Nota Ministeriale – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, 5 dicembre 2006 Prot. 25/I/0006893

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – risposta istanza di interpello avanzata dalla Confartigianato di Prato Congedo per cure di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988 Lavoratore affetto da patologia tumorale. Trattamento retributivo e previdenziale – Periodo di comporto.”

La Confartigianato di Prato ha formulato istanza di interpello, ai sensi della normativa di cui all’oggetto, al fine di conoscere l’orientamento di questo Ministero in merito alla procedura da adottarsi per la concessione dei permessi per cure, previsti dagli artt. 26 L. n.118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988, a favore di una lavoratrice affetta da patologia tumorale, con un’invalidità civile pari all’80%, bisognosa di cure chemioterapiche. In particolare vengono chieste delucidazioni sulla natura di tali permessi, sulla loro possibile equiparazione allo stato di malattia, sull’eventuale trattamento previdenziale applicabile e sulla loro incidenza nella durata complessiva del periodo di comporto.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell’INPS, si rappresenta quanto segue.

Iniziando l’analisi del quesito dagli elementi procedurali richiesti per il godimento dei permessi in esame pare opportuno richiamare direttamente le disposizioni dettate dagli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988 le quali subordinano l’attribuzione del diritto ad un “congedo straordinario per cure”, non superiore ai trenta giorni, ai lavoratori mutilati ed invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, alla richiesta da parte degli stessi interessati, alla previa autorizzazione del medico della struttura sanitaria pubblica (medico provinciale) e alla connessione delle cure con l’infermità invalidante riconosciuta.

Al fine di definire la natura giuridica di tale congedo è intervenuta più volte la Corte di Cassazione la quale, ponendo in evidenza la sussistenza di un nesso di causalità tra l’assenza del lavoratore e la presenza di uno stato patologico in atto, necessitante di cure, tale da impedire temporaneamente la prestazione lavorativa per causa non imputabile al lavoratore e comunque subordinato all’accertamento determinante ad opera di un medico della struttura sanitaria pubblica, ha ritenuto che l’assenza per la fruizione del congedo medesimo sia riconducibile all’ipotesi di malattia di cui all’art. 2110 c.c. con conseguente diritto al relativo trattamento economico (Cass. civ., sez. lav., n. 3500/1984; Cass. civ., sez. lav., n. 827/1991).

In relazione alla corresponsione di un eventuale trattamento previdenziale a carico dell’INPS per i periodi del congedo di cui trattasi, nulla di specifico risulta emergere dalla prassi amministrativa ad eccezione di quanto disposto dall’Istituto con circ. n. 1/1989 che, nel commentare l’art. 10 D.Lgs. n. 509/1988, relativo al congedo per cure fin ora esaminato, precisa come esso si riferisca a cure diverse da quelle idrotermali, elioterapiche, climatiche e psammoterapeutiche disciplinate dall’art. 13 D.L. n. 463/1983 convertito dalla L. n. 638/1983.

Con successive circolari nn. 88/1991 e 287/1992, l’INPS riconosce il diritto dell’indennità di malattia posta a proprio carico per le cure idrotermali e lo esclude espressamente per quelle elioterapiche, climatiche, psammoterapeutiche e similari nulla disponendo in tema di “cure diverse”.

Allo stato attuale dunque il predetto “congedo straordinario per cure” c.d. “diverse”, seppur non espressamente disciplinato, non risulta indennizzabile da parte dell’Istituto previdenziale, anche se equiparato alla condizione di malattia, per analogia a quanto disposto in materia di cure elioterapiche, climatiche, psammoterapeutiche e similari né, di conseguenza, esistono codici contributivi specifici per l’esposizione degli importi sul DM10.

Si pone infine il problema della computabilità o meno delle giornate di permesso straordinario nel periodo, detto di “comporto”, durante il quale il lavoratore in malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ai sensi dell’art. 2110 c.c. e la cui durata è determinata dalla contrattazione di categoria o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

Recentemente il Ministero del lavoro è intervenuto in materia di patologie oncologiche e relative tutele con circ. n. 40/2005, ribadendo, al punto a), il diritto del lavoratore malato a beneficiare del periodo di comporto di cui si è sopra accennato e indicando, al punto b), una “ulteriore” possibilità di astensione dall’attività lavorativa, in caso di riconosciuta invalidità, con l’individuazione di due tipologie di benefici di cui il primo è per l’appunto il “congedo straordinario per cure” di cui agli artt. 26 L. n. 118/1971 e 10 D.Lgs. n. 509/1988.

Quindi, per le ragioni sopra esposte, nel caso in esame si può concludere ritenendo che la lavoratrice interessata ha diritto, sussistendo i presupposti indicati dalla normativa in vigore e in precedenza evidenziati, ad usufruire di trenta giorni all’anno di congedo straordinario per cure, retribuito a carico del datore di lavoro e non computabile, in quanto “ulteriore”, nei 180 giorni annui di periodo di comporto individuati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Terziario, Distribuzione e Servizi.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Mario Notaro)

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