Ordinanza Ministeriale – Ministero della Pubblica Istruzione 9 marzo 1995, n. 80

Oggetto: “Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore (Anno scolastico 1994/1995)”

(omissis)

Art. 13

Valutazione degli alunni handicappati

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che svolge nei confronti dell’allievo deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l’allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del precedente art. 12.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ed alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in vista di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di classe, fermo restando l’obbligo della relazione di cui al paragrafo 8 della Circolare ministeriale n. 262 del 22 settembre 1988, valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti che sono relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali e che hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato. Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli alunni medesimi, in calce alla pagella, deve essere apposta la seguente annotazione “la presente votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell’art. 13 dell’O.M.

La medesima annotazione può essere apposta nei tabelloni da affiggere all’albo. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra, non possono essere ammessi agli esami di licenza, di qualifica, di maturità. In caso di ripetenza, il Consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del piano educativo individualizzato. Non potrà, comunque, essere preclusa ad un alunno in situazione di handicap fisico, psichico o sensoriale, l’iscrizione e la frequenza anche per la terza volta alla stessa classe, in forza del disposto di cui all’art. 14 comma 1 della legge n. 104/92. Resta inteso che, qualora durante il successivo anno scolastico vengono accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità del precedente art. 12, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione.

5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap e va valutato ai sensi del precedente art. 12.

6. Anche per gli alunni in situazione di handicap fisico o sensoriale, eccezionalmente nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio di classe d’intesa con i genitori, possono essere adottati piani educativi differenziati, i cui risultati vengono valutati ai sensi del precedente quarto comma; è fatta salva, comunque, la possibilità di adottare successivamente la valutazione con attribuzione di voti.

7. In sede di valutazione per l’ammissione agli esami di qualifica, di licenza o di maturità, gli alunni con handicap psichico, non ammessi a detti esami, potranno ripetere l’ultimo anno del corso di studi frequentato, ovvero richiedere il rilascio dell’attestato di frequenza di cui alla C.M. 262 del 22.9.88, che, pur non producendo effetti legali, potrà essere utilizzato per l’accesso alla formazione professionale, previe intese dei Provveditori agli Studi con le Regioni.

8. Trovano applicazione, in quanto connessi con il momento della valutazione, le disposizioni contenute nella circolare n. 262 del 22.9.1988, paragrafi n. 6) svolgimento dei programmi, n. 7) – prove scritte, grafiche, scrittografiche, orali e pratiche e n. 8) – valutazione.

9. Al fine di facilitare lo svolgimento delle prove equipollenti previste dall’art. 16 della legge quadro, i Consigli di classe presenteranno alle Commissioni giudicatrici un’apposita relazione, nella quale, oltre a indicare i criteri e le attività previste al comma precedente, daranno indicazioni concrete sulle modalità di svolgimento di prove equipollenti, sulla base dell’esperienza condotta a scuola durante il percorso formativo.

10. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche, previsti dal terzo comma dell’art. 16 della legge quadro, riguardano le ore destinate normalmente alle prove ma non possono comportare di norma un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.

11. I docenti di sostegno, a norma dell’art. 13 – comma sesto della legge quadro, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione nei confronti degli alunni handicappati, per quanto riguarda lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

(omissis)

Art. 51

Prove d’esame per i candidati handicappati

1. La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione fornita dal consiglio di classe e indicata nel precedente art. 13 può predisporre, ove ne ravvisi la necessità prove equipollenti a quelle proposte dal Ministero e che possono consistere nell’utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali e/o professionali differenti, come previsto dalla C.M. 16/6/1983, n. 163. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.

2. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma dell’art. 16 della legge quadro, non possono comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell’handicap, della relazione del Consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

(omissis)

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