Maggiorazioni sociali agli invalidi: proposta di legge
La Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha previsto (articolo 38) che a decorrere dal 1 gennaio 2002 siano incrementate le maggiorazioni sociali sulle pensioni fino a “garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità”. L’intento originario era quello di garantire un “trattamento minimo” a tutti gli anziani.
L’aumento viene riconosciuto alle persone con più di settanta anni, ma viene esteso anche agli invalidi civili totali, ai ciechi civili, ai sordi con più di sessanta anni. Restavano esclusi dall’aumento gli invalidi civili parziali e tutti gli invalidi di età inferiore ai 60 anni.
Per poter ottenere l’aumento sono comunque previsti dei limiti reddituali diversi a seconda che il beneficiario sia o meno coniugato. Oggi (2013) il limite reddituale per il pensionato “solo”, invalido o cieco o sordo – di età compresa fra i 60 e i 65 anni – è pari a 8.214,31 euro. Se coniugato il limite per il diritto alle maggiorazioni sociali è pari a 13.964,21 euro.
Un meccanismo particolare prevede che, la maggiorazione venga corrisposta in modo proporzionalmente ridotto (fino ad azzerarsi) nel caso si superi il limite reddituale.
In forza della norma del 2001 abbiamo oggi la seguente situazione:
Pensioni 18-60 | Maggiorazioni 60-65 | Totale massimo 60/65 | |
Invalidi parziali | Assegno: 275,87
Limite reddituale: 4.738,63 (solo personale) |
Maggiorazione: 0
Limite reddituale: – |
631,87 |
Invalidi totali e ciechi parziali | Pensione: 275,87
Limite reddituale: 16.127,30 (solo personale) |
Maggiorazione: 356,00
Limite reddituale: 8.214,31(personale) 13.964,21 (coniugale) |
631,87 |
Ciechi totali | Pensione: 298,33
Limite reddituale: 16.127,30 (solo personale) |
Maggiorazione: 333,54
Limite reddituale: 8.214,31(personale) 13.964,21 (coniugale) |
631,87 |
Sordi | Pensione: 275,87
Limite reddituale: 16.127,30 (solo personale) |
Maggiorazione: 356,00
Limite reddituale: 8.214,31(personale) 13.964,21 (coniugale) |
631,87 |
Dalla tabella emerge con chiarezza una doppia disparità di trattamento: la prima riguarda l’esclusione degli invalidi parziali (anche se in assenza di redditi) dai benefici della norma; la seconda è l’esclusione di tutti i pensionati (invalidi, ciechi, sordi) dalle maggiorazioni sociali nel caso la loro età sia inferiore ai 60 anni, anche nel caso versino in gravi difficoltà economiche.
L’evidente disparità fu evidenziata da più parti già all’indomani dell’approvazione della Legge finanziaria per il 2002 (la Legge 448/2001, appunto).
Nella scorsa legislatura fu depositata alla Camera una proposta di legge di iniziativa popolare accompagnata da quasi 300mila firme raccolte. La proposta venne registrata con il numero 1539, il 24 luglio 2008. E lì rimase per l’intera legislatura senza che nemmeno venisse assegnata, in sede referente, ad alcuna Commissione.
La sostanza della proposta è riassumibile in due punti:
- l’estensione delle maggiorazioni, appurati i limiti reddituali già previsti dal Legislatore, anche agli invalidi civili parziali;
- l’estensione delle stesse maggiorazioni anche agli invalidi di età inferiore ai 60 anni.
Con l’avvio della nuova legislatura, in forza di una precisa norma, essendo la proposta di legge di origine popolare è stata nuovamente iscritta agli Atti della Camera (n. 1), ma la novità più rilevante è che nella seduta pomeridiana n. 13 del 7 maggio 2013 la proposta di legge è stata assegnata alla XII Commissione permanente (Affari sociali) in sede referente questa dovrà assumere anche i pareri della I Commissione (Affari costituzionali) della V (Bilancio), e della XI (Lavoro).
Inizia quindi l’iter parlamentare che si intuisce non sarà affatto agevole.
A margine va annotato che la platea dei potenziali beneficiari della norma in discussione è relativamente piuttosto limitata dagli stretti limiti reddituali tanto da farla considerare più un intervento di sostegno al reddito (o meglio di contrasto all’indigenza) che non una misura propriamente rivolta alla disabilità.
Un elemento invece molto critico è rappresentato dalla copertura economica prevista dal terzo articolo. Esso prevede che per l’attuazione della norma si riduca lo stanziamento previsto “all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Trattasi del Fondo nazionale per la non autosufficienza per il quale è previsto dall’ultima Legge di stabilità (L. 228/2012) uno stanziamento per il 2013 già piuttosto risicato (275 milioni) e, peraltro, già oggetto di decreto di riparto. Per il 2014 non è previsto, al momento, alcuno stanziamento.
Si tratterà certamente di un aspetto molto controverso in sede di discussione, anche perchè la relazione che accompagna la proposta di legge non reca sufficienti elementi conoscitivi utili a comprendere il numero dei potenziali beneficiari e, conseguentemente, l’entità della spesa.
21 maggio 2013
- Consulta la scheda e il testo della proposta di legge (Atti della Camera, n. 1) sul sito della Camera
© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.