Messaggio INPS – Direzione Centrale Prestazioni – 2 luglio 2004, n. 20901
“Revoche e sospensioni delle provvidenze delle invalidità civili. Messaggio n. 020583 del 30/6/2004”
Con il messaggio 18703 del 14 giugno 2004, l’Istituto, sulla base di una direttiva del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze, prot. n. 137098 del 20 maggio u.s., dettava alcune disposizioni in merito alla disciplina delle revoche e delle sospensioni delle provvidenze economiche di invalidità civile.
Gli uffici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la medesima direttiva, facevano presente che nell’ipotesi di mancato riconoscimento del diritto alla provvidenza economica d’invalidità civile per superamento dei limiti reddituali e di successiva nuova istanza dell’interessato, la decorrenza del beneficio debba ritenersi a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda, previo accertamento dei requisiti reddituali e sanitari, in conformità al principio normativo di carattere generale di cui alla legge n. 118 del 1971, nonché in adesione al costante orientamento giurisprudenziale, che attribuisce alla domanda amministrativa il valore di requisito concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto.
Peraltro, lo stesso dicastero nella citata direttiva, fa presente che si potrà prescindere dalla visita di controllo della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti degli invalidi affetti dalle patologie gravi e permanenti che saranno individuate con proprio decreto ai sensi dell’art. 42, comma 7 della legge n. 326 del 24.11.03.
Pertanto, in attesa dell’emanazione del citato decreto che individua le patologie gravi e permanenti ed al fine di evitare che soggetti affetti da tali patologie, sopportino ulteriori e gravosi disagi per una nuova visita medico-legale sottesa ad accertare la persistenza dei requisiti sanitari, l’Istituto verificata l’insussistenza del requisito ostativo a carattere reddituale con le usuali modalità, provvederà ad erogare le relative provvidenze economiche a partire dal 1° giorno del mese successivo dell’accertamento dei requisiti reddituali, segnalando alle ASL territorialmente competenti i nominativi dei suddetti beneficiari per le eventuali visite di controllo. (1)
IL DIRETTORE GENERALE
(1) Su tali aspetti si consultino anche i Messaggi INPS 2 luglio 2004, n. 20902 e 14 giugno 2004, n. 18703