Permessi lavorativi: nuovi chiarimenti INPS

Il primo chiarimento espresso dalla recente circolare 128 dell’INPS (11 luglio 2003) riguarda le persone con sindrome di Down. La Legge n. 289/2002 (art. 94, comma 3), ammette che le persone con sindrome di Down possano essere dichiarati in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) oltre che dalle Commissioni ASL, anche – ed è questa la novità – dal proprio medico di base, previa richiesta corredata da presentazione del “cariotipo”, cioè di quell’esame che descrive l’assetto cromosomico di una persona.

L’INPS aveva finora ritenuti validi, ai fini della concessione dei permessi lavorativi, solo il certificato rilasciato dalle Commissioni ASL. Con la circolare 128, ammette anche l’ipotesi prevista dal Legislatore e cioè la presentazione del certificato del medico curante unitamente al cariotipo.

È opportuno sottolineare che tale eccezione viene ammessa solo per le persone Down.

Si tratta di un’opportunità interessante per tutti quei disabili (con sindrome di Down) che non siano in possesso o non siano riusciti ad ottenere il riconoscimento dell’handicap grave.

Nel caso si disponga del certificato di handicap grave (art. 3 comma 3) è comunque opportuno utilizzare quello (senza presentare il cariotipo), poiché la certificazione del medico curante e il cariotipo vengono sottoposti “in visione al dirigente medico” dell’INPS con probabili ritardi.

Invalidi di guerra

L’INPS coglie l’occasione per ricordare, sempre a proposito di certificazioni, che i grandi invalidi di guerra sono considerati persone handicappate in situazione grave e non è necessario che vengano sottoposti agli accertamenti sanitari previsti dalla Legge 104/1992. Questo vantaggio non è una novità: è stato introdotto già nel 1998 dalla Legge 488 (art. 38, comma 5).

Per la fruizione dei permessi lavorativi per i grandi invalidi di guerra, cioè i titolari di pensione o di assegno temporaneo di guerra per lesioni o infermità ascritte alla 1° categoria con o senza assegno di superinvalidità, l’INPS richiede l’attestato di pensione rilasciato dal Ministero del Tesoro o di copia del decreto concessivo della stessa.

Permessi per allattamento

Vengono precisate dall’Istituto anche le compatibilità fra la fruizione dei permessi orari per l’assistenza a disabili di età inferiore ai 3 anni e quelli per l’allattamento riconosciuti dopo l’astensione obbligatoria o facoltativa.

Come si ricorderà entrambi i tipi di permesso sono legati al tipo di orario di lavoro. Se questo è pari o superiore alle 6 ore si ha diritto alla fruizione di 2 ore di permesso. Se è invece inferiore a 6 ore si ha diritto alla fruizione di una sola ora di permesso.

L’INPS precisa che i due tipi di permesso sono compatibili (e cumulabili) solo se relativi a due figli.

Sono invece incompatibili se il figlio interessato (con handicap grave) è solo uno. Quindi per il figlio con handicap grave di età inferiore ai tre anni si può godere solo dei permessi per assistenza o per allattamento.

Permessi alternativi

La circolare INPS conferma la possibilità di godere da parte dei due genitori, alternativamente, dei permessi lavorativi nell’ambito dello stesso mese (es. un genitore un giorno, l’altro due giorni).

La novità è nell’opportunità di consentire tale facoltà anche nel caso di disabili maggiorenni, e non solo minorenni come in precedenza.

Lavoratori disabili

L’INPS limita ancora i benefici ai lavoratori disabili che usufruiscono in proprio dei permessi lavorativi. Già in precedenza aveva affermato che questi lavoratori non possono fruire dei permessi anche per l’assistenza di familiari con handicap grave.

È ammessa invece l’ipotesi in cui un lavoratore (non disabile) possa fruire dei permessi per assistere un familiare disabile che a sua volta sia un lavoratore che fruisce dei permessi lavorativi per se stesso. La novità introdotta è che familiare e disabile devo utilizzare i permessi in modo contemporaneo.

Nel caso in cui il lavoratore disabile fruisca dei permessi ad ore, all’altra persona che presta assistenza, spettano 6 mezze giornate anziché 3 giornate intere, sempre che l’orario di lavoro di chi presta assistenza comprenda le ore di permesso fruite dall’handicappato; altrimenti non spetteranno, a chi presta assistenza, neppure le mezze giornate.

Continuità

L’INPS ritorna anche sul concetto di continuità dell’assistenza che, assieme all’esclusività, è condizione essenziale per poter richiedere i permessi lavorativi per l’assistenza di familiari disabili maggiorenni non conviventi. Il requisito della continuità della assistenza, secondo l’INPS, non è individuabile nei casi di effettiva lontananza tra le abitazioni di chi presta assistenza e chi la riceve.

La lontananza non deve essere intesa sono in termini spaziali (distanza chilometrica) ma anche temporale (in quanto tempo è possibile effettuare lo spostamento).

In modo un po’ arbitrario l’INPS afferma che questi tempi massimi di spostamento sono “individuabili in circa un’ora”. L’INPS prosegue: “in caso contrario l’assistenza quotidiana non può essere di per sé esclusa, ma occorre rigorosa prova da parte dell’interessato, sia dei rientri giornalieri sia dell’effettiva assistenza che è possibile fornire in tale situazione di lontananza.”.

In questi casi pertanto possono essere riconosciuti i permessi giornalieri nelle sole giornate in cui dimostra di aver accompagnato l’handicappato all’effettuazione di visite mediche, accertamenti o simili, se l’effettuazione, cioè, non è altrimenti assicurabile.

Nuovi moduli

Sono stati rivisti ancora i moduli per la richiesta dei permessi lavorativi che sono ora disponibili presso gli uffici periferici dell’INPS, presso il sito dell’INPS (www.inps.it) o presso direttamente nel nostro HandyLex consultando la circolare.

18 luglio 2003

 

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