Prepensionamento dei lavoratori invalidi e sordomuti:
circolare INPS
Dopo la circolare informativa dell’INPDAP (n. 75 del 27 dicembre 2001), anche l’INPS ha provveduto a diramare una propria circolare: è la numero 29 del 30 gennaio 2002. La circolare fornisce i chiarimenti interpretativi dell’Ente e soprattutto impartisce istruzioni ai propri uffici periferici che devono ora accettare la presentazione delle domande di cosiddetto “prepensionamento”.
Bisogna ricordare che la Finanziaria 2001, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 80 comma 3, consente ai lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile), di richiedere per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2002
Dalla nuova circolare emergono alcune precisazioni importanti: si conferma che vengono concessi due mesi di contributi figurativi per ogni anno effettivamente lavorato, fino ad un massimo di 5 anni di contributi figurativi. Se un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere 60 mesi (5 anni) di contributi figurativi
I contributi figurativi si applicano solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale superiore al 74% (o assimilabile per le altre invalidità) o in quanto sordomuti. Per gli anni, pur lavorati, in cui il lavoratore non era stato riconosciuto invalido o lo era in misura inferiore al 74%, la concessione dei contributi figurativi non è ammissibile.
30 gennaio 2002
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