Con il Messaggio 3588 del 29.10.2024, l’INPS chiarisce le procedure e le modalità attraverso le quali andrà ad erogare l’incentivo, previsto dall’art. 28 del decreto-legge 48 del 2023, convertito in legge dalla L.85/2023, per l’assunzione di persone con disabilità under 35, da parte di Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, di ONLUS, di APS e ODV.

Tale nota denominata “Modalità operative per l’erogazione dell’incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85/2023, come modificato dal decreto-legge n. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18/2024. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti” ribadisce   che le domande per ricevere tale contributo devono essere presentate sul portale INPS, da parte dell’ente datore di lavoro, entro il 31 ottobre, per le assunzioni a tempo indeterminato di persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, avvenute nel periodo di tempo che va dal 1° agosto 2020 al 30 settembre 2024.

Inoltre, riaffermando quanto stabilito dal decreto interministeriale 27 giugno 2024 e   dal messaggio INPS 2906, relativamente agli elementi che devono essere presenti internamente, ed allegati, alla già menzionata domanda, il Messaggio 3588 si focalizza dettagliatamente sui punti sui quali l’Istituto si dovrà focalizzare per valutare le domande ricevute, sulla quantificazione del contributo ex art 28 del D.L. 48, sui modi in cui esso verrà erogato , i controlli effettuati, volti ad un’eventuale revoca del beneficio e le modalità di istanza e ricorso avverso i suoi provvedimenti di accoglimento o rigetto della domanda.

Precisamente dovranno essere verificati:

a) della sussistenza dei requisiti soggettivi degli Enti, di cui al comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023, richiedenti il contributo;

b) della conferma della validità delle comunicazioni obbligatorie riguardanti i rapporti di lavoro dichiarati ai fini della fruizione dell’incentivo, attraverso le verifiche a cura del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

c) della sussistenza del requisito anagrafico del lavoratore;

d) del rispetto delle modalità di assunzione di cui alla legge n. 68/1999 e del periodo di assunzione previsti dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023 e dal D.I. 27 giugno 2024;

e) della regolarità contributiva, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del D.P.R. n. 445/2000, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), mediante l’utilizzo del servizio “Durc on Line”, indicando esclusivamente il codice fiscale di ciascuno dei soggetti, nel rispetto dei termini procedimentali fissati dal decreto ministeriale 30 gennaio 2015;

f) dell’assenza di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

L’INPS procede alla verifica della regolarità e della completezza della documentazione richiesta e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione riportante un elenco delle istanze ritenute ammissibili, con l’indicazione per ognuno degli enti beneficiari:

a) dell’importo del contributo concedibile nei limiti del regime de minimis;

b) del codice “CUP” (Codice Unico di Progetto d’investimento pubblico);

c) del codice “COR” (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell’Aiuto individuale) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti.

In caso di constatazione di carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda, l’INPS trasmette all’Ente richiedente, tramite il fascicolo elettronico del contribuente, una comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con la richiesta di regolarizzazione entro il termine di dieci giorni. In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INPS procede a inserire il richiedente nell’elenco delle domande ammissibili per gli ulteriori controlli (cfr. l’art. 4, comma 2, della Convenzione).

Per quanto riguarda la quantificazione del beneficio economico viene specificato che:” “Il contributo è erogato nella misura pari a 12.000 (dodicimila) euro una tantum per ciascuna assunzione effettuata, e nella misura pari a 1.000 (mille) euro per ogni mese per ciascun assunto, dalla data di assunzione fino al 30 settembre 2024, come previsto dall’art. 5, comma 2, del DI. Per le assunzioni che sono state effettuate nel mese di settembre 2024, è erogato il contributo una tantum pari a 12.000 (dodicimila) euro, nonché la quota mensile per il mese di assunzione. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo mensile è erogato sino al mese di cessazione del rapporto” e che secondo quanto sancito nell’articolo 2, comma 4, del D.I. 27 giugno 2024, è erogato dall’INPS in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, sul conto IBAN indicato al momento della presentazione della richiesta.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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