Permessi e congedi lavorativi: circolare INPDAP
Come è noto l’articolo 33 della Legge 104/1992 prevede, fra l’altro, l’opportunità per i genitori di persone con handicap grave, di fruire di permessi lavorativi. Questi permessi sono di due ore al giorno fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Dopo il terzo anno di vita del bambino i permessi sono concessi solo in giorni (tre al mese).
Norme successive alla Legge 104/1992 hanno stabilito che tali permessi possono essere concessi anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto (disoccupato, casalinga).
I due maggiori istituti previdenziali – INPS e INPDAP – hanno fornito interpretazioni diverse su tale aspetto.
Fino ad oggi, l’INPDAP, ente che assicura gran parte dei dipendenti pubblici, ha affermato (circ. 34/2000, circ. 2/2002) che i permessi, come pure i congedi retribuiti di due anni, possono essere concessi nel caso di disabili minorenni anche se il secondo genitore non ne ha diritto, ma nel caso il disabile convivente sia maggiorenne questi benefici possono essere ammessi solo se in famiglia non sono presenti altre persone in grado di assicurare assistenza.
Con propria circolare del 25 ottobre scorso (n. 22) l’INPDAP ha modificato la propria interpretazione, estendendo le stesse condizioni previste per i minorenni, anche ai maggiorenni.
Ad esempio, nel caso un lavoratore assicurato INPDAP richieda i permessi lavorativi o i congedi per assistere il figlio disabile, questi gli dovranno essere concessi anche nel caso in cui in famiglia la moglie sia casalinga.
Con tale indicazione l’INPDAP equipara il trattamento dei propri assicurati con quello previsto per quelli dell’INPS.
6 novembre 2002
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