Messaggio INPS – Direzione Centrale delle Prestazioni, 21 settembre 2005, n. 31976

“Computabilità del reddito della casa di abitazione ai fini del riconoscimento del diritto a pensione di invalidità civile.”

In risposta al quesito inoltrato da questa Direzione in data 26 maggio 2003 e sulla scorta di parere della Ragioneria Generale dello Stato, emesso con nota n. 145435 del 27 dicembre 2004, il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro – Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, con nota prot. n. 70042 del 22 marzo 2005, ha ribadito la necessità di considerare il reddito derivante dalla casa di abitazione ai fini dell’accesso al diritto a pensione di invalidità civile.

Quanto sopra sulla base della considerazione della distinzione tra deducibilità dei redditi ai fini fiscali e computabilità degli stessi redditi ai fini previdenziali e sul presupposto che laddove il legislatore ha voluto escludere il reddito della casa di abitazione lo ha esplicitamente previsto.

Pertanto, restano confermate le disposizioni al riguardo, a suo tempo impartite.

IL DIRETTORE CENTRALE
Mauro Nori

Condividi:

Skip to content