A detta di molti, la persona con disabilità, a cui il Comune ha rilasciato il relativo contrassegno, non deve pagare la sosta sulle strisce blu, specie quando l’area riservata – quella cioè contrassegnata dalle strisce gialle – è già occupata da altre auto.

La ragione a sostegno della motivazione è il fatto che al di là delle spese che un invalido deve sostenere rispetto agli altri cittadini proprio a causa della sua malattia e che giustificherebbero un trattamento di favore, non sempre questi ha la possibilità di raggiungere la più vicina colonnina per il ticket.

Ma cosa prevede la legislazione in materia?

L’art. 188, 3 comma, codice della strada ed 11, 1 comma, D.P.R.. n. 503/1996, prevedono, per i titolari del contrassegno, l’esonero dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente.

L’esonero però dai limiti di tempo non presuppone l’obbligo di non pagare la sosta.

Scopo del contrassegno invalidi è l’esigenza di favorire la mobilità delle persone con disabilità.

Dalla gratuità della sosta deriva, invece, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità.

Della questione si è occupata la Direzione generale per la motorizzazione (Dipartimento per i trasporti terrestri) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la quale il 6 febbraio 2006 ha emanato una nota (6 febbraio 2006, Prot n. 107) in cui ha affermato che  “Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell’Ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati“.

Pertanto, secondo il Ministero, il parcheggio in posteggi, normalmente a pagamento, delimitati da segnaletica blu deve essere gratuita.

Con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006, il TAR del Lazio (Sezione III ter) ha però annullato la Nota del Ministero.

Sulla scorta di quanto deciso dal Tar Lazio, la Corte di Cassazione  pronunciandosi con due sentenze (Cass. sent. n. 18351/2015. Cass. sent. n. 21271/2009), ha ritenuto che “è tenuto al pagamento del corrispettivo dovuto per la sosta del veicolo, il disabile che, a causa della indisponibilità dei posti gratuitamente riservati alle persone con ridotta capacità motoria abbia parcheggiato la propria autovettura negli stalli a pagamento essendo, al fine, irrilevante l’eventuale esposizione del contrassegno invalidi”.

Cioè, il fatto di non trovare posto gratuito non legittima la persona con disabilità a parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu.

In pratica non esiste, per Legge, alcuna esenzione dal pagamento del parcheggio per le persone con disabilità; questa riconosce loro gli spazi appositi di sosta non già come misura di sostegno al reddito (come invece è l’assegno di accompagnamento), ma come aiuto logistico per chi non è in grado di camminare o lo fa con molta difficoltà.

Vi è però la possibilità, per i Comuni, di stabilire norme diverse e consentire la sosta gratuita ai fruitori del contrassegno invalidi.  

Infatti il comma 5 dell’articolo 1 del DPR 115 del 30 luglio 2012, permette alle singole Amministrazioni Comunali di concedere la gratuità dei parcheggi se il contrassegno per disabili viene esposto all’interno dell’auto. 

Ma si badi bene: non è un obbligo, ma è discrezionale a seconda delle singole amministrazioni comunali; infatti si legge nell’art. 1 come“… il Comune può inoltre stabilire, anche nell’ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno, superiore al limite minimo previsto dall’articolo 11, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere altresì, la gratuità della sosta degli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati . …”.

 Questa discrezionalità fa sì che in alcuni Comuni si possa parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu (quando i posti riservati ai disabili siano già occupati), e in altri Comuni invece no, a parità di possesso del contrassegno invalidi, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative.

Attenzione però anche alle stesse ordinanze comunali: infatti queste potrebbero autorizzare le soste di alcuni veicoli di persone con disabilità mentre ad altri negarla.

Ad esempio come la vicenda di una persona con disabilità priva della patente, ma titolare di un contrassegno invalidi, oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 24936/2019).

Questi aveva impugnato il regolamento del Comune di residenza che consentiva il parcheggio gratuito sulle strisce blu all’interno della zona ZTL solo ai disabili con auto e non anche a coloro che venivano accompagnati dai familiari e che, quindi, si trovavano trasportati su una macchina altrui.

A questi ultimi era eccezionalmente consentito di utilizzare il permesso sugli spazi a pagamento solo se in grado di dimostrare accessi frequenti nel centro cittadino per lo svolgimento di attività lavorative, di assistenza e cura.

Per la Suprema Corte, l’ordinanza è stata ritenuta altamente discriminatoria ai danni dei disabili privi di patente.

Infatti la mancata concessione del permesso di sosta gratuito ai disabili privi di patente e non proprietari di auto, configura una discriminazione indiretta.

Il Comune con il regolamento censurato, non riteneva meritevole l’accesso gratuito del disabile al centro cittadino per meri motivi di svago e relazione sociale; diritto, invece, garantito ai disabili muniti di patente e autoveicolo.

Orbene, la discriminazione indiretta, oggetto di una apposita Legge (n. 67/06) si registra quando una disposizione apparentemente neutra mette una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone (art. 2 c. 3).

È proprio quanto accaduto nella fattispecie in esame, in cui il Comune ha favorito una categoria di disabili a scapito di un’altra presumibilmente affetta da una patologia più grave.

Infatti, si presume che la persona con disabilità, priva di mezzo di locomozione o di patente, si trovi in una condizione fisica e psichica peggiore di chi, invece, possa spostarsi in autonomia.

La pronuncia della Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso del cittadino con disabilità, ha inoltre stabilito che i Comuni, nell’adozione dei loro regolamenti, devono prevedere, anche per le persone con disabilità senza auto e senza patente, un permesso speciale per parcheggiare gratuitamente all’interno delle strisce blu, al di là delle esigenze professionali o di cura del titolare.

Possibili soluzioni

La gratuità dei servizi per le persone con disabilità dovrebbe essere valutata ad ampio raggio.

Ad oggi possiamo dire che assistiamo ad una vera e propria discriminazione territoriale tra Comuni che permettono la sosta gratuita ed altri che la permettono a pagamento.

La soluzione sicuramente migliore sarebbe quella di inserire, nel Codice della Strada, la gratuità delle strisce blu per le persone titolari del contrassegno.

Pertanto il legislatore dovrebbe prendere in mano la situazione e dirimere tutte le controversie in materia.

Gratuità che però non deve essere intesa come sostegno al reddito, ma come strumento di inclusione sociale ed aiutare ad abbattere le barriere architettoniche.

Una ulteriore soluzione potrebbe essere quella che, qualora i Comuni non vogliano rendere la sosta gratuita, si possa prevedere un prezzo agevolato per le persone con disabilità, in quanto l’auto spesso è l’unico mezzo che permette alle stesse la libera circolazione, svincolandoli dalle restrizioni imposte dal trasporto pubblico e che permette loro di bypassare le barriere territoriali.

21 Aprile 2021
Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex
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