Messaggio INPS Direzione Centrale sistemi informativi e telecomunicazioni – Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito – Coordinamento generale medico legale, 25 gennaio 2011, n. 1740
“Precisazioni operative riguardo le nuove disposizioni in materia di diritto alla fruizione dei permessi di cui all’art.33 della legge 104/92 dettate con circolare 155/2010.”
Tenuto conto delle istruzioni operative fornite con circolare 155/2010, relativamente alle modifiche apportate dall’art. 24 della legge 183/2010 alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a persone con disabilità in situazione di gravità, con specifico riferimento ai paragrafi 2 e 7, si forniscono i chiarimenti di carattere operativo-procedurale.
Riguardo il paragrafo 2, nella parte in cui si fa riferimento alle patologie invalidanti, si chiarisce che il parente o affine di terzo grado, se interessato a fruire dei benefici in parola, dovrà allegare in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente la documentazione sanitaria inerente lo stato di salute del coniuge e/o del/i genitore/i utile e idonea a comprovare la sussistenza della patologia invalidante stessa.
In merito al paragrafo 7, si ribadisce che gli uffici dovranno riesaminare, alla luce del nuovo disposto normativo, le domande pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti in situazione di disabilità grave nonchè quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.
Gli operatori, quindi, dovranno sospendere i provvedimenti in corso al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge n. 183/2010 (24.11.2010) ed inviare agli interessati lettere specifiche, prodotte dalla procedura di gestione delle domande (v. testi allegati). Con queste lettere verrà richiesto agli interessati di presentare dichiarazioni atte a verificare la sussistenza dei requisiti – previsti dalle nuove disposizioni normative – per la fruizione dei permessi in oggetto.
Se tali dichiarazioni non perverranno alle Sedi Inps entro il 31 marzo 2011, verrà inviata ai richiedenti i permessi la comunicazione di cessazione del provvedimento di autorizzazione al conguaglio (nel caso di pagamento a conguaglio della prestazione) ovvero di reiezione (nel caso di pagamento diretto della prestazione) con effetto dal 24 novembre 2010.
Gli uffici avranno cura di inviare agli interessati, nel più breve tempo possibile, le lettere emesse dalla procedura secondo le modalità previste dalla normativa vigente per la rapida definizione dei casi e per limitare l’eventuale possibile contenzioso.
Le modalità operative sono illustrate nelle istruzioni tecniche allegate al presente messaggio.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALL’ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 DETTATE CON CIRCOLARE 155/2010
ISTRUZIONI OPERATIVO-PROCEDURALI
INDICE
ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITA’ E L. 104/92 ALLA CIRCOLARE 155/2010
STAMPA LISTE PRATICHE E LETTERE DA INVIARE
OPERAZIONI DA ESEGUIRE ALLA RICEZIONE DELLE RISPOSTE O DOPO IL 31.3.2011
ALLEGATO 2: LETTERA SCELTA DISABILE PAGAMENTO DIRETTO
ALLEGATO 3: LETTERA SCELTA DISABILE PAGAMENTO A CONGUAGLIO
ALLEGATO 4: LETTERA PARENTELA PAGAMENTO DIRETTO
ALLEGATO 5: LETTERA PARENTELA PAGAMENTO A CONGUAGLIO
ALLEGATO 6: LETTERA CESSAZIONE PAGAMENTO A CONGUAGLIO
ADEGUAMENTO DELLA PROCEDURA DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITA’ E L. 104/92 ALLA CIRCOLARE 155/2010
Con riferimento alla circolare n. 155 del 03/12/2010 la gestione delle domande e’ stata adeguata alla nuova disciplina relativa alle domande di L.104/92.
Al fine di individuare le pratiche interessate dalle modifiche normative introdotte dalla circolare, sono rese disponibili due funzioni che producono liste di evidenza dei casi da esaminare. Per ciascun nominativo presente nelle liste viene prodotta la lettera di richiesta di informazioni relativa, da inviare ai destinatari dopo aver verificato che, nella domanda presentata e nei documenti allegati, non siano reperibili le informazioni che possono consentire all’operatore di definire immediatamente, in positivo o in negativo, la pratica evidenziata nella lista.
STAMPA LISTE PRATICHE E LETTERE DA INVIARE
Nel menu STAMPE E STATISTICHE è stata inserita la nuova opzione 15 “LISTE PRATICHE L104/92 VEDI CIRCOLARE 155/2010″ che permette di selezionare le seguenti due funzioni:
1) Riposi giornalieri con grado di parentela non specificato o generico, in corso di fruizione alla data del 24.11.2010.
Attivata la funzione la procedura prepara la coda di stampa SMMLSH11 contenente la lista dei soggetti interessati e, per ciascun nominativo, la lettera di richiesta informazioni (vedi allegato1) sul grado di parentela con il disabile, lettera da inviare al beneficiario, al disabile, al datore di lavoro – per le domande a conguaglio – e al patronato se la domanda è stata patrocinata. Nelle code di stampa SMMETN01 SMMETN21 vengono preparate le etichette per l’intestazione delle buste.
2) Riposi giornalieri per familiari, diversi dai genitori, che condividono i permessi con altri familiari nello stesso periodo; riposi in corso di fruizione alla data del 24.11.2010.
Attivata la funzione la procedura prepara la coda di stampa SMMLSH21 contenente la lista dei soggetti interessati e, per ciascun nominativo, la lettera con la richiesta di scelta, da parte del disabile, dell’unico beneficiario (vedi allegato 2), lettera da inviare al cliente, al disabile, al datore di lavoro – per le domande a conguaglio – e al patronato se la domanda è stata patrocinata. Nelle code di stampa SMMETN01 SMMETN21 vengono preparate le etichette per l’intestazione delle buste.
Per ogni pratica per la quale è stata inviata la richiesta di informazioni, l’operatore deve accedere in procedura ed inserire nel campo IN ATTESA DI DOCUMENTI il valore ?S”, e nel campo DATA DI PERFEZIONAMENTO DOMANDA la data di invio della lettera. Digitando “Invio” lo stato della domanda si modifica in “da ridefinire” (CODICE STATO PRATICA ?F’).
OPERAZIONI DA ESEGUIRE ALLA RICEZIONE DELLE RISPOSTE O DOPO IL 31.3.2011
A) Riposi giornalieri con grado di parentela non specificato o generico: mancata o insoddisfacente risposta alla richiesta di informazioni.
Per le DOMANDE A PAGAMENTO DIRETTO è necessario procedere come segue:
- Modificare la data di fine domanda al 23/11/2010, utilizzando il tasto funzionale F16 GESTIONE PERIODO
- Togliere la “S” dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO
- Accogliere la domanda così modificata
- Calcolare la domanda. In caso di pagamenti già effettuati per periodi successivi al 23/11/2010 si crea un indebito da gestire con le consuete modalità
- Acquisire una nuova domanda uguale alla precedente con data inizio 24/11/2010
- Istruire la domanda. Per domande con grado di parentela generico la domanda viene respinta; per domande senza grado di parentela è possibile respingere la domanda con il tasto funzionale F6 (selezionare con S la fase istruttoria, inserire RB nel campo CODICE ESITO, inserire il motivo di respinta) oppure inserire “A” o “R” in grado di parentela e utilizzare l’istruttoria automatizzata
- Inviare la lettera di reiezione.
Per le DOMANDE A CONGUAGLIO è necessario procedere come segue:
- Indicare la cessazione secondo le modalità descritte al punto ACQUISIZIONE /VARIAZIONE
- Togliere la “S” dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO
- Istruire la domanda così modificata; confermando l’istruttoria viene emessa una lettera di cessazione con il motivo relativo da inviare al cliente, al datore di lavoro ed eventualmente al patronato.
B) Riposi giornalieri con grado di parentela non specificato o generico: ricevuta risposta positiva alla richiesta di informazioni.
Per le DOMANDE A PAGAMENTO DIRETTO è necessario procedere come segue:
- Acquisire il grado di parentela secondo le modalità descritte al punto ACQUISIZIONE /VARIAZIONE
- Togliere la “S” dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO con la data di ricezione dei dati richiesti
- Istruire la domanda
- Dopo l’accoglimento calcolare l’indennità.
Per le DOMANDE A CONGUAGLIO è necessario procedere come segue:
- Acquisire il grado di parentela secondo le modalità descritte al punto ACQUISIZIONE /VARIAZIONE
- Togliere la “S” dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO con la data di ricezione dei dati richiesti
- Istruire la domanda
- Dopo l’accoglimento viene emessa una nuova lettera da inviare al cliente, al datore di lavoro ed eventualmente al patronato.
C) Riposi giornalieri per familiari, diversi dai genitori, che condividono i permessi con altri familiari nello stesso periodo: mancata o insoddisfacente risposta alla richiesta di informazioni.
Per le DOMANDE A PAGAMENTO DIRETTO è necessario procedere come segue, per entrambe le domande dei clienti:
- Modificare la data di fine domanda al 23/11/2010, utilizzando il tasto funzionale F16 GESTIONE PERIODO
- Togliere la “S” dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO
- Accogliere la domanda così modificata
- Calcolare la domanda. In caso di pagamenti già effettuati per periodi successivi al 23/11/2010 si crea un indebito da gestire con le consuete modalità
- Acquisire una nuova domanda uguale alla precedente con data inizio 01/12/2010
- Inserire nel campo DOMANDE ALTRO LAVORATORE una “N”
- Istruire la domanda che viene respinta
- Inviare la lettera di reiezione.
Per le DOMANDE A CONGUAGLIO è necessario procedere come segue, per entrambe le domande dei clienti:
- Indicare la cessazione secondo le modalità descritte al punto ACQUISIZIONE /VARIAZIONE
- Togliere la “S” dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO.
Istruire la domanda così modificata; confermando l’istruttoria viene prodotta una lettera di cessazione con il motivo relativo da inviare al cliente, al datore di lavoro ed eventualmente al patronato.
D) Riposi giornalieri per familiari, diversi dai genitori, che condividono i permessi con altri familiari nello stesso periodo: ricevuta risposta dal disabile sul beneficiario dei permessi.
Per la DOMANDA A PAGAMENTO DIRETTO di chi non viene indicato come beneficiario dei permessi si deve procedere come precisato al punto C, mentre per la domanda intestata alla persona prescelta dal disabile si deve procedere nel seguente modo:
- Modificare la data di fine domanda al 23/11/2010, utilizzando il tasto funzionale F16 GESTIONE PERIODO
- Togliere la “S” dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO con la data di ricezione dei dati richiesti
- Accogliere la domanda così modificata
- Calcolare la domanda. In caso di pagamenti già effettuati per periodi successivi al 23/11/2010 si crea un indebito da gestire con le consuete modalità
- Acquisire una nuova domanda uguale a quella precedente con data inizio 01/12/2010
- Inserire nel campo DOMANDE ALTRO LAVORATORE una “N”
- Istruire la domanda che viene accolta
- Calcolare l’indennità.
Per la DOMANDA A CONGUAGLIO di chi non viene indicato come beneficiario dei permessi si deve procedere come precisato al punto C, mentre per la domanda intestata alla persona prescelta dal disabile si deve procedere nel seguente modo:
- Indicare la cessazione secondo le modalità descritte al punto ACQUISIZIONE /VARIAZIONE
- Togliere la “S” dal campo IN ATTESA DI DOCUMENTI e aggiornare la DATA DI PERFEZIONAMENTO con la data di ricezione dei dati richiesti
- Istruire la domanda così modificata; confermando l’istruttoria viene emessa una lettera di cessazione con il motivo relativo da inviare al cliente, al datore di lavoro ed eventualmente al patronato
- Acquisire una nuova domanda uguale a quella precedente con data inizio 01/12/2010
- Inserire nel campo DOMANDE ALTRO LAVORATORE una “N”
- Accogliere la domanda; confermando l’istruttoria viene emessa una nuova lettera di autorizzazione da inviare al cliente, al datore di lavoro ed eventualmente al patronato.
A seguito delle modifiche normative introdotte dall’art. 24 della legge 183/2010 è obbligatorio acquisire, su tutte le domande di l.104/92, il codice relativo al grado di parentela del lavoratore che chiede di assistere la persona con disabilità.
Posizionando il cursore sul campo “GRADO DI PARENTELA” e digitando il tasto F1, la procedura visualizza i CODICI DI PARENTELA accettati:
P = PADRE;
M = MADRE;
F = FRATELLO;
S = SORELLA;
G = FIGLIO;
C = CONIUGE;
E = PARENTE ENTRO IL SECONDO GRADO;
H = AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO
I = PARENTE ENTRO IL TERZO GRADO CON DIRITTO;
L = AFFINE ENTRO IL TERZO GRADO CON DIRITTO;
N = PARENTE ENTRO IL TERZO GRADO SENZA DIRITTO;
O = AFFINE ENTRO IL GRADO SENZA DIRITTO;
R = PARENTE GENERICO;
A = AFFINE GENERICO;
indicando il codice di parentela la procedura riporta sulla domanda la relativa descrizione.
Se non viene indicato nessun grado di parentela non sarà possibile definire automaticamente la domanda.
Per motivare nella lettera il termine anticipato di fruizione dei permessi deve essere inserito, nella pratica interessata, il CODICE TIPO CESSAZIONE. Posizionando il cursore sul campo “CESSAZIONE” e digitando il tasto F1, la procedura visualizza i codici accettati:
S = cessazione per variazione delle condizioni iniziali.
P = cessazione per variazione normativa (Circ. n.155/2010) sul grado di parentela;
R = cessazione per variazione normativa (Circ. n. 155/2010) più richiedenti per lo stesso disabile.
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Coordinamento Generale Medico Legale
Allegato 2
Istituto Nazionale Data
della Previdenza Sociale
Agenzia di (nome agenzia)
Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito
Raccomandata
Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)
Al Sig. / Alla Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo
Al Sig. / Alla Sig.ra (disabile)
Nome Cognome
Indirizzo
e Al datore di lavoro
Indirizzo
e. p. c. Al Patronato
Indirizzo
OGGETTO: Richiesta informazioni – Provvedimento (pratica) n. del relativo a domanda di giorni di permesso per assistere il sig. (nome disabile) (art. 33 comma 3 legge 104/92).
Dal 24 novembre 2010, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 24), il comma 3 dell’art. 33 della legge 104 è sostituito dal seguente:
« A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ».
Pertanto, dal 24 novembre 2010 soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il provvedimento Inps n. del valido ai fini del pagamento diretto per i permessi relativi all’assistenza al sig. (nome disabile) – la cui efficacia è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010 – deve essere adeguato al dettato normativo vigente. Conseguentemente, si chiede che il signor (nome disabile) medesimo (1) faccia pervenire ai nostri uffici la dichiarazione allegata da cui risulti la scelta del lavoratore beneficiario dei permessi.
Contestualmente, all’altro lavoratore che in precedenza usufruiva alternativamente dei permessi, sarà inviato il provvedimento di reiezione anch’esso con effetto dal 24 novembre 2010.
Si rappresenta che, nell’ipotesi di mancato ricevimento della suddetta dichiarazione debitamente compilata entro il 31 marzo 2011, sarà inviata agli interessati la comunicazione attestante la reiezione del provvedimento n. del di cui in oggetto con effetto dal 24 novembre 2010
I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Il Responsabile dell’Unità di Processo
(1) Se la persona in situazione di disabilità grave è soggetta a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal tutore o dall’interessato con l’assistenza del curatore o dall’amministratore di sostegno.
In tali casi è necessario allegare copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno, se non risultino già in possesso dell’Istituto.
Se la persona in situazione di disabilità grave è minorenne la dichiarazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il/La sottoscritto/a ??. nato a ?. il ?. codice fiscale residente a
consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3 della legge 104/92) dichiara di voler essere assistito soltanto dal Sig. nato a ?. il ?. codice fiscale e residente a ???????????????????????????????????????????????
Si allega copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il
Data
Firma
DICHIARAZIONE DELLA PERSONA CHE ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE/ TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE
Il/La sottoscritto/a ??. nato a ?. il ?. codice fiscale residente a
In qualità di *genitore *tutore *curatore *amministratore di sostegno di ?. nato a il codice fiscale residente a
consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3 della legge 104/92) dichiara che il sig.(nome disabile) intende essere assistito soltanto dal Sig. nato a ?. il ?. codice fiscale e residente a ?
Si allega copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il
Data
Firma
Istituto Nazionale Data
della Previdenza Sociale
Agenzia di (nome agenzia)
Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito
Raccomandata
Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)
Al Sig. / Alla Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo
Al Sig. / Alla Sig.ra (disabile)
Nome Cognome
Indirizzo
e Al datore di lavoro
Indirizzo
e. p. c. Al Patronato
Indirizzo
OGGETTO: Richiesta informazioni – Provvedimento (pratica) n. del relativo a domanda di giorni di permesso per assistere il sig. (nome disabile) (art. 33 comma 3 legge 104/92).
Dal 24 novembre 2010, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 24), il comma 3 dell’art. 33 della legge 104 è sostituito dal seguente:
« A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ».
Pertanto, dal 24 novembre 2010 soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il provvedimento Inps n. del concernente l’autorizzazione al conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di indennità economica per i permessi relativi all’assistenza al sig. (nome disabile) -la cui efficacia è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010- deve essere adeguato al dettato normativo vigente. Conseguentemente, si chiede che il signor (nome disabile) medesimo (1) faccia pervenire ai nostri uffici la dichiarazione allegata da cui risulti la scelta del lavoratore beneficiario dei permessi.
Tale informazione è necessaria per integrare il suddetto provvedimento Inps n. del che sarà inviato nuovamente al lavoratore indicato dal soggetto assistito al sig. (nome disabile) e al datore di lavoro.
Contestualmente, all’altro lavoratore che in precedenza usufruiva alternativamente dei permessi, nonché al datore di lavoro, sarà inviato il provvedimento di cessazione con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010.
Si rappresenta che, nell’ipotesi di mancato ricevimento della suddetta dichiarazione debitamente compilata entro il 31 marzo 2011, sarà inviata agli interessati la comunicazione attestante la cessazione dell’efficacia del provvedimento n. del di cui in oggetto con effetto dal 24 novembre 2010
I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Il Responsabile dell’Unità di Processo
(1) Se la persona in situazione di disabilità grave è soggetta a tutela, a curatela o ad amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta dal tutore o dall’interessato con l’assistenza del curatore o dall’amministratore di sostegno.
In tali casi è necessario allegare copia del decreto di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno, se non risultino già in possesso dell’Istituto.
Se la persona in situazione di disabilità grave è minorenne la dichiarazione deve essere resa da chi ne esercita la potestà genitoriale.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il/La sottoscritto/a ??. nato a ?. il ?. codice fiscale residente a
consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3 della legge 104/92) dichiara di voler essere assistito soltanto dal Sig. nato a ?. il ?. codice fiscale e residente a ……………………………………………………………………………………..
Si allega copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il
Data
Firma
DICHIARAZIONE DELLA PERSONA CHE ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE/ TUTORE/CURATORE/AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DELLA PERSONA IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ GRAVE
Il/La sottoscritto/a ??. nato a ?. il ?. codice fiscale residente a
In qualità di *genitore *tutore *curatore *amministratore di sostegno di ?. nato a il codice fiscale residente a
consapevole che soltanto un lavoratore può fruire di giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità (ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3 della legge 104/92) dichiara che il sig.(nome disabile) intende essere assistito soltanto dal Sig. nato a ?. il ?. codice fiscale e residente a ?
Si allega copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il
Data
Firma
Allegato 4
Istituto Nazionale Data
della Previdenza Sociale
Agenzia di (nome agenzia)
Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito
Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)
Al Sig. / Alla Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo
Al Sig. / Alla Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo (Disabile)
e Al datore di lavoro
Indirizzo
e. p. c. Al Patronato
Indirizzo
OGGETTO: Richiesta informazioni – Provvedimento (pratica) n. del relativo alla domanda di giorni di permesso per assistere il sig.(nome disabile) (art. 33 comma 3 legge 104/92) –
Dal 24 novembre 2010, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 24), il comma 3 dell’art. 33 della legge 104 è sostituito dal seguente:
« A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ».
Pertanto, dal 24 novembre 2010 i parenti e gli affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave potranno usufruire dei permessi in oggetto soltanto qualora i genitori o il coniuge del disabile medesimo abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (1).
Il Provvedimento Inps n. del , valido ai fini del pagamento diretto per i permessi relativi all’assistenza al sig. (nome disabile) -la cui efficacia è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010- deve essere adeguato al dettato normativo vigente.
Pertanto si chiede che il signor (cliente) faccia pervenire ai nostri uffici la dichiarazione allegata dalla quale risulti la relazione di parentela con il sig. (nome disabile).
Si rappresenta che, nell’ipotesi di mancato ricevimento della suddetta dichiarazione debitamente compilata entro il 31 marzo 2011 sarà inviata agli interessati la comunicazione attestante la reiezione del provvedimento n. del di cui in oggetto con effetto dal 24 novembre 2010.
I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Il Responsabile dell’Unità di Processo
(1) Al riguardo, si chiarisce che “?l’ espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità?” (circ. INPS n.155/2010, punto 2).
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il/la sottoscritto/a ??. nato/a a ?. il ?. codice fiscale e residente a…….dichiara di essere nella seguente relazione di parentela con il signor (nome disabile) nato a ?. il ?. codice fiscale e residente a da me assistito:
- padre;
- madre;
- fratello;
- sorella;
- figlio;
- coniuge;
- parente entro il secondo grado;
- affine entro il secondo grado;
- parente entro il terzo grado;
- affine entro il terzo grado;
In caso di grado di parentela/affinità di terzo grado, dichiaro(1) che il signor (nome disabile) (2)
- Non è coniugato;
- E’ vedovo/a;
- È coniugato, ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età;
- È coniugato, ma il coniuge è affetto da patologia invalidante (3);
- È stato coniugato, ma il coniuge è deceduto;
- È separato legalmente o divorziato (4);
- È coniugato, ma in situazione di abbandono (5);
- Ha uno o entrambi i genitori deceduti;
- Ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età;
- Ha uno o entrambi i genitori affetti da patologia invalidante(6);
Si allega:
1) copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il
2) nei casi previsti, documentazione sanitaria comprovante la patologia invalidante.
Data
Firma
NOTE ALLA DICHIARAZIONE
(1) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, comma 2, la dichiarazione resa nell’interesse del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
(2) Ai fini del diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso è sufficiente la sussistenza di una delle condizioni elencate.
(3) Per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art.2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000. In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
(4) In tale ipotesi è necessario allegare copia del provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di separazione o di divorzio.
(5) In tale caso è necessario allegare copia della documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità da cui risulti lo stato giuridico di abbandono.
(6) Per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art.2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000.
In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Allegato 5
Istituto Nazionale Data
della Previdenza Sociale
Agenzia di (nome agenzia)
Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito
Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)
Al Sig. / Alla Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo
Al Sig. / Alla Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo (Disabile)
e Al datore di lavoro
Indirizzo
e. p. c. Al Patronato
Indirizzo
OGGETTO: Richiesta informazioni – Provvedimento (pratica) n. del relativo alla domanda di giorni di permesso per assistere il sig.(nome disabile) (art. 33 comma 3 legge 104/92) –
Dal 24 novembre 2010, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 4 novembre 2010 (art. 24), il comma 3 dell’art. 33 della legge 104 è sostituito dal seguente:
« A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente ».
Pertanto, dal 24 novembre 2010 i parenti e gli affini di terzo grado della persona in situazione di disabilità grave potranno usufruire dei permessi in oggetto soltanto qualora i genitori o il coniuge del disabile medesimo abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (1).
Il Provvedimento Inps n. del ,concernente l’autorizzazione al conguaglio delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di indennità economica per i permessi relativi all’assistenza al sig. (nome disabile) -la cui efficacia è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge 183/2010- deve essere adeguato al dettato normativo vigente.
Pertanto si chiede che il signor (cliente) faccia pervenire ai nostri uffici la dichiarazione allegata dalla quale risulti la relazione di parentela con il sig. (nome disabile).
Tale informazione sarà necessaria per integrare il suddetto provvedimento Inps. n
Si rappresenta che, nell’ipotesi di mancato ricevimento della suddetta dichiarazione debitamente compilata entro il 31 marzo 2011 sarà inviata agli interessati la comunicazione attestante la cessazione dell’efficacia del provvedimento n. del di cui in oggetto con effetto dal 24 novembre 2010.
I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Il Responsabile dell’Unità di Processo
(1) Al riguardo, si chiarisce che “?l’ espressione “mancanti” deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità?” (circ. INPS n.155/2010, punto 2).
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il/la sottoscritto/a ??. nato/a a ?. il ?. codice fiscale e residente a?????????..dichiara di essere nella seguente relazione di parentela con il signor (nome disabile) nato a ?. il ?. codice fiscale e residente a da me assistito:
- padre;
- madre;
- fratello;
- sorella;
- figlio;
- coniuge;
- parente entro il secondo grado;
- affine entro il secondo grado;
- parente entro il terzo grado;
- affine entro il terzo grado;
In caso di grado di parentela/affinità di terzo grado, dichiaro(1) che il signor (nome disabile) (2)
- Non è coniugato;
- E’ vedovo/a;
- È coniugato, ma il coniuge ha compiuto 65 anni di età;
- È coniugato, ma il coniuge è affetto da patologia invalidante (3);
- È stato coniugato, ma il coniuge è deceduto;
- È separato legalmente o divorziato (4);
- È coniugato, ma in situazione di abbandono (5);
- Ha uno o entrambi i genitori deceduti;
- Ha uno o entrambi i genitori con più di 65 anni di età;
- Ha uno o entrambi i genitori affetti da patologia invalidante(6);
Si allega:
1) copia del documento di riconoscimento n. rilasciato da il
2) nei casi previsti, documentazione sanitaria comprovante la patologia invalidante.
Data
Firma
NOTE ALLA DICHIARAZIONE
(1) Ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47, comma 2, la dichiarazione resa nell’interesse del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
(2) Ai fini del diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso è sufficiente la sussistenza di una delle condizioni elencate.
(3) Per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art.2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000. In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
(4) In tale ipotesi è necessario allegare copia del provvedimento da cui risulti lo stato giuridico di separazione o di divorzio.
(5) In tale caso è necessario allegare copia della documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità da cui risulti lo stato giuridico di abbandono.
(6) Per patologie invalidanti si intendono soltanto quelle, a carattere permanente, indicate dall’art.2 del Decreto Interministeriale n. 278 del 21/7/2000.
In tale caso deve essere allegata, in busta chiusa indirizzata al Centro Medico Legale territorialmente competente, idonea documentazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.
Allegato 6
Istituto Nazionale Data
della Previdenza Sociale
Agenzia di (nome agenzia)
Ufficio Prestazioni a sostegno del reddito
Prat. (tipo pratica) n. (numero pratica)
Al datore di lavoro
Indirizzo
e Al Sig. / Alla Sig.ra
Nome Cognome
Indirizzo
e. p. c. Al Patronato
Indirizzo
OGGETTO: Provvedimento di cessazione per domanda di permessi giornalieri per assistere disabile (art. 33 comma 3 legge 104/92)
Si informa che, a seguito delle modifiche normative introdotte dall’art. 24 della legge 183/2010, in data 24/11/2010 è cessata l’autorizzazione al conguaglio per la domanda, presentata dal Sig./Sig.ra (cliente) in data (data di presentazione), volta ad ottenere il beneficio di cui all’oggetto correlato alle condizioni di handicap in situazione di gravità per (nome disabile).
Il motivo della cessazione è il seguente:
- relazione di parentela incompatibile con le nuove disposizioni normative
- il diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità
I nostri uffici sono a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
Il Responsabile dell’Unità di processo