717

OGGETTO: “Limiti reddituali per la liquidazione delle pensioni di inabilità civili.”

In attesa della preannunziata nota ministeriale a chiarimento della complessa materia dei limiti reddituali delle pensioni di inabilità civile ed in considerazione di una interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 12 e 13 della legge n. 118/1971, si ritiene di non modificare l’orientamento amministrativo assunto a suo tempo dal Ministero dell’Interno (circ. Ministero dell’Interno n. 5 del 20.6.1980) e successivamente confermato nel tempo da questo Istituto all’atto del subentro nella funzione di erogazione delle provvidenze economiche per le minorazioni civili.

Pertanto, sia nella liquidazione dell’assegno ordinario mensile di invalidità civile parziale, sia per la pensione di inabilità civile si continuerà a far riferimento al reddito personale dell’invalido.

Il Direttore Generale
Nori

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