Nota Ministeriale – Ministero della Sanità Dipartimento della Prevenzione Ufficio IV- 27 luglio 1998, n. 643

“Oggetto: Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, art. 5, comma 7. Valutazione dell’invalidità civile dei soggetti ultrasessantacinquenni.”

Nota n. DPV.4/H-FI/643

Roma, 27 luglio 1998

Il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, prevede all’art. 5, comma 7, che: “Ai soli fini dell’assistenza sanitaria, la percentuale di invalidità dei soggetti ultrasessantacinquenni è determinata in base alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.
La norma riafferma il concetto, già presente nell’art. 6 del d.lgs. n. 509/1988, che la valutazione dell’invalidità dei soggetti che abbiano superato i sessantacinque anni debba essere ancorata alla presenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, piuttosto che alla riduzione della capacità lavorativa come previsto per i soggetti in età compresa tra i 18 ed i 65 anni (art.1, comma 3, dello stesso decreto legislativo), ma introduce l’obbligo delle Commissioni sanitarie preposte al riconoscimento di valutare la stessa invalidità, anche nel caso di ultrasessantacinquenni, con l’attribuzione di un valore percentuale che sintetizzi le conseguenze della menomazione sull’estrinsecarsi delle attività attese e consuete. Ciò allo scopo di sanare la contraddizione insita nel fatto che altre disposizioni in materia sanitaria subordinano la concessione di taluni benefici al possesso di specifiche percentuali di invalidità.
Considerato che l’ambito di applicazione della disposizione è limitato all’assistenza sanitaria e al fine di semplificare il lavoro delle commissioni di accertamento, si ritiene che i diversi livelli e gradi di difficoltà riscontrabili possano essere ricondotti a tre classi:

1. difficoltà lievi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 33,3% ed il 66,6% (da 1/3 a 2/3), ai fini della fruizione dell’assistenza protesica (art. 4, comma 2, del d.m. 28 dicembre 1992);

2. difficoltà medio-gravi, corrispondenti a invalidità comprese tra il 66,6% ed il 99%, ai fini dell’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (art. 6, del d.m. 1° febbraio 1991, e successive modificazioni);

3. difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell’esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni).

Al fine di consentire un’applicazione sollecita della disposizione di cui trattasi, anche alla luce dei principi di buon andamento, si ritiene opportuno non sottoporre a nuova visita i soggetti ai quali, in passato, la Commissione medica competente avevano già attribuito una valutazione percentuale, e procedere alla riconsegna dei tesserini eventualmente ritirati. Per quanto concerne i soggetti visitati dopo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 124/1998 (1° maggio 1998), a cui la Commissione non ha attribuito una percentuale di invalidità, questo Ministero è dell’avviso che tale attribuzione possa essere effettuata, a discrezione della Commissione medesima, o sulla base degli atti o procedendo a nuova visita.
Tutto ciò premesso, si invitano codesti Assessorati a far conoscere sollecitamente il contenuto della presente alle Commissioni sanitarie preposte al riconoscimento dell’invalidità civile, istituite presso le aziende sanitarie locali ai sensi della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Il Ministro

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