La Legge 10 novembre 2025, n. 167, Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie, che entrerà in vigore il 29 novembre 2025, prevede che il Governo presenti, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione e che, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministro per le riforme costituzionali e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscano dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa.
La medesima legge, agli artt. 16 e 17 di detto enunciato normativo, ha conferito deleghe per la semplificazione, il riordino e il riassetto, anche tramite la redazione di un codice, delle disposizioni legislative in materia di disabilità e degli istituti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno.
In particolare all’art. 16 è previsto che il Governo adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge 167/2025, uno o più decreti legislativi volti:
- al coordinamento nell’ambito delle normative previdenziali e assistenziali, delle nozioni e dell’accertamento della condizione di disabilità e il coordinamento delle norme sulle agevolazioni lavorative delle persone con disabilità con le attuali nozioni giuridiche inerenti alle disabilità. Ad oggi gli accertamenti di natura assistenziale sono separati da quelli ai fini dei trattamenti di natura previdenziale, pure se entrambi gli accertamenti facciano capo all’INPS, e possono avere esiti non pienamente coerenti tra di loro. Si rende necessario un coordinamento per la riduzione degli oneri amministrativi e dei costi per i cittadini adottando un criterio di validità senza limite di tempo dell’accertamento, nel caso in cui le compromissioni della persona con disabilità siano di grado molto elevato ed irreversibili, come già, nell’area assistenziale, previsto dal dlgs 62/2024 con la valutazione di base. Pur se gli accertamenti di disabilità di natura previdenziale, di idoneità e inabilità lavorativa previsti nell’ambito del pubblico impiego sono svolti dall’INPS in via separata, l’articolo 33-bis dello stesso D.Lgs. n. 62/2024, è previsto, in via transitoria, per l’anno 2025, un’unificazione dei suddetti procedimenti. Il decreto attuativo mira a rendere stabile la misura transitoria;
- all’aggiornamento e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in cui una condizione di disabilità ha rilevanza, con particolare riguardo a quelli in materia di assistenza protesica e riabilitativa ed all’esonero dalla presentazione di documentazione già presente nelle piattaforme digitali pubbliche o nel fascicolo sanitario elettronico;
- alla semplificazione, per le persone con disabilità, del rilascio della firma digitale e dell’identità digitale, con la garanzia della piena accessibilità dei relativi servizi da parte delle persone con disabilità fisica o sensoriale;
- alla semplificazione, per le persone con disabilità, delle modalità di ricezione di volontà espressa, anche attraverso delega, per gli atti pubblici;
- al riordino, adeguamento ed aggiornamento delle sanzioni, penali (aggravante) ed amministrative per una maggiore dissuasività ed efficace tutela della persona con disabilità, oltre che di semplificazione dei procedimenti per l’adozione delle sanzioni amministrative;
- alla semplificazione degli oneri di rendicontazione gravanti sui caregiver familiari che rappresentino soggetti con disabilità interdetti o che svolgano funzioni di amministratore di sostegno.
All’art. 17 è previsto che entro 24 mesi dall’entrata in vigore della l. 167/2025 il Governo con uno o più decreti legislativi sia delegato:
– al riordino e la semplificazione degli istituti dell’interdizione art. 414 c.c., dell’inabilitazione art. 432 c.c. tendenti al superamento di tali istituti con una conseguente rimodulazione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno articoli da 404 a 413 del codice civile con attribuzione all’amministratore di sostegno di poteri graduati e proporzionati alla condizione del beneficiario, in ottica di superamento dei meccanismi di sostituzione della persona ed in coerenza con le misure di inabilitazione o di interdizione, assicurando adeguati poteri di verifica e di controllo in capo al giudice.
Le misure in vigore di interdizione ed inabilitazione sono disposte, con sentenza, dal giudice tutelare. All’interdizione consegue l’incapacità giuridica e la nomina di un tutore che, per gli atti di straordinaria amministrazione, dovrà comunque essere autorizzato dal giudice tutelare. Il soggetto inabilitato può agire in via autonoma per gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione, ed è prevista la nomina di un curatore che esprima il consenso per gli atti di straordinaria amministrazione che vengono poi autorizzati dal giudice tutelare. Inoltre, sotto il profilo sanzionatorio, penalmente il tutore e l’amministratore di sostegno rientrano nella nozione di pubblico ufficiale, con la conseguente applicazione delle norme penali che fanno riferimento a tale figura (anche con riferimento alle ipotesi in cui l’autore del reato è un pubblico ufficiale).
– alla semplificazione degli adempimenti conseguenti alle misure di protezione giuridica e previsione della rendicontazione in ragione delle specifiche esigenze di tutela del patrimonio del beneficiario e della sua condizione personale.
– alla previsione di una disciplina transitoria che assicuri la gradualità nell’attuazione delle disposizioni che verranno adottate;
– riordino, adeguamento e rafforzamento delle sanzioni, anche penali, per le condotte contrarie al mandato o all’interesse del beneficiario tenute dai soggetti nominati nell’ambito delle misure di protezione giuridica per la sua tutela e protezione.
News a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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