Della proroga dello stato emergenziale fino al 31 dicembre 2021 avevamo già parlato, all’art. 9 del D.L 105 del 24 luglio 2021 in particolare, si indicavano le “proroghe delle misure in materia di disabilità” con riguardo, in particolar modo, ai cd. “lavoratori fragili”.
Successivamente, il D.L. del 6 agosto 2021 n. 111 poi convertito nella L. 24 settembre 2021 n. 133, in vigore dal 1 ottobre 2021 ha prorogato queste tutele fino alla data del 31 dicembre 2021.
Il 13 ottobre 2021 sono state pubblicate dall’INPS, delle indicazioni riguardo alla normativa sui lavoratori fragili facendo chiarezza sulle relative estensioni delle tutele.
Farà seguito uno specifico approfondimento, nel frattempo riportiamo il testo del messaggio INPS n° 3465 del 13 Ottobre u.s.
“È stato, infatti, ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26,comma 2, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria (come precisato, da ultimo, nei messaggi n. 171 e 1667 del 2021), che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza. Tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l’anno 2021. Viene, al contempo, prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale, i lavoratori c.d. fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”. In merito alla tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, non essendo, al momento, intervenuta alcuna novità legislativa, nel richiamare quanto contenuto al riguardo nel messaggio n. 2842/2021, si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri”.
14 Ottobre 2021
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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