Prepensionamento dei lavoratori invalidi e sordomuti:
circolare INPDAP
Come si ricorderà la Finanziaria 2001, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 80 comma 3, prevedeva una importante novità. La disposizione consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
L’entrata in vigore di questa agevolazione veniva fissata al 1 gennaio 2002.
Da una prima lettura della norma permanevano tuttavia parecchi dubbi interpretativi che per tutto il 2001 sono rimasti tali, non avendo provveduto gli enti previdenziali (INPS, INPDAP ecc.) a fornire il loro parere e ad impartire istruzioni agli uffici periferici.
La prima indicazione è stata emanata dall’INDPAP, l’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica e non ha quindi valore per i lavoratori (es. dipendenti privati) non assicurati con tale ente.
L’informativa, la numero 75, è stata emanata solo il 27 dicembre 2001 e contiene, rispetto alle aspettative, alcuni elementi positivi ed altri negativi.
L’INPDAP conferma che vengono concessi due mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni di contributi figurativi. Se un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere 60 mesi (5 anni) di contributi figurativi
L’aspetto positivo, e inatteso, è che l’INPDAP ammette che questi contributi figurativi incidono anche sull’ammontare della pensione e non solo per il raggiungimento del diritto alla quiescenza.
Dalla lettura della norma (L. 388/2000) permaneva il dubbio legato alla decorrenza del calcolo dei contributi figurativi. Ci si chiedeva cioè se si dovesse iniziare a calcolare i due mesi di contributi dall’inizio della carriera lavorativa oppure dal momento in cui il lavoratore si era visto riconoscere l’invalidità.
L’INPDAP adotta questa seconda lettura. Quindi, per fare un esempio, se un lavoratore si è visto riconoscere l’invalidità civile superiore al 74% solo nel 1991, pur avendo iniziato a lavorare nel 1978, l’inizio del computo dei due mesi decorrerà dal 1991 e non dal 1978. Fanno fede le certificazioni rilasciate dalla Commissioni preposte all’accertamento delle invalidità (civile, di guerra, di servizio), le dichiarazioni degli Uffici del Lavoro relative ad iscrizioni di invalidi o sordomuti negli elenchi provinciali degli aspiranti al collocamento obbligatorio, i documenti di invalidità sul lavoro rilasciati dall’INAIL o dall’IPSEMA, i provvedimenti amministrativi di concessione dell’invalidità di guerra, l’invalidità civile di guerra e per causa di servizio.
Un’indicazione particolare riguarda poi quegli invalidi civili che, per effetto dell’art. 9 del Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509, hanno ottenuto l’elevazione della riduzione della capacità lavorativa da due terzi al 74%. Ricordiamo che quell’articolo aveva elevato il limite di invalidità civile, previsto per l’erogazione dell’assegno mensile di assistenza, da 67% al 74% facendo però salvi i diritti acquisiti degli invalidi che già godevano di quella provvidenza.
L’INDAP precisa che hanno diritto ai benefici in questione solo quegli invalidi che siano in possesso di una certificazioni di invalidità effettiva superiore al 74%.
Per i lavoratori sordomuti invece il calcolo inizia sempre dalla data di avvio dell’attività lavorativa; tale disposizione è spiegata dalla definizione stessa di sordomutismo che è acquisito prima della nascita o durante l’età evolutiva.
8 gennaio 2002
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