Permessi e congedi lavorativi per i genitori dei disabili:
nuova circolare INPS
La Legge 53/2000 aveva raccolto molti consensi avendo introdotto nuove forme di congedo e permesso a favore delle famiglie in particolare per l’assistenza e l’educazione dei figli. Fra le novità previste ve n’erano alcune che riguardavano anche i permessi lavorativi dei genitori delle persone con disabilità. I permessi potevano essere concessi al lavoratore anche nel caso il coniuge non ne avesse diritto. In sostanza il Legislatore sanava una lacuna dell’articolo 33 della legge 104/1992. Un esempio: i permessi lavorativi potevano essere, secondo la legge 53/2000, concessi anche al lavoratore la cui moglie fosse casalinga ed avesse a carico un figlio con handicap grave.
La doccia fredda arriva con la circolare 133/2000 dell’INPS e con analoghe indicazioni dell’INPDAP, che introduce un’eccezione non prevista dal Legislatore: i permessi possono essere concessi nel caso in cui il coniuge non ne abbia diritto, ma solo nell’ipotesi che il disabile sia un minore. Se il disabile è maggiorenne, tutto rimane come prima e cioè se l’altro coniuge non lavora, il genitore lavoratore non ha diritto ai permessi.
Nel marzo di quest’anno, dando attuazione ad un’indicazione della stessa legge 53/2000, il Governo ha approvato il “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) che mette ordine in una normativa farraginosa e disarticolata.
L’articolo 42 del decreto, pur non modificando l’impianto e il testo delle disposizioni contenute nella legge 53/2000, ripete che i permessi e i congedi a favore dei lavoratori con un figlio con handicap grave spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
In forza di questa affermazione, l’INPS ha dovuto diramare una nuova circolare (n. 138 del 10 luglio 2001) che corregge le disposizioni precedentemente impartite dalla circolare 133/2000.
La novità più rilevante è quindi la seguente: i permessi lavorativi spettano, sia che il disabile sia minorenne che maggiorenne, anche nel caso in cui l’altro genitore non ne abbia diritto (es. casalinga, disoccupato ecc.). La condizione è che il disabile sia in possesso di handicap grave e sia convivente con i genitori.
Solo nell’ipotesi in cui il disabile non sia convivente devono sussistere i requisiti della continuità ed esclusività dell’assistenza. Se nel nucleo familiare del portatore di handicap, sono presenti altri soggetti (compreso l’altro genitore), non lavoratori, in grado di prestare assistenza, non sono concedibili i permessi lavorativi.
Queste nuove condizioni non valgono solo per i permessi lavorativi (tre giorni) concessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 104/1992, ma anche per il noto congedo retribuito di due anni introdotto dalla legge 388/2000 a favore dei genitori che abbiano a loro carico una persona che da almeno cinque anni sia in possesso del certificato di handicap grave.
Altre precisazioni. L’INPS riprende le indicazioni dal Testo unico a proposito di affidatari di persone con handicap; a questi sono stati riconosciuti, infatti, gli stessi diritti dei genitori naturali o adottivi. Potranno quindi beneficiare sia dei permessi lavorativi previsti dalla legge 104/1992 sia del congedo retribuito di due anni. L’INPS ribadisce inoltre che questi due benefici interessano anche i lavoratori a tempo determinato.
Un’ultima precisazione riguarda la decorrenza del certificato di handicap, questione che è rilevante soprattutto in relazione al congedo retribuito di due anni. Come già detto, infatti, per accedere a questo beneficio è necessario che il disabile sia stato accertato persona handicappata in situazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992) da almeno 5 anni. In linea generale il riconoscimento decorre dalla data di accertamento, ma la Commissione può riconoscere anche una decorrenza precedente alla data di accertamento o anche della data di domanda. L’INPS pone in questo caso un limite: la decorrenza massima ammessa, eventualmente precedente alla data di accertamento, è quella relativa alla data di domanda.
Sono allegati alla circolare INPS 138/2001 i nuovi moduli per la richiesta dei permessi lavorativi da parte dei genitori di persone con disabilità.
E’ opportuno da ultimo precisare che la circolare ha valore solo per gli assicurati INPS. E’ verosimile che entro breve anche gli altri istituti previdenziali procederanno a correggere le loro disposizioni in materia.
11 luglio 200
© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione.