Già a gennaio 2024, il Governo aveva approvato lo schema di decreto legislativo che attuava la legge delega per la riforma del sistema di assistenza per gli anziani. (L.33 2023).

La L.33 ha previsto la costruzione di un sistema di welfare che si occupa della non autosufficienza degli anziani e più in particolare del diritto degli anziani ad essere assistiti in modo adeguato e integrato.

É stata prevista la creazione di un Sistema Nazionale di Assistenza agli Anziani Non Autosufficienti (SNAA), una modalità organizzativa permanente per la non autosufficienza, basata sul governo unitario e sull’adozione di una definizione condivisa di popolazione anziana non autosufficiente.

Questo sistema presuppone la realizzazione di un coordinamento tra Ministeri, quello del Lavoro e delle Politiche Sociali e quello della Sanità, e l’attribuzione di piena legittimità al settore.

Ha inoltre cercato di valorizzare una gestione congiunta tra sociale e sanitario degli interventi come base di un nuovo approccio alla non autosufficienza che, nel concreto, avrebbe dovuto trovare attuazione sia in termini di processo che di servizi di cura.

Da un lato, ha previsto un nuovo sistema di valutazione delle condizioni dell’anziano (la c.d. valutazione unificata) attraverso un percorso unitario e coerente che vede nei Punti unici di accesso (PUA), la porta di ingresso al sistema.

Dall’altro, sul piano dei servizi, l’integrazione socio-sanitaria si realizzerebbe attraverso l’introduzione di un modello di servizi domiciliari specifico per la non autosufficienza, con una durata e una intensità in funzione dei bisogni degli anziani.

Il testo definitivo del decreto è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 marzo 2024 si tratta del d.lgs 29 del 15.3.2024 “Politiche attive in favore delle persone anziane.

Il provvedimento tende a rafforzare le misure di sostegno agli anziani non autosufficienti e pone le basi per un sistema unificato per l’assistenza ai non autosufficienti e procedure di accesso ai servizi molto semplificate per tutti gli over 65.

Inoltre prevede che tutti i ministeri si mobilitino per creare le condizioni per una migliore inclusione sociale degli anziani e un invecchiamento attivo.

Per l’avvio della nuova assistenza sono a disposizione oltre un miliardo di euro per il biennio 2024-2025.

É stato sottolineato nella conferenza stampa di gennaio che le norme prevedono di creare:

  • un Sistema nazionale assistenza anziani, nel quale agiscono sinergicamente Stato, Regioni, Comuni, grazie anche all’interoperabilità delle banche dati al fine di creare un unico sportello di accesso delle persone anziane a tutte le prestazioni
  • una semplificazione delle valutazioni richieste per definire l’invalidità le condizioni dell’anziano e definire le prestazioni cui ha diritto
  • grazie in particolare alle risorse del PNRR si prevede un sistema di assistenza domiciliare hoc per gli anziani non autosufficienti che dovrebbe comprendere sia servizi medici -infermieristici che di sostegno nella vita quotidiana
  • incremento delle strutture residenziali con personale professionale e ambienti adatti alle ridotte capacità fisiche delle persone.

Sono previsti anche strumenti per agevolare la permanenza al lavoro, il turismo per la terza età, l’ alfabetizzazione tecnologica, e per favorire il rapporto con gli animali che ha grande valore anche ai fini della salute.

Ad ogni buon conto, sembra che il D.lgs, si sia discostato da alcuni punti dettati dalla delega: in particolare:

Prestazione Universale per la Non Autosufficenza (PU)
Legge Delega 33/2023 D.Lgs. dell11 marzo 2024
  • Misura non sperimentale che sostituisce, per chi sceglie di avvalersene, l’Ida.
  • Erogabile a tutte le persone anziane non autosufficenti eleggibili per l’IdA. La scelta della PU è libera, non dipende dal reddito del richiedente.
  • Graduazione degli importi in base al bisogno assistenziale della cura secondo il PAI.
  • Nessuna risorsa prevista.
  • Misura sperimentale che non sostituisce, ma integra, l’IdA.
  • Erogata alle persone con almeno 80 anni, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e un Isee non superiore ai 6.000 euro.
  • Nessuna graduazione degli importi. La quota integrativa dell’IdA (assegno di assistenza) è pari a 850€ mensili.
  • Finalizzata a remuerare il costo del lavoro di cura svolto da lavoratori/trici domestici regolari.
  • Risorse previste: 300mln nel 2025 e 200 mln nel 2026.

Tabella 1. La Prestazione Universale per la Non Autosufficienza: un confronto tra la Legge Delega e il Decreto attuativo.

( Fonte www.secondowelfare.it )

Andiamo ad analizzarne il contenuto.

Il decreto consta di 43 articoli divisi in Titoli e Capi.

Capo I – Principi generali (art. 1-3).

L’oggetto e le finalità sono promuovere la dignità’ e l’autonomia, l’inclusione sociale, l’invecchiamento attivo e la prevenzione della fragilità’ della popolazione anziana, anche attraverso l’accesso alla valutazione multidimensionale unificata, a strumenti di sanità’ preventiva e di telemedicina a domicilio, il contrasto all’isolamento e alla deprivazione relazionale e affettiva, la coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e la coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), lo sviluppo di forme di turismo del benessere e di turismo lento, nonché’ volte a riordinare, semplificare, coordinare e rendere piu’ efficaci le attività’ di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti, anche attraverso il coordinamento e il riordino delle risorse disponibili, e ad assicurare la sostenibilità’ economica e la flessibilità’ dei servizi di cura e assistenza a lungo termine per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti

L’art. 2 individua le definizioni con:

  • «persona anziana»: la persona che ha compiuto 65 anni;
  • «persona grande anziana»: la persona che ha compiuto 80 anni;
  • «persona anziana non autosufficiente»: la persona anziana che, anche in considerazione dell’età anagrafica e delle disabilità pregresse, presenta gravi limitazioni o perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento bio-psico-sociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate, tenendo anche conto delle indicazioni fornite dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità, dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle condizioni di fragilità, di multimorbilità e di vulnerabilità sociale, le quali concorrono alla complessità dei bisogni della persona, anche considerando le specifiche condizioni sociali, familiari e ambientali, in coerenza con quanto previsto dal regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale (SSN).

L’art. 3 identifica il ruolo del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) che indica i criteri generali per l’elaborazione dei progetti di promozione della salute e dell’invecchiamento attivo, degli interventi di prevenzione della fragilità e dell’esclusione sociale e civile, nonché dei servizi di carattere sociale, sanitario o sociosanitario, da attuare a livello regionale e locale nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni, fermi restando i principi di efficienza, efficacia ed economicità dei settori interessati, individua criteri per assicurare l’attuazione e l’uniforme applicazione degli interventi, dei progetti e dei servizi.

Il CIPA inoltre garantisce il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo ai soggetti fragili e non autosufficienti, nonché la rilevazione continuativa delle attività svolte, dei servizi erogati e delle prestazioni rese.

Il capo II – Misure per la prevenzione della fragilità e per la promozione della salute, dell’invecchiamento attivo delle persone anziane, della sanità preventiva e della telemedicina in favore delle persone anziane (Art. da 4 a 10)

Allo scopo di promuovere la salute e la cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita, nonché l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone anziane mediante la valorizzazione del loro contributo anche in attività socioeducative e ricreative a favore dei giovani, il Ministero della salute realizza periodiche campagne istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo, su temi di interesse pubblico e sociale, coerentemente con il Piano nazionale della prevenzione.

Le iniziative di comunicazione e di sensibilizzazione sono volte a favorire l’invecchiamento attivo attraverso la promozione di comportamenti consapevoli e virtuosi, tra i quali:

  1. l’osservanza di uno stile di vita sano e attivo in ogni fase della vita;
  2. l’adesione costante agli interventi di prevenzione offerti dal Servizio sanitario nazionale, con particolare riferimento agli screening oncologici e all’offerta vaccinale;
  3. la conoscenza adeguata delle misure di sicurezza da adottare in ambiente domestico per la prevenzione di incidenti.

Viene previsto inoltre che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, debbano essere emanate delle «Linee di indirizzo nazionali per la promozione dell’accessibilità delle persone anziane ai servizi e alle risorse del territorio».

Sulla loro base, a livello regionale e locale saranno adottati appositi Piani d’azione, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, mediante i quali si promuoverà l’accessibilità universale delle persone anziane alla corretta fruizione dei servizi sociali e sanitari, degli spazi urbani, dell’ambiente naturale e delle iniziative e dei servizi ricreativi, commerciali e culturali.

Si prevede inoltre che nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, la cultura della prevenzione e l’invecchiamento sano e attivo della popolazione anziana sono garantiti dal datore di lavoro attraverso gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria, tenendo conto del modello sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro – Workplace Health Promotion (WHP) raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità e delle indicazioni contenute nel PNP, che prevedono l’attivazione di processi e interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi.

Inoltre, il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento, anche parziale, della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di settore vigenti

Per favorire l’impegno delle persone anziane in attività di utilità sociale e di volontariato, promuovendo lo scambio intergenerazionale, in coerenza con il Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, realizza periodiche campagne istituzionali di comunicazione e di sensibilizzazione in materia di invecchiamento attivo per agevolare lo scambio intergenerazionale, promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale delle persone anziane e valorizzare il loro contributo anche nelle attività dei centri con funzioni socioeducative e ricreative a sostegno dei giovani, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità promuove azioni e iniziative di carattere formativo e informativo tese a contrastare la discriminazione in base all’età, anche attraverso l’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica (UNAR), nonché i fenomeni di abuso e di violenza sulle persone anziane, anche in attuazione, con riferimento al target femminile, del Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Mentre la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale promuove azioni volte a favorire lo scambio intergenerazionale.

A tal fine, le risorse del Fondo per le politiche giovanili, possono essere destinate alla realizzazione di azioni e progetti, anche in collaborazione e con il coinvolgimento degli enti territoriali, volti, tra l’altro, a incentivare lo scambio tra giovani e persone anziane in ottica di rafforzamento dei legami intergenerazionali, riconoscendo queste ultime come risorse per la comunità di riferimento e depositarie del patrimonio storico e culturale, anche di carattere linguistico, dialettale e musicale, attraverso la memoria delle tradizioni popolari locali, delle diverse forme di intrattenimento e di spettacolo tradizionali, delle competenze e dei saperi, con particolare riferimento agli antichi mestieri, specie nei settori dell’artigianato, dell’enogastronomia e delle eccellenze dei prodotti italiani.

Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, nell’ambito della propria autonomia, possono prevedere, nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), iniziative volte a promuovere la solidarietà tra le generazioni con particolare riguardo alle situazioni a rischio di isolamento e marginalità sociale delle persone anziane.

Le iniziative, indicate nel Piano triennale dell’offerta formativa, possono essere realizzate in rete con altre istituzioni scolastiche e attuate in collaborazione con centri di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, enti locali, nonché con i soggetti del terzo settore operanti nella promozione dell’impegno delle persone anziane in attivita di utilità sociale.

Le regioni e gli enti locali possono promuovere, nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche attraverso un’adeguata programmazione dei piani sociali regionali e locali, iniziative per favorire l’invecchiamento attivo, fra le quali:

a) azioni volte a sostenere l’integrazione sociale delle persone anziane attraverso interventi di agricoltura sociale, di cura di orti sociali urbani e di creazione e manutenzione dei giardini, anche con la partecipazione di bambini e bambine, ragazze e ragazzi;

b) attività condotte a favore delle persone anziane da parte di istituti di formazione, anche favorendo l’attività di testimonianza e di insegnamento da parte di persone collocate in quiescenza;

c) il sostegno a spazi e a luoghi di incontro, di socializzazione e di partecipazione, valorizzando anche il ruolo dei centri per la famiglia, per favorire il coinvolgimento attivo della persona anziana nella comunità di riferimento;

d) azioni volte a promuovere l’educazione finanziaria delle persone anziane, anche allo scopo di prevenire truffe a loro danno;

e) iniziative volte all’accrescimento della consapevolezza circa i corretti stili di vita e finalizzate al mantenimento di buone condizioni di salute, in collaborazione con la rete dei medici di medicina generale.

Per facilitare l’esercizio dell’autonomia e della mobilità delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani, anche mediante il superamento degli ostacoli che impediscono l’esercizio fisico, la fruizione degli spazi verdi e le occasioni di socializzazione e di incontro, sono individuati livelli di servizio funzionali all’adeguamento dei servizi di trasporto pubblico locale alle esigenze di mobilità delle persone anziane nei contesti urbani ed extraurbani.

I livelli di servizio sono definiti previa ricognizione dei servizi di mobilità attivati dalle competenti amministrazioni territoriali a supporto della mobilità delle persone anziane, tenuto conto dei dati disponibili sulla rilevazione della domanda, sulla determinazione delle matrici di origine e destinazione e sui fabbisogni di mobilità della popolazione di riferimento

Per tutelare i livelli essenziali delle prestazioni sociali e la salute psicofisica, nonché di favorire il turismo del benessere e il turismo lento e sostenibile, il Ministero del turismo, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente:

a) promuove la stipula di convenzioni su base nazionale tra i servizi residenziali e semiresidenziali socioassistenziali di cui all’articolo 30 e le strutture ricettive, termali, balneari, agrituristiche e i parchi tematici, al fine di assicurare, a prezzi vantaggiosi, la fruizione delle mete turistiche alle persone anziane, anche nei giorni infrasettimanali e nei periodi di bassa stagione;

b) promuove la realizzazione, a prezzi vantaggiosi, di soggiorni di lungo periodo nelle strutture ricettive situate in prossimità dei luoghi legati al turismo del benessere e alla cura della persona in favore di persone anziane;

c) promuove, anche attraverso la stipula di convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, programmi di «turismo intergenerazionale», che consentano, per le attività di cui alla lettera b), la partecipazione di giovani che accompagnino le persone anziane;

d) promuove iniziative volte a favorire la socializzazione tra persone anziane autosufficienti e non autosufficienti, anche mediante lo svolgimento di attività ricreative e di cicloturismo leggero;

e) promuove l’adozione di programmi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche presso le strutture ricettive, termali e balneari, favorendone l’accessibilità e la fruizione;

f) promuove, congiuntamente al Ministero della cultura, di concerto con il Ministero della salute e con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità, l’adozione di misure atte a garantire l’accessibilità turistico-culturale negli istituti e nei luoghi della cultura delle persone anziane anche non autosufficienti, previa ricognizione delle migliori pratiche internazionali.

Per consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, é promosso l’impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell’erogazione delle prestazioni assistenziali.

Le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sentito il CIPA.

É prevista la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche e l’attivazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in via sperimentale e per un periodo massimo di diciotto mesi, di almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell’ambito di ciascuna di tali aree geografiche.

L’erogazione degli interventi di sanità preventiva presso il domicilio, può essere effettuata dagli enti pubblici e privati accreditati, dagli infermieri di famiglia e comunità, nonché tramite la rete delle farmacie territoriali.

L’Agenas verifica l’andamento dell’attività di erogazione dei servizi di telemedicina prevista dal presente articolo e riferisce al CIPA sugli esiti della stessa, nei tempi e con le modalità previsti dal decreto.

Le prestazioni di telemedicina vengono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

Nell’ambito dei punti unici di accesso (PUA), sono assicurati alle persone anziane, l’erogazione dell’orientamento e del sostegno informativo per favorire il pieno accesso agli interventi e ai servizi sociali e sociosanitari e la possibilità di ottenere, ove occorra, una valutazione multidimensionale unificata, in funzione della individuazione dei fabbisogni di assistenza.

 

Capo III – Misure volte a contrastare l’isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane, nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali (Art. 11-14).

Le istituzioni scolastiche, quale sede naturale di confronto e di condivisione delle scelte educative, didattiche e organizzative che caratterizzano il PTOF, possono promuovere l’incontro e il dialogo intergenerazionale, in cui il valore della persona anziana viene accolto e riscoperto in vista della costruzione di occasioni di crescita personale e sociale dei ragazzi.

Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e di formazione individuano, nell’ambito della loro autonomia, i criteri e le modalità per promuovere, all’interno del PTOF, le esperienze significative di volontariato, debitamente documentate, che gli studenti possono maturare presso le strutture residenziali o semiresidenziali per le persone anziane e al domicilio delle stesse.

Esse inoltre definiscono, altresì, i criteri e le modalità affinché le esperienze significative di volontariato maturate in ambito extracurricolare e inserite nel PTOF siano descritte e riportate nel curriculum dello studente, nonché valorizzate durante lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato.

Le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica possono promuovere percorsi di approfondimento volti all’inclusione sociale e culturale delle persone anziane, nonché alla promozione del dialogo intergenerazionale e incentivano e sostengono, con apposite misure, nel rispetto della loro autonomia organizzativa, i percorsi formativi per le persone anziane.

Per preservare l’indipendenza funzionale in età avanzata e di mantenere una buona qualità di vita, nonché di garantire il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive, lavorative e sociali, il Ministro per lo sport e i giovani, anche avvalendosi della società Sport e salute S.p.A. e degli enti del terzo settore, di concerto con i Ministri competenti per materia, sentito il CIPA, promuove nel triennio 2024-2026 iniziative e progetti finalizzati a sviluppare azioni mirate per le persone anziane, a diffondere la cultura del movimento nella terza età e a promuovere lo sport come strumento di prevenzione per migliorare il benessere psico-fisico, quali, a titolo esemplificativo, l’attivazione di gruppi di cammino lungo percorsi sicuri urbani o extraurbani, nonché di programmi di attività sportiva organizzata come strumento di miglioramento del benessere psico-fisico, di promozione della socialità e di integrazione intergenerazionale tra giovani e anziani.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con la valutazione clinica e prognostica della persona anziana interessata, promuovono l’accesso degli animali da affezione nelle strutture residenziali e nelle residenze protette con finalità di tipo ludico-ricreativo, educativo e di socializzazione, individuandone le relative modalità, nonché promuovono piani di educazione assistita, anche attraverso la formazione degli operatori che si prendono cura delle persone anziane, riguardo alle esigenze degli animali con i quali vivono.

Le regioni, per il triennio 2024-2026, promuovono la realizzazione di progetti che prevedano la corresponsione di agevolazioni per le spese medico-veterinarie per incentivare l’adozione di cani ospitati nei canili rifugio e dei gatti ospitati nelle oasi feline da parte delle persone anziane con un nucleo familiare composto da una sola persona e in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore a euro 16.215.

Per sostenere il benessere psicologico delle persone anziane attraverso l’interazione delle stesse con gli animali d’affezione, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i requisiti reddituali delle persone anziane beneficiarie, le modalità di donazione e distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d’affezione a enti del terzo settore e alle strutture di raccolta e ricovero degli animali abbandonati, nonché le modalità di utilizzazione dei predetti medicinali da parte dei medesimi enti e strutture e i farmaci esclusi dalla donazione.

Con il medesimo decreto sono previsti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione dei medicinali veterinari oggetto di donazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. É vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei farmaci oggetto di donazione.

Per sostenere e promuovere la solidarietà e la coesione tra le generazioni, nel rispetto delle finalità del servizio civile universale e nel rispetto del Piano triennale 2023-2025 per la programmazione del servizio civile universale, i soggetti iscritti all’Albo degli enti di servizio civile universale possono presentare progetti di servizio civile universale, afferenti alle Aree «Animazione culturale con gli anziani» e «Adulti e terza età in condizioni di disagio» rispettivamente nei settori di intervento «Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport» e «Assistenza» le cui finalità, tra l’altro, siano volte a:

a) sviluppare e rafforzare il rapporto relazionale tra le diverse generazioni, diffondendo la conoscenza dei servizi offerti sui territori e favorendo l’inclusione sociale delle persone anziane, intesa come partecipazione alla vita sociale, economica e culturale;

b) sviluppare e promuovere un sistema di sostegno, solidarietà e aiuto anche alle persone anziane in condizioni critiche e alle loro famiglie (caregiver), attraverso servizi di supporto, cura e accompagnamento, volti a favorire l’inclusione sociale e la partecipazione attiva alla comunità.

 

Capo IV Misure volte a contrastare l’isolamento e la deprivazione relazionale e affettiva delle persone anziane, nonché a promuovere il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e sociali (art. 15-18).

Per incentivare e promuovere il ricorso a nuove forme di domiciliarità e di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale, il CIPA predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, linee guida volte a definire le caratteristiche ed i contenuti essenziali di interventi e modelli di coabitazione solidale domiciliare per le persone anziane (senior cohousing) e di coabitazione intergenerazionale (cohousing intergenerazionale), in particolare con i giovani in condizioni svantaggiate.

Nell’attività di redazione delle linee guida, possono essere invitati a partecipare ai lavori anche i rappresentanti di istituzioni pubbliche, di enti, di organismi o associazioni portatori di specifici interessi ed esperti in possesso di comprovate esperienza e competenza nell’ambito dei temi trattati.

Le forme di coabitazione sono realizzate nell’ambito di case, case-famiglia, gruppi famiglia, gruppi appartamento e condomini solidali, aperti ai familiari, ai volontari, ai prestatori esterni di servizi sanitari, sociali e sociosanitari integrativi, nonché ad iniziative e attività degli enti del terzo settore.

La promozione di nuove forme di domiciliarità e di coabitazione, solidale domiciliare per le persone anziane e di coabitazione intergenerazionale é realizzata prioritariamente attraverso meccanismi di rigenerazione urbana e riuso del patrimonio costruito, attuati sulla base di atti di pianificazione o programmazione regionale o comunale e di adeguata progettazione, secondo i seguenti criteri:

  1. mobilità e accessibilità sostenibili;
  2. ristrutturazione ed efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato e di rigenerazione delle periferie urbane;
  3. protezione e tutela della dimensione culturale, ambientale e sociale dei beneficiari;
  4. soddisfacimento in autonomia dei bisogni primari dei beneficiari e di promozione della socialità;
  5. coerenza con altri interventi sul territorio già finanziati, aventi finalità analoghe o complementari.

Per queste finalità con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vengono individuate le prescrizioni edilizie che le regioni e i comuni sono tenuti a rispettare nella selezione delle iniziative progettuali.

Il decreto di cui al primo periodo tiene conto del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

  1. ampliamento dell’offerta abitativa;
  2. accessibilità ad una rete di servizi, quali luoghi adibiti ad attività ricreative, ludico-culturali e sportive, scuole e supermercati, serviti dal trasporto pubblico locale, al fine di promuovere l’autosufficienza dei beneficiari;
  3. accessibilità ai servizi sanitari, anche nell’ottica di promuovere interventi di sanità preventiva a domicilio;
  4. disponibilità di servizi comuni aggiuntivi ideati per favorire la socialità e garantire l’assistenza medico-sanitaria;
  5. mobilità dei beneficiari, anche agevolando la fruizione da parte degli stessi di spazi verdi e di luoghi di socializzazione.

Le regioni e i comuni, in coerenza con la pianificazione e la programmazione del territorio di rispettiva competenza, possono avviare azioni volte alla selezione di iniziative progettuali di coabitazione, anche sperimentali, con priorità per gli interventi di rigenerazione urbana e di riuso del patrimonio costruito, tenuto conto di quanto realizzato dagli ambiti territoriali sociali (ATS).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al termine di ogni anno del periodo di sperimentazione trasmette alle Camere una relazione descrittiva degli interventi realizzati e dello stato di avanzamento dei medesimi, dando conto del livello di raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione del territorio, integrazione sociale e di sostegno alle fasce anziane e deboli della popolazione.

Al termine del periodo di sperimentazione, in caso di esito positivo dell’attività di monitoraggio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro i successivi novanta giorni, sono determinate le modalità per la messa a regime dei progetti sperimentali

 

Capo V Misure in materia di alfabetizzazione informatica e di facilitazione digitale (Art. 19 – 20).

Per promuovere l’alfabetizzazione informatica delle persone anziane nonché di garantire alle stesse la piena partecipazione civile e sociale anche attraverso l’utilizzo dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e

trasformazione digitale promuove, fino al 31 dicembre 2026, d’intesa con le regioni, presso i punti di facilitazione digitale, attività di formazione delle competenze digitali delle persone anziane e di supporto delle stesse nell’utilizzo dei servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.

La struttura, al fine di coordinare l’azione dei punti di facilitazione e garantire la coerenza di azione con le necessità di alfabetizzazione digitale delle persone anziane, adotta linee guida di indirizzo che definiscono gli obiettivi di alfabetizzazione digitale e i programmi per il supporto nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Per ridurre il divario digitale generazionale così da favorire il pieno accesso ai servizi e alle informazioni attraverso l’uso delle tecnologie, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione e di formazione, nell’ambito della propria autonomia,

in coerenza con il PTOF, possono favorire la costruzione di percorsi formativi che promuovano nelle persone anziane l’acquisizione di conoscenze e di abilità sull’utilizzo di strumenti digitali.

Le istituzioni scolastiche possono realizzare un percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) per consentire agli studenti delle scuole del

secondo ciclo di istruzione e di formazione di valorizzare e potenziare le competenze digitali e trasversali, all’interno di un percorso formativo laboratoriale volto ad introdurre le persone anziane all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.

Le istituzioni scolastiche provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Titolo II Disposizioni in materia di assistenza sociale, sanitaria, sociosanitaria e prestazione universale in favore delle persone anziane non autosufficienti.

 

Capo I Riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria per le persone anziane non autosufficienti e valutazione multidimensionale unificata (Art. 21-33).

É senza alcun dubbio il capo più complesso del Dlgs.

Ma andiamo con ordine.

Il Sistema nazionale per la popolazione anziana non autosufficiente (SNAA) é costituito dall’insieme integrato dei servizi e delle prestazioni sociali, di cura e di assistenza necessari a garantire un adeguato e appropriato sostegno ai bisogni della popolazione.

Al fine di garantire l’effettivo godimento del diritto all’assistenza delle persone anziane non autosufficienti, attraverso l’accesso all’insieme dei servizi e delle prestazioni sociali e sanitarie, i soggetti che compongono lo SNAA operano in coerenza con le strategie raccomandate dall’Organizzazione mondiale della sanità e con l’articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

I soggetti responsabili dell’azione integrata dello SNAA sono le amministrazioni centrali dello Stato competenti, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), le regioni e le province autonome, le aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale, i comuni singoli o associati in ambiti territoriali sociali (ATS).

La coerenza della programmazione si realizza mediante il concorso di ciascun livello dell’articolazione funzionale, in base alle rispettive competenze, agli strumenti e alle risorse finanziarie disponibili, secondo il seguente riparto:

a) a livello centrale, il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), che adotta, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, assicurando la partecipazione delle parti sociali, delle associazioni di settore e le associazioni rappresentative delle persone in condizioni di disabilità, il Piano nazionale per l’invecchiamento attivo, l’inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e il Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana;

b) a livello regionale, gli assessorati regionali competenti in materia di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, i comuni singoli o associati in ATS e le aziende sanitarie territoriali di ciascuna regione e provincia autonoma, che adottano i propri piani assicurando la partecipazione delle parti sociali, delle associazioni di settore e delle associazioni rappresentative delle persone anziane, anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità;

c) a livello locale, l’ATS e il distretto sanitario.

I soggetti nell’ambito delle rispettive competenze, sono impegnati a garantire tra loro il massimo livello possibile di cooperazione amministrativa nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di coordinamento tra Stato, regioni, province autonome e comuni nonché dei principi di sussidiarietà per lo svolgimento delle funzioni di programmazione, gestione e monitoraggio degli interventi posti in essere a favore della popolazione anziana non autosufficiente, garantendo la piena attuazione degli indirizzi generali elaborati dal CIPA.

Lo SNAA persegue i propri obiettivi attraverso la programmazione integrata delle misure sanitarie e sociali a titolarità pubblica che interessano le persone anziane non autosufficienti, nel rispetto dei principi di appropriatezza, tempestività ed efficacia delle prestazioni, degli interventi e dei servizi destinati alle medesime persone anziane non autosufficienti, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali.

Il CIPA, per l’esercizio della sua funzione di programmazione in materia di invecchiamento attivo, inclusione sociale e prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana e di assistenza e cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, si avvale delle risultanze delle attività di monitoraggio relative al complesso dei servizi e delle prestazioni erogate dai soggetti che compongono lo SNAA, al fine di promuovere, una migliore armonizzazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) con i livelli essenziali di assistenza (LEA) e allocazione delle relative risorse, l’adozione di strumenti di pianificazione e di programmazione multisettoriali, l’organizzazione e realizzazione integrata degli interventi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e assistenziali per le persone anziane non autosufficienti, nel rispetto delle prerogative del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli enti eroganti assistenza sociale nel rispetto delle competenze organizzative degli enti preposti, sia a livello regionale che locale.

Il CIPA, anche al fine dell’individuazione delle priorità di intervento per il successivo aggiornamento dei LEPS, adotta il Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, che costituisce parte integrante del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali tenendo conto anche dei servizi sociosanitari e dei modelli organizzativi regionali.

Le regioni e le province autonome elaborano i Piani regionali corrispondenti ai Piani nazionali e li trasmettono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il monitoraggio e la verifica dello stato di attuazione dei LEPS.

Sulla base dei dati di monitoraggio e della relativa valutazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede agli interventi di verifica e all’adozione, nel rispetto delle previsioni di legge, delle necessarie misure correttive.

I LEPS sono attuati in via graduale e progressiva, nei limiti delle risorse disponibili, e sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree:

  1. assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, quale servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione;
  2. servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
  3. servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della salute e per le disabilità, sono definiti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sistema di monitoraggio e i relativi criteri, gli indicatori specifici relativi allo stato di attuazione dell’erogazione dei LEPS e degli obiettivi di servizio, nonché interventi sostitutivi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio o LEP.

Con cadenza triennale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua una verifica, sulla base delle attività di monitoraggio specificamente previste e disciplinate per ciascuno dei settori considerati, del grado di adeguatezza dei LEPS.

Gli ambiti territoriali sociali (ATS), attraverso un’idonea e stabile organizzazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvedono a garantire, sulla base degli indirizzi forniti dallo SNAA e della programmazione regionale, lo svolgimento omogeneo di tutte le funzioni tecniche di programmazione, gestione, erogazione e monitoraggio degli interventi nell’ambito dei servizi sociali alle persone e alle famiglie residenti ovvero regolarmente soggiornanti e dimoranti presso i comuni che costituiscono l’ATS.

Gli ATS, per lo svolgimento delle funzioni proprie, si avvalgono della collaborazione delle infrastrutture sociali ovvero di quelle di ogni altro soggetto pubblico o privato operante sul territorio, cui sono assegnati, secondo le previsioni di legge nazionali e regionali, compiti e funzioni nell’ambito dei servizi sociali alle famiglie e alle persone.

Agli ATS sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. coordinamento e governance del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
  2. pianificazione e programmazione degli interventi in base ad una analisi dei bisogni;
  3. erogazione degli interventi e dei servizi;
  4. gestione del personale nelle diverse forme associative adottate.

Gli ATS e i distretti sanitari, nell’esercizio delle rispettive competenze e funzioni, sulla base di quanto previsto dal Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana provvedono ad individuare modalità semplificate di accesso agli interventi sanitari, sociali e sociosanitari attraverso i punti unici di accesso (PUA).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, provvede ad adottare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ad aggiornare periodicamente, linee guida finalizzate al miglioramento delle capacità gestionali degli ATS e all’attuazione graduale e progressiva dei LEPS nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Viene inoltre promossa, l’implementazione di servizi di comunità che operano secondo logiche di rete e di sussidiarietà orizzontale per contrastare l’isolamento relazionale e la marginalizzazione delle persone anziane non autosufficienti e delle loro famiglie, favorendo al tempo stesso la continuità di vita e delle relazioni personali, familiari e di comunità, nonché per promuovere la domiciliarità delle cure e dell’assistenza.

Nella applicazione di quanto previsto e in coerenza con le strategie che raccomandano un impegno dell’intera comunità a supporto delle persone a rischio di marginalizzazione e di esclusione sociale, concorrono in modo attivo tutti i soggetti che gestiscono servizi pubblici essenziali, nonché la rete dei servizi sociali e la rete dei servizi sanitari, ivi inclusa la rete delle farmacie territoriali.

L’attuazione di tali servizi viene garantita attraverso i soggetti pubblici e privati accreditati e convenzionati nonché attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore, dei familiari e la collaborazione delle associazioni di volontariato, delle reti informali di prossimità e del servizio civile universale.

Ai fini dell’integrazione dei servizi sociali e sanitari di cui al presente decreto, l’insieme dei servizi di comunità e prossimità concorre all’integrazione e attuazione dei LEPS con i LEA.

A queste finalità possono concorrere gli enti del terzo settore, anche con le modalità previste dagli istituti della coprogrammazione e della coprogettazione.

La logica di rete e di sussidiarietà orizzontale é orientata alla persona ed é basata sull’integrazione delle varie risposte disponibili e sulla loro modulazione nel tempo secondo gli obiettivi definiti nel Progetto di assistenza individuale integrato (PAI), in un continuum di soluzioni complementari, progettate secondo l’evoluzione delle condizioni della persona anziana e del contesto di vita familiare e relazionale.

I servizi di comunità e prossimità rispondono nel loro insieme ai molteplici profili della non autosufficienza attraverso le diverse strutture che operano in rete e in un efficace sistema di relazioni funzionali volte a garantire la continuità delle informazioni e delle risposte ai bisogni di cura delle persone, con priorità alla permanenza delle persone al proprio domicilio e nella propria comunità.

 Per garantire la realizzazione integrata dei LEPS e LEA per le attività sociosanitarie e sociali, anche in coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024, gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti sanitari, ciascuno per le proprie funzioni e competenze, sulla base della programmazione regionale integrata e in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza nella popolazione anziana, provvedono a regolare, attraverso accordi di collaborazione organizzativi, le funzioni di erogazione delle prestazioni, degli interventi e dei servizi per le persone anziane non autosufficienti, assicurando l’effettiva integrazione operativa dei processi.

Il Servizio sanitario nazionale (SSN), gli ATS e l’INPS, per i profili di competenza, assicurano alla persona anziana, l’accesso alle misure e ai provvedimenti di competenza statale nonché l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso i PUA che hanno la sede operativa presso le articolazioni del SSN denominate «Case della comunità».

L’accesso ai servizi e ai correlati processi valutativi di pertinenza dei PUA é assicurato alla persona anziana in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

  • persona affetta da almeno una patologia cronica;
  • persona con condizioni cliniche caratterizzate, anche in funzione dell’età anagrafica, dalla progressiva riduzione delle normali funzioni fisiologiche, suscettibili di aggravarsi con l’invecchiamento e di determinare il rischio di perdita dell’autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana, anche tenendo conto delle specifiche condizioni sociali, ambientali e familiari.

I criteri di priorità per l’accesso ai servizi del PUA sono indicati nel decreto ivi ricomprendendovi, tra gli altri, la qualità di persona grande anziana e la presenza di piu’ di una patologia cronica.

La valutazione circa l’esistenza dei requisiti é effettuata, su richiesta dell’interessato o su segnalazione della rete ospedaliera, delle farmacie, dei comuni e degli ambiti territoriali sociali, dal medico di medicina generale ovvero dal medico di una struttura del SSN, che indirizza l’interessato al PUA.

Nel caso in cui il medico valuti la non sussistenza dei presupposti dei requisiti, informa l’interessato della possibilità di accedere alla valutazione della condizione di disabilità ai sensi della legge 22 dicembre 2021, n. 227, e procede all’invio del relativo certificato medico introduttivo su richiesta dell’interessato, attraverso l’apposita piattaforma informatica predisposta e gestita dall’INPS, secondo le modalità concordate con il Ministero della salute.

I PUA sono organizzati avvalendosi anche di equipe operanti presso le strutture, pubbliche o private accreditate, del SSN.

Essi coordinano e organizzano l’attività di valutazione dei bisogni e di presa in carico della persona anziana, assicurando la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale unificata (UVM) di cui fanno parte soggetti in possesso di idonea formazione professionale, appartenenti al SSN e agli ATS.

Inoltre svolgono, a livello locale, funzioni di informazione, orientamento, accoglienza e primo accesso (front office), nonché raccolta di segnalazioni dei medici di medicina generale e della rete ospedaliera, avviando l’iter per la presa in carico (back office) della persona anziana nei percorsi di continuità assistenziale,

attivando, ove occorra, la valutazione multidimensionale unificata finalizzata all’identificazione dei fabbisogni di natura bio-psico-sociale, sociosanitaria e sanitaria della persona anziana e del suo nucleo familiare e all’accertamento delle condizioni per l’accesso alle prestazioni di competenza statale, anche tenuto conto degli elementi informativi eventualmente in possesso degli enti del terzo settore erogatori dei servizi.

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per la individuazione delle priorità di accesso ai PUA, la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM, lo strumento della valutazione multidimensionale unificata omogeneo a livello nazionale e basato sulle linee guida del sistema nazionale, informatizzato e scientificamente validato per l’accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI, nonché le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità.

Lo strumento della valutazione multidimensionale unificata di e le sue modalità di funzionamento sono implementati attraverso iniziative formative integrate tra l’Istituto superiore di sanità e la componente tecnica della Rete della protezione e dell’inclusione sociale.

All’esito della valutazione multidimensionale unificata, il PUA, previa individuazione dei fabbisogni di assistenza alla persona, fornisce le informazioni necessarie al fine di facilitare la individuazione, nell’ambito della rete dei servizi sociali o sanitari, di percorsi idonei ad assicurare il soddisfacimento di tali fabbisogni, con l’accesso ai servizi e alle reti di inclusione sociale previsti dalla programmazione integrata socioassistenziale e sociosanitaria.

Quando, all’esito della valutazione multidimensionale unificata, viene esclusa la condizione di non autosufficienza ed é rilevata la sussistenza delle condizioni per l’accesso ai benefici in relazione alla condizione di disabilità, l’UVM redige apposito verbale con le risultanze della valutazione, da trasmettere tempestivamente, attraverso la piattaforma informatica all’INPS, che procede all’espletamento degli accertamenti dei requisiti per l’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità, nonché, solo ove necessario, agli accertamenti integrativi di tipo medico-sanitario.

Nella valutazione l’UVM tiene conto anche, ove adottati, dei criteri e delle modalità di accertamento dell’invalidità e degli indicatori sintetici all’uopo elaborati.

Quando la UVM rileva la sussistenza della condizione di non autosufficienza, redige apposito verbale, da trasmettere all’INPS, attraverso la piattaforma informatica , per i provvedimenti di competenza. Il verbale contiene le risultanze della valutazione, relative anche alla sussistenza delle condizioni medico-sanitarie e inclusive degli indicatori sintetici standardizzati e validati utili a:

  • graduare il fabbisogno assistenziale in relazione ai livelli crescenti della compromissione delle autonomie nella vita quotidiana;
  • supportare le decisioni di eleggibilità alle misure e provvedimenti.

Quando, all’esito della valutazione multidimensionale unificata, emergono fabbisogni di cura e assistenza, può procedersi alla redazione del PAI.

Al fine di garantire la presenza della componente sanitaria unitariamente a quella sociale, le UVM, quando provvedono alla valutazione multidimensionale unificata finalizzata a definire il PAI, si avvalgono di:

  1. un professionista di area sociale degli ATS;
  2. uno o più professionisti sanitari designati dalla azienda sanitaria o dal distretto sanitario, incluso il responsabile clinico del processo di cura.

In relazione all’ambito prevalente degli interventi, uno dei componenti dell’unità assume la funzione di referente per il coordinamento operativo, l’attuazione e il monitoraggio degli interventi previsti nel PAI.

Il PAI é soggetto a monitoraggio periodico, anche al fine di procedere ad una sua tempestiva modifica in caso di cambiamenti delle condizioni clinico-assistenziali della persona anziana.

É redatto con la partecipazione della persona destinataria, dei caregiver e dei familiari indicati, del tutore o dell’amministratore di sostegno se dotato dei necessari poteri di rappresentanza, nonché, su richiesta della persona non autosufficiente o di chi la rappresenta, degli enti del terzo settore che operano come soggetti autorizzati, accreditati e a contratto con comuni, ATS e distretti sociosanitari, secondo le normative di riferimento regionale, nei sistemi di cura e assistenza territoriali e che siano chiamati ad operare nel PAI condiviso con persone e famiglie anche tenendo conto delle analisi del fabbisogno già effettuate nell’ambito della valutazione multidimensionale unificata.

Nel caso di persone con compromissione cognitiva e demenza é valutata la capacità di esprimere il consenso alla partecipazione al PAI e alle decisioni che ne conseguono.

Nel PAI, che contiene gli obiettivi di cura, vengono indicati gli interventi modulati secondo la durata e l’intensità del bisogno e le figure professionali coinvolte.

Quando necessario, il PAI comprende anche il Piano di riabilitazione individuale (PRI).

All’interno del PAI, approvato e sottoscritto dai soggetti responsabili dei vari servizi e dalla persona anziana non autosufficiente ovvero dal suo rappresentate qualora nominato, sono individuate le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività degli operatori sanitari e sociali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l’apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione, ivi inclusi gli enti del terzo settore e i soggetti che compongono la rete dei servizi.

L’UVM, nell’ambito del PAI, provvede a individuare il budget di cura e assistenza quale strumento per l’ottimizzazione progressiva della fruizione e della gestione degli interventi e dei servizi di cura e di sostegno ai fini dell’attuazione del medesimo progetto.

Al budget di cura e di assistenza concorrono tutte le risorse umane, professionali, strumentali, tecnologiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale.

Tali attività sono garantite dalle aziende sanitarie, dai distretti sanitari e dagli ATS, ciascuno per le proprie funzioni e competenze nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il budget di cura e assistenza, in relazione alla eventuale rimodulazione degli interventi previsti nel PAI effettuata nell’ambito del monitoraggio periodico é aggiornabile, anche in via d’urgenza, in funzione di esigenze indifferibili clinico-assistenziali della persona anziana.

Gli ATS e i distretti sanitari nell’esercizio delle rispettive competenze e funzioni, mediante accordi di collaborazione, sulla base degli atti di programmazione di livello regionale e locale, individuano modalità semplificate di accesso agli interventi e ai servizi sanitari e sociali assicurando l’attuazione della governance integrata e garantendo il funzionamento efficiente ed efficace delle equipe integrate in attuazione dei principi e criteri appositamente declinati e con le indicazioni del Piano nazionale per l’assistenza e la cura della fragilità e della non autosufficienza.

La valutazione multidimensionale unificata concorre agli obiettivi di semplificazione e integrazione delle procedure di accertamento e valutazione, e alla conseguente certificazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, anche al fine di ridurre le duplicazioni, contenere i costi e gli oneri amministrativi e facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie direttamente correlate alla condizione di non autosufficienza, attraverso processi e modalità appropriati e sostenibili.

I risultati del processo di certificazione del bisogno determinano, previo accordo con le regioni, l’attivazione immediata e automatica dei benefici ammessi e delle comunicazioni necessarie, da effettuare, anche attraverso il sistema di interoperabilità, alle amministrazioni competenti e al cittadino, senza richiedere a quest’ultimo ulteriori adempimenti.

La valutazione multidimensionale unificata rappresenta la base informativa facilitante per i processi valutativi di competenza delle diverse amministrazioni, riducendo la necessità dei cittadini di produrre ulteriore documentazione e permettendo ai professionisti del sistema di raccogliere le sole informazioni aggiuntive specifiche necessarie per la progettazione del PAI e la valutazione di eleggibilità ai servizi.

Per promuovere la semplificazione e l’integrazione delle procedure di accertamento e valutazione della condizione di persona anziana non autosufficiente, é istituito lo strumento della valutazione multidimensionale unificata scientificamente validato, informatizzato e digitale, i cui risultati sono resi disponibili su piattaforme interoperabili.

Tale strumento é finalizzato a garantire agli operatori della UVM la disponibilità della documentazione sanitaria e sociosanitaria della persona anziana non autosufficiente funzionale alla progettazione e al monitoraggio del percorso di cura e di assistenza, in linea con gli standard tecnologici definiti dalla vigente disciplina in materia di telemedicina e fascicolo sanitario elettronico, attraverso la condivisione delle seguenti informazioni:

a) relative alla documentazione sanitaria per l’accesso del PUA;

b) contenute nel fascicolo sanitario elettronico (FSE);

c) relative alla posizione del cittadino nella piattaforma INPS;

d) relative alle eventuali cartelle sociali presso gli enti locali.

Al fine di dare attuazione al principio della programmazione integrata dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sanitarie, sociali e assistenziali rivolte alla persona anziana non autosufficiente, con decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata sono definite le modalità di condivisione delle banche dati alimentate da elementi o risultanze che, a qualunque titolo, entrano nel procedimento di accertamento e valutazione di base, nonché la raccolta dei dati, delle comunicazioni e delle informazioni relative alla conclusione del procedimento stesso.

Con il medesimo decreto sono definite le modalità di raccolta dei dati per la predisposizione di una apposita relazione annuale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute, da trasmettere al CIPA.

Gli ATS, le aziende sanitarie e i distretti sanitari, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono a garantire l’attivazione degli interventi definiti dal PAI finalizzati ad attuare concretamente la prosecuzione della vita in condizioni di dignità e sicurezza mediante prestazioni coordinate di cure domiciliari di base e integrate rivolte alle persone anziane non autosufficienti e in condizioni di fragilità, integrate con i servizi di assistenza domiciliare (SAD).

Le cure domiciliari di base e integrate rappresentano un servizio a valenza distrettuale finalizzato all’erogazione a domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell’ambito di specifici percorsi di cura e di un progetto di assistenza individuale integrato.

Il monitoraggio delle prestazioni di cure domiciliari e integrate relative agli interventi sanitari e sociosanitari è effettuato tramite il Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza domiciliare (SIAD), che si avvale anche delle informazioni e dei dati derivanti dall’integrazione dei flussi del SIUSS, per gli interventi sanitari e sociosanitari erogati da operatori del SSN nell’ambito dell’assistenza domiciliare e tramite le informazioni e i dati derivanti dall’integrazione dei flussi del nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute con il SIUSS del Ministero del lavoro e politiche sociali.

L’assistenza domiciliare sociale rappresenta, ai sensi del Piano nazionale per la non autosufficienza, un servizio caratterizzato dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria.

Con decreto su proposta congiunta dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e della componente tecnica della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, sono, altresì, definite le linee di indirizzo nazionali per l’integrazione operativa degli interventi sociali e sanitari previsti nei servizi di cura e assistenza domiciliari e per l’adozione di un approccio continuativo e multidimensionale della presa in carico della persona anziana non autosufficiente e della sua famiglia, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di supporto tecnologico alla cura, in coerenza con la normativa vigente e con la “Proposta di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio e requisiti ulteriori per l’accreditamento delle cure domiciliari di base e integrate”

Con disposizioni di legge regionale, nel rispetto delle linee di indirizzo e con particolare riferimento alla dotazione tecnologica di dispositivi digitali per l’erogazione dei servizi in telemedicina, in conformità con l’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono conseguentemente definite le procedure per l’accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale.

L’integrazione dei servizi domiciliari si realizza attraverso l’erogazione degli interventi coordinati, sia sanitari che sociali, di supporto alla persona previsti dal PAI.

Gli ATS, allo scopo di contrastare l’isolamento sociale e i processi di degenerazione delle condizioni personali delle persone anziane, anche non autosufficienti, offrono, secondo le previsioni della programmazione integrata regionale e locale, servizi socioassistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e diurno che garantiscano la continuità delle condizioni di vita e abitudini relazionali di tipo familiare.

I servizi residenziali sono offerti presso strutture residenziali non sanitarie in possesso di requisiti operativi e di sicurezza, tali da garantire alle persone ospitate adeguati livelli di intensità assistenziale e una adeguata qualità degli ambienti di vita, nonché il diritto alla continuità delle cure e il diritto al mantenimento delle relazioni sociali ed interpersonali, mediante l’accoglienza in ambienti di tipo familiare caratterizzati da formule organizzative rispettose delle esigenze personali e di riservatezza.

I servizi sociali diurni e quelli semiresidenziali sono offerti presso centri di servizio accreditati anche per l’offerta di interventi di integrazione e animazione rivolti a persone anziane anche non autosufficienti e non residenti presso la struttura, al fine di favorire la socializzazione e le relazioni interpersonali e di contrastare l’isolamento sociale e il processo degenerativo fisico e cognitivo.

Le strutture di cui al presente articolo non sono ricomprese nelle strutture residenziali e semiresidenziali.

Nell’ambito dell’assistenza residenziale e semiresidenziale, previa valutazione multidimensionale unificata, è definito il PAI e tenuto conto della necessità di assicurare risposte diversificate in relazione agli specifici bisogni della persona assistita e alla sua qualità di vita.

Il SSN garantisce alle persone anziane non autosufficienti i trattamenti che richiedono tutela sanitaria, lungo assistenza, recupero e mantenimento funzionale, riorientamento in ambiente protesico secondo i livelli di intensità e di compartecipazione alla spesa.

Il SSN garantisce alle persone anziane con disabilità psichiche e sensoriali trattamenti riabilitativi e di mantenimento, previa valutazione multidimensionale unificata e stesura del progetto riabilitativo individuale (PRI), che definisce obiettivi, modalità e durata dei trattamenti.

Il PAI e il PRI sono redatti con il coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale della persona anziana e della sua famiglia.

Le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private accreditate, sulla base dell’accordo contrattuale con il SSN, assicurano anche processi di integrazione istituzionale, organizzativa e professionale con i servizi sociali, tramite il progressivo potenziamento delle rispettive azioni.

I servizi residenziali e semiresidenziali sociosanitari promuovono, in funzione della numerosità degli anziani assistiti e delle loro specifiche esigenze, la qualità degli ambienti di vita, in modo da renderli amichevoli, familiari e sicuri, nel rispetto della riservatezza e del decoro, tenuto conto del livello di autonomia e delle condizioni cognitive e comportamentali individuali.

Le strutture residenziali sociosanitarie possono essere dotate di moduli distinti per l’erogazione di trattamenti con diverso livello di intensità assistenziale, nonché di cure domiciliari di base e integrate, connotandosi come Centri residenziali multiservizi (CRM).

Ciascuna unità d’offerta e di servizio funzionalmente integrata nel CRM mantiene il sistema di autorizzazione e di accreditamento istituzionale previsto per le diverse attività erogate e si raccorda con le Case della comunità operanti presso il distretto di riferimento.

Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’individuazione e all’aggiornamento, secondo principi di semplificazione dei procedimenti e di sussidiarietà delle relative competenze normative e amministrative, di criteri condivisi ed omogenei a livello nazionale per l’individuazione dei requisiti minimi di sicurezza e dei requisiti ulteriori di qualità per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e delle organizzazioni pubbliche e private, anche appartenenti ad enti del terzo settore, che erogano prestazioni residenziali, semiresidenziali e domiciliari a carattere sanitario e sociosanitario

Nell’ambito dei suddetti criteri é dato valore, in particolare:

a) all’attitudine della struttura a favorire la continuità di vita e di relazioni delle persone accolte, rispetto alla comunità in cui la struttura stessa é inserita;

b) alla congruità, rispetto al numero di persone accolte nella struttura, del personale cui applicare i trattamenti economici e normativi dei contratti collettivi;

c) all’attitudine della struttura a contenere al proprio interno piu’ nuclei abitativi diversificati per tipologie di prestazioni, rappresentando un potenziale CRM;

d) alla dotazione da parte della struttura di soluzioni tecnologiche finalizzate a garantire la sicurezza del lavoro di cura e delle persone accolte, anche tramite l’implementazione graduale di sistemi di videosorveglianza nei limiti di quanto previsto dalla normativa del lavoro e dal diritto alla riservatezza della persone e della copertura finanziaria a legislazione vigente, nonché di soluzioni di tecnologia assistenziale volte a favorire l’erogazione di prestazioni sanitarie di telemedicina, televisita, teleconsulto e telemonitoraggio, secondo le vigenti indicazioni di livello nazionale e in coerenza con il sistema di monitoraggio, valutazione e controllo.

L’accesso alle cure palliative é garantito per tutti i soggetti anziani non autosufficienti affetti da patologia evolutiva ad andamento cronico ed evolutivo, per le quali non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.

Tale diritto si esercita tramite la rete nazionale e le reti regionali e locali delle cure palliative, nonché tramite la rete di cure palliative e terapia del dolore pediatrica che articolano l’erogazione delle prestazioni assistenziali nei diversi setting assistenziali.

Le reti locali delle cure palliative assicurano sul territorio di riferimento, attraverso equipe di cure palliative dedicate specificamente formate, attività di consulenza, identificazione precoce e tempestiva del bisogno, cura, assistenza, facilitazione e attivazione dei percorsi di dimissioni protette e l’erogazione dell’assistenza nell’ambito dei PAI:

a) nelle strutture di degenza ospedaliera, ivi inclusi gli hospice in sede ospedaliera;

b) nelle attività ambulatoriali per l’erogazione di cure palliative precoci e simultanee;

c) a domicilio del paziente attraverso le unità di cure palliative domiciliari (UCPDOM);

d) nelle strutture residenziali sociosanitarie e negli hospice.

Le persone anziane fragili, non autosufficienti, in condizioni croniche complesse e avanzate o che sviluppano traiettorie di malattie ad evoluzione sfavorevole, ricevono nell’ambito delle strutture della rete di cure palliative azioni coordinate e integrate guidate dalla pianificazione condivisa delle cure, che coinvolgono il malato e la famiglia o le varie figure di rappresentatività legale.

A favore della persona anziana affetta da una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico e l’equipe sanitaria sono tenuti ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.

Gli interventi per le persone con disabilità divenute anziane ed il principio di continuità

Le persone anziane che non sono state dichiarate non autosufficienti possono presentare istanza per l’accertamento della condizione di disabilità, per accedere ai relativi benefici.

Le persone con disabilità già accertata, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, hanno diritto a non essere dimesse o escluse dai servizi e dalle prestazioni già in corso di fruizione e hanno diritto alla continuità assistenziale nella medesima misura, salva la cessazione delle prestazioni di invalidità civile che, secondo la legislazione vigente, si convertono, al ricorrerne dei requisiti, in assegno sociale.

Le medesime persone hanno diritto ad accedere, anche dopo il sessantacinquesimo anno di età, ai servizi e alle attività specifiche per la condizione di disabilità, secondo quanto previsto dal progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato.

Le medesime persone possono, su richiesta, senza necessità di chiedere l’attivazione di un nuovo percorso di accertamento della non autosufficienza e, se già esistente, della valutazione multidimensionale, accedere anche ad interventi e prestazioni previsti per le persone anziane e per le persone anziane non autosufficienti.

In tale caso viene direttamente redatto il PAI che integra il progetto di vita individuale, partecipato e personalizzato se già esistente, e si predispone il budget di cura e di assistenza, in coerenza con il budget del progetto di vita, ove già predisposto.

Capo II Disposizioni in materia di prestazione universale, agevolazioni contributive, fiscali e caregiver familiari (Art. 34-43).

 É istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, una prestazione universale, subordinata allo specifico bisogno assistenziale al fine di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.

L’INPS provvede all’individuazione dello stato di bisogno assistenziale, di livello gravissimo, dei soggetti anziani di cui all’articolo 35, comma 1, sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione nei propri archivi.

Fermi restando i diritti e le prestazioni già assicurate alle persone anziane, anche non autosufficienti a legislazione vigente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, é nominata una commissione tecnico-scientifica, con il coinvolgimento delle regioni e degli enti territoriali mediante i rispettivi organismi di coordinamento, per l’individuazione degli indicatori atti alla definizione dei criteri di classificazione dello stato di bisogno assistenziale gravissimo.

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità attuative e operative della prestazione universale, dei relativi controlli e della eventuale revoca, nonché le connesse attività preparatorie e organizzative, anche a carattere informativo, da espletarsi entro il 31 dicembre 2024.

La prestazione universale è erogata dall’INPS ed è riconosciuta, previa espressa richiesta, alla persona anziana non autosufficiente, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. un’età anagrafica di almeno 80 anni;
  2. un livello di bisogno assistenziale gravissimo;
  3. un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria in corso di validità, non superiore a euro 6.000;
  4. titolarità dell’indennità di accompagnamento ovvero possesso dei requisiti per il riconoscimento del suddetto beneficio.

Le persone anziane non autosufficienti possono richiedere la prestazione universale in modalità telematica all’INPS.

La richiesta può essere presentata anche presso gli istituti di patronato.

L’INPS procede alla verifica dei requisiti nel rispetto dei limiti di spesa L’opzione a domanda, può essere revocata in qualsiasi momento, con conseguente ripristino dell’indennità di accompagnamento per i soggetti già titolari delle stesse prima dell’opzione.

 La prestazione universale è erogabile sotto forma di trasferimento monetario e di servizi alla persona, previa individuazione dello specifico bisogno assistenziale gravissimo.

Essa è esente da imposizione fiscale e non soggetta a pignoramento, é erogata su base mensile ed è composta da:

  • una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento;
  • una quota integrativa definita «assegno di assistenza», pari ad euro 850 mensili, finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore o l’acquisto di servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.

La prestazione universale quando fruita, assorbe l’indennità di accompagnamento e le ulteriori prestazioni erogate diverse dall’indennità stessa.

Quando accerta che la quota integrativa non é stata utilizzata, in tutto o in parte, per la stipula di rapporti di lavoro o per l’acquisto di servizi ivi previsti, l’INPS procede alla revoca della sola quota integrativa definita «assegno di assistenza» e il beneficiario é tenuto alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto, fermo restando il diritto della persona anziana non autosufficiente a continuare a percepire l’indennità di accompagnamento in presenza dei presupposti di legge.

La prestazione universale è riconosciuta, a domanda.

L’«assegno di assistenza» è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2025 e di 250 milioni di euro per l’anno 2026.

L’INPS provvede al monitoraggio della relativa spesa, informando con cadenza periodica il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze.

Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvederà a rideterminare l’importo mensile della quota integrativa.

Da ultimo, al fine di sostenere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei caregiver familiari, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, é riconosciuto il valore sociale ed economico per l’intera collettività dell’attività di assistenza e cura non professionale e non retribuita prestata nel contesto familiare a favore di persone anziane e di persone anziane non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa anche a lungo termine per malattia, infermità o disabilità.

Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, si prende cura e assiste la persona nell’ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali.

Si rapporta con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari secondo il progetto personalizzato e partecipato.

Il ruolo e le attività del caregiver familiare ed i sostegni necessari per il caregiver a fronte di tali attività sono definiti in apposita sezione dei PAI tenuto conto anche dell’esito della valutazione dello stress e degli specifici bisogni, degli obiettivi e degli interventi a sostegno del caregiver stesso, nonché di quelli degli altri eventuali componenti del nucleo familiare, con particolare riferimento alla presenza di figli minori di età.

Il caregiver familiare può partecipare alla valutazione multidimensionale unificata della persona anziana non autosufficiente, nonché all’elaborazione del PAI e all’individuazione del budget di cura e di assistenza e di quanto previsto dal Piano d’indirizzo per la riabilitazione

Nel PAI si individuano l’apporto volontario ed informale del caregiver familiare per l’attuazione degli interventi nonché i relativi supporti.

Le regioni programmano e individuano le modalità di riordino e unificazione, le attività e i compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionali unificate operanti per l’individuazione delle misure di sostegno e di sollievo ai caregiver familiari, all’interno delle unità di valutazione multidimensionale unificate

I servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previo consenso dell’assistito oppure del suo rappresentante legale e nel rispetto delle norme in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al regolamento 2016/679/UE, forniscono al caregiver familiare le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, sulle diverse opportunità e risorse operanti sul territorio che possono essere di sostegno all’assistenza e alla cura.

Le regioni e le province autonome valorizzano l’esperienza e le competenze maturate dal caregiver familiare nell’attività di assistenza e cura, al fine di favorire l’accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività.

Al caregiver familiare può essere riconosciuta la formazione e l’attività svolta ai fini dell’accesso ai corsi di misure compensative previsti nell’ambito del sistema di formazione regionale e finalizzati al conseguimento della qualifica professionale di operatore sociosanitario (OSS).

Al fine di riconoscere e valorizzare l’esperienza maturata dallo studente caregiver familiare, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, nell’ambito della loro autonomia, possono individuare, all’interno del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), i criteri e le modalità per promuovere specifiche iniziative formative coerenti con l’attività di cura del familiare adulto fragile, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) e con il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari, ai fini della valorizzazione delle competenze acquisite durante l’attività di cura e assistenza.

Per dette finalità i Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), nell’ambito della loro autonomia, possono individuare i criteri e le modalità, nelle attività finalizzate al riconoscimento dei crediti, per valorizzare l’esperienza maturata dagli adulti caregiver familiari.

Per assicurare la partecipazione delle rappresentanze dei caregiver familiari nelle programmazioni sociali nazionali, la Rete della protezione ed inclusione sociale, istituita per favorire una maggiore omogeneità territoriale nell’erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi dal D.L. 15 SETTEMBRE 2017 n. 147, consulta le associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiari per l’individuazione degli specifici bisogni da soddisfare e degli interventi a tal fine necessari, individuando le modalità di realizzazione degli stessi e l’allocazione delle risorse disponibili.

Le regioni prevedono i criteri di individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei caregiver familiare a livello regionale, nonché le modalità di partecipazione delle stesse ai piani regionali sociali, sociosanitari e sanitari relativamente agli aspetti di loro interesse.

Le regioni, nel fornire direttive per la definizione delle programmazioni locali, sociali, sociosanitarie e sanitarie, individuano anche le forme di consultazione e partecipazione delle associazioni rappresentative dei caregiver del territorio di riferimento.

 

Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex

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