Pensione agli invalidi civili o ai sordi, assegno mensile di assistenza al compimento del 65esimo anno di età

Gli invalidi civili e i sordi, titolari di pensione o assegno mensile nel primo caso o di pensione nel secondo, al compimento del 65esimo anno di età perdono il diritto all’erogazione delle rispettive provvidenze economiche.

Tuttavia, in sostituzione, viene concesso automaticamente l’assegno sociale (denominato prima della legge 335/1996, pensione sociale) il cui importo è superiore alle provvidenze per invalidità o sordità.

È importante notare come ai fini dei limiti reddituali per la concessione dell’assegno sociale, si faccia riferimento agli stessi limiti previsti per le pensioni di invalidità o sordità o all’assegno mensile di assistenza (invalidi parziali), ma solo a condizione che i beneficiari fossero titolari d quelle provvidenze prima del 65esimo anno di età.

Si considerano cioè, diversamente dagli altri ultra65enni per i quli si conta anche il reddito del coniuge, i soli redditi personali, come ribadito da ultimo dalla Circolare INPS, Direzione Centrale delle Prestazioni, 27 aprile 2000, n. 86.

Diversamente, per le persone dichiarate invalide dopo il compimento del 65esimo anno di età, le regole relativamente ai limiti reddituali sono le medesime previste per la generalità dei cittadini.

È bene ricordare che non si trasformano invece in pensione sociale la pensione dei ciechi assoluti né la pensione dei ciechi parziali che comunque continuato ad essere percepite anche al compimento del 65esimo anno di età.

 

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