Percentualizzazione dell’invalidità nei minori

Domanda

Avrei necessità di ricevere le seguenti informazioni:
1) al minore disabile al 100% senza residue capacità, viene indicato sul verbale d’invalidità il codice 06?
2) in quali casi per il codice 07 è prevista l’indicazione sul verbale della percentuale di invalidità?
3) se una persona disabile da poco diventata maggiorenne trova possibilità di impiego ma è in possesso di documento di invalidità relativo ad accertamento effettuato prima della maggiore età (con cod. 07), può comunque essere assunta (o iniziare un tirocinio finalizzato all’assunzione) oppure deve prima sottoporsi a nuova visita per la revisione dell’invalidità?

Risposta

Chiariamo innanzitutto che cosa significano i codici 6 e 7 riportati nel verbale di invalidità.
Codice 6: “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988)” – dà diritto all’indennità di accompagnamento e può essere attribuito sia ai minorenni che ai maggiorenni.
Codice 7: “Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990)” – dà diritto all’indennità di frequenza. Può essere riconosciuto solo ai minorenni.

Il linea generale, in entrambi i casi, al compimento della maggiore età il minore dovrebbe essere nuovamente sottoposto a visita anche perché potrebbe essere concessa, oltre all’indennità di accompagnamento, la pensione o una nuova provvidenza economica dipendente dalla percentuale di invalidità riconosciuta.
Circa la percentuale di invalidità di norma non viene attribuita per i minori. Unica eccezione normalmente ammessa è quella relativa ai minori superiori di anni 15, cioè quelle persone che possono iscriversi alle liste di collocamento per le quali è richiesta la definizione della percentuale di invalidità.
Il problema è stato risolto con modalità diverse a seconda delle regioni e si sta consolidando la previsione di invalidità per i disabili maggiori di 15 anni che richiedano la specifica visita per l’accertamento delle capacità residue necessaria per l’iscrizione alla liste speciali di collocamento (ex legge 68/1999). Si tratta, lo ricordiamo, di un accertamento diverso da quello della pura invalidità civile.
In tal senso suggeriamo, per casi come questi, di sottoporsi per tempo alla specifica visita per l’accertamento delle capacità residue ai fini dell’iscrizione alle liste speciali di collocamento. Il riferimento è sempre alla Commissione di accertamento operante presso la ASL di residenza.

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