Messaggio INPS – Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, 20 settembre 2007 n. 22913
“Congedo parentale in caso di adozione o di affidamento. Chiarimenti.”
In attuazione dell’art. 36 del vigente T.U. della maternità/paternità (D. Lgs. 151/2001), si forniscono nuove istruzioni operative a parziale rettifica di quelle a suo tempo fornite con circ. n. 33 del 17 febbraio 2004 di pari oggetto.
Occorre premettere che, conformemente a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 36 T.U., il congedo parentale può essere fruito in ogni caso entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare; pertanto, oltre i predetti tre anni dall’ingresso, non spettano né il congedo né la relativa indennità (es: bambino che all’atto dell’adozione o affidamento abbia un anno e tre mesi: il congedo parentale e il relativo trattamento economico non potranno mai essere concessi oltre il compimento dei quattro anni e tre mesi di vita del bambino).
Tanto premesso, ai fini dell’indennizzabilità del congedo parentale, occorre distinguere a seconda che il minore, all’atto dell’adozione o affidamento, abbia compiuto o meno sei anni di età.
1) Bambini di età inferiore ai 6 anni al momento dell’adozione/affidamento (art. 36, comma 2).
In tale ipotesi l’indennità, pari al 30% della retribuzione, è riconoscibile indipendentemente dalle condizioni reddituali del richiedente, per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i due genitori, fino al compimento dei 6 anni di età del bambino adottato/affidato.
L’indennità è riconoscibile subordinatamente alle condizioni di reddito per i periodi eccedenti i sei mesi (anche se fruiti entro i 6 anni di età del bambino) nonché per qualunque periodo di congedo fruito una volta che il bambino abbia superato i 6 anni di età.
2) Bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni al momento dell’adozione/affidamento (art. 36, comma 3).
In tale ipotesi, considerato che il minore all’atto dell’adozione/affidamento ha già superato i sei anni, qualunque periodo di congedo richiesto (anche i primi sei mesi, fino ad un massimo complessivo tra i due genitori pari a 11 mesi), è indennizzabile sempre subordinatamente alle condizioni reddituali.
Modulario
Si allega il “fac simile” del modello di domanda di indennità per congedo parentale aggiornato anche alla luce delle istruzioni di cui alla presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO