Messaggio INPS 18 novembre 2009, n. 26411

Applicabilità dei permessi ex art. 33, comma 3, della legge 104/92 in pendenza di Cassa Integrazione Guadagni – Chiarimenti su criterio di riproporzionamento.”

Come noto, in caso di ridotta entità della prestazione lavorativa, come nel contratto di lavoro part time verticale, secondo le disposizioni dettate dalla circ. 133/2000, si rende necessario effettuare un ridimensionamento proporzionale del numero dei giorni mensili di permesso spettanti ex art. 33, comma 3, l. 104/92. (1)

Analogamente, nel caso di riduzione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale, il diritto alla fruizione dei predetti tre giorni mensili di permesso ex L. 104/92, è soggetto a riproporzionamento in funzione dell’effettiva riduzione della prestazione lavorativa richiesta, così come, peraltro, assentito dal Ministero del Lavoro, interpellato su richiesta. Pertanto il riproporzionamento va effettuato secondo i medesimi criteri del punto 3.2 della circ. 133/2000, indicati per il part time verticale, con l’applicazione del seguente algoritmo, che per comodità si riporta: x_a=b:c (dove “a” corrisponde al numero dei giorni di lavoro effettivi, “b” a quello dei tre giorni di permesso teorici, “c” a quello dei giorni lavorativi). Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Il direttore centrale

Ruggero Golino

(1) sul tema si veda anche Interpello Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’attività ispettiva, 3 ottobre 2008, n. 46

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