Programma di azione sulla disabilità: a che punto siamo?
Il 28 dicembre del 2013 la Gazzetta Ufficiale pubblicava il decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre precedente: “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità.”
Il Programma, nell’intento del Legislatore, “individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, in una prospettiva coerente ed unitaria alla politica nazionale e locale, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità.”
Ed in effetti il Programma individua sette linee di azione sulle quali concretamente intervenire con azioni specifiche profilando interventi di tipo legislativo, che impegnano principalmente le Amministrazioni centrali in fase di proposta normativa, in stretto raccordo con le Regioni e Province Autonome; interventi di tipo amministrativo generale, programmatorio e organizzativo, di competenza delle amministrazioni centrali, in stretto raccordo con le Regioni e Province Autonome o di loro esclusiva competenza.
Per ognuna di queste linee di azione viene previsto il coinvolgimento di diversi attori istituzionali e non a diversi livelli (centrali e periferici) oltre al coinvolgimento delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.
A quasi due anni e mezzo dalla pubblicazione del Programma tentiamo di monitorare quali siano i formali e sostanziali risultati raggiunti rispetto ad ogni singola linea d’azione. Nel compiere questo sforzo di ricognizione teniamo metodologicamente in rilievo solo gli atti che siano effettivamente cogenti e vigenti, pur dando un cenno ad eventuali provvedimenti di probabile rilevanza che siano in dirittura di arrivo.
Per maggiore correntezza espositiva riconduciamo fedelmente l’esposizione alle 7 linee di azione rimandando per approfondimenti, su quali erano gli originali obiettivi, ai rispettivi capitoli del Programma di azione. Si aggiungono a margine annotazioni relative a provvedimenti che sono connessi al Programma pur non essendo sempre “imputabili” ad esso.
© HandyLex.org – Tutti i diritti riservati – Riproduzione vietata senza preventiva autorizzazione
Ultimo aggiornamento: 22 aprile 2016
Indice delle Linee di Azione
Linea 1: Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario.
Linea 2: Lavoro e occupazione
Linea 3: Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società
Linea 4: Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità
Linea 5: Processi formativi ed inclusione scolastica
Linea 6: Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione
Linea 7: Cooperazione internazionale
Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione
della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario.
Linea di intervento 1 (Capitolo 3, Programma di azione)
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Viene avviato un percorso istituzionale, anche nel quadro di rinnovati rapporti e responsabilità di governo, tra livello centrale e competenze regionali, di riforma della legge della Legge 104/92 che preveda l’introduzione specifica della definizione di “persona con disabilità” indicato dalla Convenzione ONU a cui associare, con valenza per l’intero territorio nazionale e come riferimento per il Servizio sanitario nazionale e per il sistema degli Enti Locali, un processo di valutazione/accertamento della condizione di disabilità globale e modulare, unitario e coerente con l’articolo 1 della stessa Convenzione ONU. | Nessun provvedimento o atto. |
La nozione di invalidità civile così come formulata nella legge n. 118/71, viene superata. L’accertamento delle menomazioni della persona, elemento di riferimento anche per la definizione ONU di persona con disabilità, diventa parte del percorso di valutazione della disabilità che dovrà scaturire dalla modifica della legge n. 104/92. La descrizione delle malattie/menomazioni della persona utilizza come riferimento gli strumenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi sanitari correlati (ICD10) e la Classificazione Internazionale del Funzionamento, Disabilità e Salute (ICF) per la parte di funzioni e strutture corporee. | Nessun provvedimento o atto. |
La parte del nuovo sistema valutativo orientata alla definizione di una progettazione personalizzata e all’erogazione di interventi assistenziali e finalizzati all’inclusione sociale, scolastica e lavorativa è basata sulla valutazione dei funzionamenti della persona con riferimento specifico ai principali luoghi di vita della persona con disabilità: famiglia, scuola e lavoro. L’accertamento di cui alla legge n. 68/99 art. 1, comma 4, e le indicazioni tecniche del D.P.C.M. 13 gennaio 2000 saranno armonizzate nel quadro del nuovo sistema valutativo anche sulla base degli strumenti valutativi sperimentati e promossi nel territorio nazionale da ItaliaLavoro su impulso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a partire dall’anno 2003 e tutt’oggi in corso. | Nessun provvedimento o atto.L’articolo 1 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 prevede la delega al Governo per la definizione di di modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità ai soli fini lavorativi. Al momento tale delega non è attuata. |
Ai fini dell’accesso a servizi o a specifici benefici economici per i quali le norme richiedano la definizione di livelli di priorità, la graduazione della disabilità sostituisce la graduazione dei livelli di handicap prevista dalla legge n. 104/92 e le percentuali di invalidità previste dalla legge n. 118/71. La valutazione viene articolata su una lista differenziata per fasce d’età e riferita ai principali nuclei di Attività e Partecipazione di ICF. Ai fini della graduazione della condizione di disabilità si terrà conto dell’insieme dei fattori ambientali necessario alla garanzia dei diritti/funzionamenti di base: salute, cura di sè, scuola/formazione, lavoro e inclusione sociale determina la condizione di “gravità della disabilità”. In fase di avvio del nuovo sistema la graduazione si può basare sulla sola valutazione della necessità di “sostegno” personale. Le informazioni essenziali prodotte dal processo avviato dal nuovo sistema di accertamento, confluiranno nel sistema informativo sanitario e sociale e nel sistema statistico nazionale. | Nessun provvedimento o atto. |
Il riconoscimento/valutazione della condizione di disabilità è compresa nei livelli essenziali di assistenza e realizzata, in forma compartecipata, come funzione integrata socio-sanitaria e multidisciplinare dalle aziende sanitarie e dal sistema integrato di interventi e servizi sociali garantito dagli enti locali. | Nessun provvedimento o atto. |
Si auspica la prosecuzione dell’esperienza positiva avviata con l’istituzione, presso il MLPS, del Fondo nazionale per le non autosufficienze (legge finanziaria 2007). A tale proposito, il 24 gennaio 2013 è stata siglata l’intesa con il Governo, in sede di conferenza unificata delle Regioni per il riparto del Fondo Nazionale delle Non autosufficienze per l’anno 2013. Tale fondo è finalizzato alla realizzazione di prestazioni, interventi e servizi assistenziali nell’ambito dell’offerta integrata di servizi socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti, sulla base di aree prioritarie concordate fra il livello nazionale e le regioni, destinatarie dei fondi a seguito di decreto di riparto. | Non sono pubblici i dati relativi al monitoraggio delle politiche derivanti dall’impiego del Fondo da parte delle Regioni.Non esiste alcun accordo fra Stato e Regioni verso la definizione di LEA o LEPS in materia. |
Coerentemente con la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale alla persona con disabilità, riferiti ai principali diritti indicati dalla Convenzione ONU, e organizzati anche tenendo conto delle indicazioni già formulate dalla legge n. 328/2000 all’art. 24 che distingue tra almeno tre tipologie: benefici orientati al sostegno del reddito, interventi assistenziali e interventi volti a facilitare i processi di inclusione, le formule allocative devono prevedere un aumento percentuale delle risorse destinate ai processi di inclusione sociale che costituiscono lo strumento principale per assicurare dignità alla persone e rendere maggiormente efficace ed efficiente la spesa. | |
Si propone di accompagnare e motivare le ipotesi di riforma delle attuali forme di assistenza economica (comprese le ipotesi di cui all’art. 24 legge n. 328/2000) con le valutazioni e il confronto sui dati connessi al rischio di “impoverimento” della persona con disabilità e fortemente acuito in questa fase di crisi economica del Paese. Al riguardo particolare valore assumono i dati e le valutazioni riscontrabili nella letteratura scientifica e statistica a disposizione e gli studi richiamati nella recente intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata in materia di “linee di indirizzo e promozione per il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei Disturbi pervasisi dello sviluppo”. (rep. atti n. 133/2012). | Nessun provvedimento o atto.È in corso il confronto parlamentare sulla cosiddetta legge delega sulla povertà poco attinente all’ipotesi formulata dal Programma. |
Per la parte di benefici e servizi orientati specificamente ai processi di inclusione sociale viene rafforzato il diritto del cittadino con disabilità e il dovere del sistema socio-sanitario, di elaborare in accordo e condivisione, una progettazione personalizzata, e la definizione di un budget integrato di progetto anche con previsione di investimenti decrescenti in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione, e monitoraggio (case management) degli interventi. Le norme garantiranno la libertà di scelta dei servizi accreditati attivabili a fronte del progetto e la possibilità di forme di finanziamento diretto alla persona (famiglia). | Nessun provvedimento o atto. |
Al riguardo la normativa nazionale e i suoi strumenti attuativi dovranno indicare alle Regioni i modelli organizzativi che consentano di realizzare forme di integrazione socio-sanitaria su base istituzionale favorendo una regia unica degli interventi socio-sanitari, sociali e assistenziali e una drastica semplificazione sul piano operativo e dei livelli decisionali. | Nessun provvedimento o atto, salvo marginali e disomogenei interventi regionali. |
Nota: la Determinazione della Corte dei Conti n. 6/2016, del 4 febbraio 2016, sulla Gestione finanziaria INPS riporta che per il 2014 i tempi medi di attesa fra domanda di accertamento e la liquidazione delle prestazioni, comprensivi della fase di accertamento sanitario, sono aumentati ancora rispetto agli anni precedenti: 292 giorni per l’invalidità civile, 341 giorni per la cecità e 410 giorni per la sordità.
Lavoro e occupazione
Linea di intervento 2 (Capitolo 4 del Programma di azione)
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Ricerche e Dati: Vi sono elementi discriminatori nell’offerta di dati e statistiche sulla condizione delle persone con disabilità e nello stesso tempo carenza nella qualità e quantità dei dati disponibili. Da qui vanno attivate la seguenti iniziative: | L’articolo 8 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 prevede l’istituzione della “Banca dati del collocamento mirato” all’interno della già prevista “ Banca dati politiche attive e passive”. Il fine: razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi.Al momento non si ha notizia del reale avvio di tale Banca dati. |
1. i dati disponibili dovrebbero integrare le fonti amministrative con quelle statistiche, per permetterne un utilizzo più efficace a supporto della definizione di politiche; | Nessun atto di indirizzo specifico. |
2. i dati sulla situazione occupativa delle persone con disabilità – con le necessarie attenzioni legate al genere, all’età, alla professionalità – dovrebbero essere svolti con la stessa frequenza e periodicità dei dati disponibili sulla situazione occupazionale nel mercato ordinario, identificando gli stessi elementi utili a definire politiche attive del lavoro, attualmente non sufficienti per sviluppare politiche nel campo dei diritti alle persone con disabilità (in particolare ricavare il tasso di disoccupazione, attualmente assente, indagando i prospetti annuali che le aziende devono inviare alle province; rilevare dati oggi non disponibili come il numero di esoneri complessivi, le somme versate come oblazioni, rapportare il numero di convenzioni attivate con utilizzo delle agevolazioni sul numero dei potenziali beneficiari iscritti alle graduatorie, etc…); | Nessun atto di indirizzo specifico. |
3. è necessario approfondire le dinamiche del mercato del lavoro e l’applicazione della legge n. 68/99. Sulla base delle esperienze delle regioni meglio attrezzate nella raccolta dati, si possono realizzare ricerche per analizzare le tipologie di lavoratori che accedono alle convenzioni, l’utilizzo di strumenti contrattuali, le professionalità richieste, etc…; | Nessun provvedimento o atto o indirizzo. Nessuna rilevazione o indagine pubblicata. |
4. carenti sono anche i dati relativi alle persone con disabilità intellettiva e di relazione; | Nessun provvedimento o atto o indirizzo. Nessuna rilevazione o indagine pubblicata. |
5. andrebbero sviluppati indicatori che permettano di “identificare e rimuovere le barriere che le persone con disabilità affrontano nell’esercizio dei propri diritti” (art. 31 CRPD), sulla base dei quali realizzare ricerche ed indagini; | Nessun atto di indirizzo specifico. |
6. esistono circa 4 milioni e trecentomila piccole aziende, con un numero di dipendenti inferiore a 15 e non soggette all’obbligo di assunzione ex lege 68, che hanno effettuato 2449 assunzioni nel 2010 e 2641 nel 2011, assicurando una copertura costante degli avviamenti di circa il 10% annuo. Tale fenomeno potrà essere oggetto di ricerche e analisi allo scopo di approfondirne modalità e cause. | Nessun provvedimento o atto o indirizzo. |
Nota: la legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs act), reca articolate deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Alcuni dei conseguenti decreti legislativi impattano, o potrebbero incidere, sulle previsioni del Programma di azione.
Il particolare:
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.)
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in particolare gli articoli 1-13 hanno apportato modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68).;
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.)
Varie disposizioni attuative sono ancora in itinere.
Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.)
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Modifiche legislative: per aggiornare la legislazione e renderla più efficace nell’offrire occasioni di lavoro si attiveranno le seguenti azioni: | |
1. rifinaziamento del fondo nazionale per la legge n. 68/99, oggi sostanzialmente azzerato (a decorrere dall’anno 2011 le risorse sono state ripartite esclusivamente alle autonomie speciali); | Finanziato con 20 milioni annui a decorrere dal 2015 (art. 1 comma 160, legge 23 dicembre 2014, n. 190). Ultimo decreto di riparto il 24 febbraio 2016. |
2. raccordare le norme sulle azioni positive verso le persone con disabilità nel campo del lavoro (legge n. 68/99 e successive integrazioni e modificazioni) con le legislazioni di tutela non discriminatorie e di parificazione di opportunità (decreto legislativo n. 216/2003, legge n. 67/2006, Convenzione ONU), prevedendo nuove competenze per il collocamento mirato in modo da seguire i lavoratori con disabilità durante tutto il percorso lavorativo; | Al momento non è vigente alcun provvedimento attuativo.L’articolo 1 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 sembra attribuire queste competenze alla “Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro”; l’articolo 4 attribuisce compiti di indirizzo al Ministero del lavoro e all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro. |
3. verificare lo stato di attuazione dell’art. 9 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011 n 148, relativo alle compensazioni occupative da parte di aziende che abbiano più sedi, per riscontrare se vi siano penalizzazioni nell’occupazione di persone con disabilità nel mezzogiorno e rischio di ricostruire ghetti lavorativi. In caso di impatto negativo si propone di sopprimere la norma; | Non risulta che la verifica prevista sia stata attuata. |
4. alcuni lavoratori, durante gli anni di lavoro, sono colpiti da malattie ingravescenti/croniche progressive, che a mano a mano ne modificano alcune capacità lavorative, come il livello di concentrazione, la resistenza fisica alla fatica, l’autonomia personale, la mobilità, etc. In alcuni paesi, come la Danimarca, sono state approvate legislazioni che prevedono contratti di lavoro che permettono di rendere flessibili i tempi, prevedono pause e permettono di produrre condizioni lavorative che consentano di mantenere proficuamente queste persone al lavoro. Si propone di prevedere ed elaborare una legislazione ad hoc. Sulla stessa materia andrebbero definite delle linee guida per sostenere un sistema di incentivi per la contrattazione di primo e secondo livello; | Non è stata approvata alcuna normativa ad hoc e nessuna linea guida per la contrattazione di primo o secondo livello. |
5. gli strumenti del telelavoro e del lavoro a tempo parziale, come l’orario flessibile in entrata ed uscita, dovrebbero essere utilizzati in maniera più flessibile per venire incontro a lavoratori con disabilità che vivono condizioni che rendono pesante il raggiungimento del posto di lavoro e/o il mantenimento di orari di lavoro per loro onerosi. La proposta è di definire per legge il diritto al part-time per i lavoratori con handicap con connotazione di gravità, al pari dei lavoratori con patologia oncologica, rivedendo, altresì, le forme di attivazione del telelavoro, rendendo più facilmente attivabile questa modalità di lavoro (anche con appropriati controlli), nonché studiare forme di part-time che tengano conto delle specificità per i lavoratori coniugando le esigenze di lavoro con quelle di cura; | Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all’articolo 8 fissa il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro (tempo pieno part-time) in alcune fattispecie (patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti).Il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 all’articolo 23 stabilisce che “I datori di lavoro privati che facciano ricorso all’istituto del telelavoro per motivi legati ad esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in forza di accordi collettivi (…), possono escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.” |
6. aggiornamento della legislazione che lega le situazioni di crisi delle aziende e gli eventuali licenziamenti dei dipendenti con disabilità al rispetto delle stesse percentuali d’obbligo con cui sono stati occupati, previste dalla legislazione vigente, salvaguardando le situazioni pregresse; | Nessun provvedimento adottato. |
7. aggiornamento della normativa sugli esoneri, mettendola in linea con lo spirito del collocamento mirato e della Convenzione ONU; | Nessuna disposizione ha aggiornato la “normativa sugli esoneri, mettendola in linea con lo spirito del collocamento mirato e della Convenzione ONU”L’articolo 5 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha rivisto il contributo esonerativo solo per taluni datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici. |
8. miglioramento delle clausole di responsabilità di impresa, sia nelle clausole degli appalti pubblici che nei comportamenti verso i lavoratori con disabilità; | Nessun provvedimento adottato. |
9. il certificato di ottemperanza (art. 17, legge n. 68/99) deve ritornare competenza degli uffici dei servizi per l’impiego, che hanno le informazioni per accertare il rispetto degli obblighi di assunzione, perciò deve essere modificato il decreto-legge n. 112/08, art. 40, comma 5 (convertito in legge n. 133/08). | Disciplina invariata, fatte salve le nuove generali e particolari competenze fissate dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (e ancora da rendere compiute). |
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Politiche attive del lavoro: in materia di politiche attive del lavoro, è opportuno prevedere strategie atte a favorire il miglior funzionamento del collocamento mirato di cui alla legge n. 68/99 attraverso le seguenti azioni: | |
1. ridefinire i criteri di distribuzione regionale dei fondi disponibili per la legge n. 68/99 che hanno prodotto una sostanziale riduzione dei fondi per le regioni centro-meridionali. La proposta potrebbe tener conto non solo della popolazione residente, ma del sistema produttivo regionale, del numero di iscritti, etc… Elemento collegato con questa proposta è l’attivazione del punto 2 (i fondi non vengono spesi). | Finanziato con 20 milioni annui a decorrere dal 2015 (art. 1 comma 160, legge 23 dicembre 2014, n. 190). Ultimo decreto di riparto il 24 febbraio 2016. |
2. Porre necessaria attenzione al disomogeneo funzionamento degli essenziali e necessari servizi pubblici della legge n. 68/99 (art. 6) nelle varie province, dovuto alla mancanza di servizi territoriali di inserimento lavorativo che dovrebbero essere realizzati da vari enti attraverso apposite equipe competenti nel sostenere in forma tecnica l’inclusione lavorativa di lavoratori con disabilità all’interno del mercato aperto. La proposta è di dotare progressivamente ogni provincia di questi team, definendoli come livello essenziale di servizio. In ogni CPI bisognerebbe inserire un mediatore del collocamento mirato, attivando appositi corsi universitari di creazione di questa nuova figura professionale. Nello stesso tempo andrebbero migliorate le competenze degli operatori responsabili nella definizione del profilo socio-lavorativo del lavoratore con disabilità, delle bilancio di competenze, della conoscenza delle ditte obbligate e delle opportunità di lavoro: andrebbe realizzato un piano di formazione ed aggiornamento delle varie figure professionali coinvolte. In vista del raggiungimento di questo obiettivo è stato proposto, come primo passo, di definire le linee guida di funzionamento dei servizi del collocamento mirato; | Fatte salve le nuove generali e particolari competenze fissate dal Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive (e ancora da rendere compiute), le rimanenti indicazioni generali sono inevase. |
3. informatizzare tutti i dati disponibili nel collocamento mirato collegandoli dove possibile anche ad altri dati (raccolti da ISTAT, ISFOL, INPS, CENSIS, etc.), in modo da poter elaborare in tempo reale le informazioni ed i dati a livello nazionale, regionale e locale; | L’articolo 8 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 prevede l’istituzione della “Banca dati del collocamento mirato” all’interno della già prevista “ Banca dati politiche attive e passive”. Il fine: razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi.Al momento non si ha notizia del reale avvio di tale Banca dati. |
4. Rafforzare la capacità degli uffici del collocamento mirato di promuovere politiche attive del lavoro che includano lavoratori con disabilità. Questa carenza deriva sia dalla mancanza di figure professionali capaci, sia dalla carenza di formazione del personale in servizio. In tal senso andrebbero sviluppati da un lato corsi di formazione per il personale degli uffici provinciali e dei CPI, dall’altro l’inclusione delle persone con disabilità nella definizione delle politiche attive del lavoro nazionali e territoriali; | |
5. affrontare il tema relativo alle donne con disabilità che vivono condizioni di multidiscriminazione. Il dato è che solo 1/3 degli occupati con disabilità è di sesso femminile (molto meno del mercato ordinario): è possibile prevedere una formazione specifica sulla disabilità alle consigliere provinciali di parità; la messa in campo di incentivi nazionali e regionali aumentati per l’occupazione di donne con disabilità; incentivi ed azioni positive per le persone con disabilità ultra 40enni, l’utilizzo del contratto di apprendistato anche per questo target; | Nessun provvedimento o atto di indirizzo su tale aspetto. |
6. la legge n. 68/99 non prevede nè l’inserimento nell’aliquota d’obbligo di assunzione nei dirigenti (oppure per i dirigenti ed alti livelli di inquadramento professionale), nè particolari incentivi per i laureati con disabilità, anche se negli ultimi anni il numero di iscritti all’università ha superato le 17.000 unità. Si propone di prevedere la possibilità per le aziende di includere laureati con disabilità nelle aliquote d’obbligo, pur mantenendo la libertà delle stesse di scegliere il personale dirigenziale. Anche in questo caso andrebbero identificati degli incentivi maggiori per favorire l’occupazione dei laureati con disabilità (per esempio aumentare la percentuale di contributo per l’adeguamento dei posti e strumenti di lavoro); | Nessun provvedimento o atto di indirizzo su tale aspetto. |
7. sviluppare forme di auto impiego, in particolare quello delle cooperative sociali di tipo B, attraverso l’incentivazione di regione, province e comuni a definire quote riservate di appalti pubblici, previste dalla legge n. 381/91; attivare politiche di sostegno alle imprese cooperative sociali per l’accesso al credito, per la formazione dei soci e dipendenti svantaggiati, per progettualità imprenditoriali; approfondire le opportunità per i lavoratori con disabilità nelle imprese giovanili ad 1 euro, introdotte dal governo Monti; | Nessun provvedimento o atto di indirizzo su tale aspetto. |
8. raccordare le politiche attive del lavoro agli strumenti di formazione professionale, attivando corsi legati alla domanda di lavoro, permettendo alle persone con disabilità di accedere ai corsi professionali in condizione di eguaglianza di opportunità (sostegni adeguati personalizzazione degli esami, etc…); | Nessun provvedimento o atto di indirizzo su tale aspetto. |
9. prevedere l’istituzione di un centro nazionale di informazione, consulenza e sostegno, in cui vengano raccolte le buone pratiche di inclusione lavorative, realizzata una banca dati sugli ausilii ed adattamenti sui luoghi di lavoro, creato uno sportello di consulenza che coinvolga differenti competenze e professionalità per sostenere le aziende pubbliche e private nei processi di reclutamento, inclusione lavorativa, formazione ed aggiornamento. Si propone che questo centro sia collocato alle dipendenze dell’Osservatorio; | Nessun provvedimento o atto di indirizzo su tale aspetto. |
10. coordinare le politiche nazionali sull’occupazione delle persone con disabilità con il punto 4 della Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) che impegna la Commissione Europea a prendere iniziative nel campo dell’occupazione (vedi allegato C). Questo significa utilizzare i programmi e le iniziative europee in modo da identificare i punti in sinergia e indirizzare le risorse europee disponibili a sviluppare e mettere in atto i punti del piano d’azione nazionale sulla disabilità sia a livello nazionale che regionale; | Nell’ambito dei più recenti FESR il “tema” della disabilità è quasi esclusivamente incardinato nel PON Inclusione, mentre è praticamente assente dal PON occupazione.Tali PON sono stati redatti dopo l’approvazione del Programma biennale di azione. |
11. inserire l’INAIL nella rete del collocamento mirato territoriale, utilizzando forme di collaborazione per valorizzare le competenze nell’ambito del sostegno delle politiche lavorative in favore delle persone con disabilità (riabilitazione per l’inserimento lavorativo, competenze del personale, adattamento degli ambienti e strumenti lavoro, banche dati INAIL, etc.); | L’articolo1, comma 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede la presenza di INAIL nella rete dei servizi per le politiche del lavoro “in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro”. |
12. prevedere all’interno delle aziende di grandi dimensioni – attraverso forme di incentivazione pubbliche – una unità tecnica (osservatorio, ufficio antidiscriminazione o di parificazione) in stretto raccordo con le rappresentanze sindacali aziendali, che si occupi, con progetti personalizzati, dei singoli lavoratori con disabilità, di affrontare e risolvere problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità utilizzando appropriate competenze (disability manager, etc…). Infatti, risulta urgente seguire il lavoratore non solo nelle fasi di avviamento al lavoro, ma in tutte le fasi del percorso lavorativo, raccordando la legislazione della legge n. 68/99 con quella della legislazione non discriminatoria. Tale figura risulterebbe utile anche per gestire altre forme di diversità nelle aziende (immigrati con religioni e culture diverse, personale anziano, etc. In questo caso si parla di diversity manager); | L’articolo 1 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, prevede una delega al Governo per la “promozione dell’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità, in raccordo con l’INAIL per le persone con disabilità da lavoro”Al momento non è stato approvato nessun provvedimento. |
13. valorizzare il ruolo delle associazioni, adeguatamente professionalizzate, nel campo dell’intermediazione e del tutoraggio al lavoro. | Nessun provvedimento in tal senso.Peraltro l’articolo1 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 che istituisce la rete dei servizi per le politiche del lavoro non prevede la presenza delle associazioni delle persone con disabilità. |
Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società
Linea di intervento 3 (Capitolo 5 del Programma di azione)
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Vita indipendente: Vengono assunti come principi guida quelli espressi dall’articolo 19 della Convenzione ONU, superando e/o integrando la normativa vigente, con particolare attenzione: | |
a) al contrasto delle situazioni segreganti e delle sistemazioni non rispondenti alle scelte o alla volontà delle persone; | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti. |
b) alla verifica che i servizi e le strutture sociali destinate a tutta la popolazione siano messe a disposizione, su base di uguaglianza con gli altri, delle persone con disabilità e siano adattate ai loro bisogni. | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti. |
Vengono assunti come criteri per l’attivazione, l’accesso e la modulazione dei servizi e delle prestazioni quelli connessi al riconoscimento/valutazione della condizione di disabilità intesa come rischio o costanza di esclusione sociale e di assenza di pari opportunità, con attenzione aggiuntiva alla necessità di sostegno intensivo nelle situazioni in cui questo venga richiesto. | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti. |
Vengono definiti gli standard e i criteri minimi per l’autorizzazione, funzionamento, riconoscimento, accreditamento del servizi per la promozione della vita indipendente operanti in forma pubblica o privata nel territorio. Precondizione degli standard è la garanzia della “partecipazione alla vita comunitaria da parte della persona disabile” nell’erogazione di prestazioni e servizi. | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti.In via di approvazione una norma UNI relativa ai servizi per l’abitare, non cogente per le discipline regionali. |
Nel promozione della vita indipendente, intesa come facoltà di compiere autonomamente le proprie scelte e gestire direttamente la propria esistenza, si adottano progetti individualizzati che possono riguardare vari aspetti della quotidianità e investire diversi ambiti (istruzione, lavoro, salute, mobilità personale, accesso alla cultura). Nell’elaborazione dei progetti individualizzati è strettamente necessario il coinvolgimento diretto della persona, con attenzione adeguata nel caso in cui questa non sia in grado di autodeterminarsi. | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti.Il riferimento vigente al “progetto individuale” – al momento – è ancora l’articolo 14 della legge 328/2000 non coerente con i principi della Convenzione ONU. |
Viene garantita, in coerenza con la linea 4 del presente documento, una corretta informazione sul funzionamento dei servizi e le forme di tutela. In tal senso vanno promossi processi formativi in favore delle persone disabili e dei loro familiari per l’accrescimento della consapevolezza (empowerment) rispetto le proprie scelte. | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti. |
Viene favorito il generale processo di deistituzionalizzazione da un lato e lo sviluppo di progetti di “abitare in autonomia” che coinvolgono piccoli gruppi di persone dall’altro (come nel caso delle diverse esperienze funzionanti in Italia per persone con problemi intellettivi). Vengono predisposte forme di intervento propedeutico all’abitare in autonomia che prevedono budget di spesa decrescenti in relazione al crescere delle competenze e abilità delle persone nel gestire la propria vita relazionale e quotidiana e l’attivazione di progetti integrati (abitare, lavoro e socialità) per garantire durata all’esperienza di autonomia. | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti.In discussione al Senato il disegno di legge 2232 (c.d. “dopo di noi” che solo marginalmente è pertinente e congruente con tale azione. |
Nel supporto alla domiciliarità e alla residenzialità si assume come criterio regolatore che le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non siano obbligate a vivere in una particolare sistemazione. | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti.In discussione al Senato il disegno di legge 2232 (c.d. “dopo di noi” che solo marginalmente è pertinente e congruente con tale azione. |
Coerentemente con la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociale alla persona con disabilità, riferiti ai principali diritti indicati dalla Convenzione ONU, e organizzati anche tenendo conto delle indicazioni già formulate dalla legge n. 328/2000 all’art. 24 che distingue tra almeno tre tipologie: benefici orientati al sostegno del reddito, interventi assistenziali e interventi volti a facilitare i processi di inclusione, le formule allocative devono prevedere un aumento percentuale delle risorse destinate ai processi di inclusione sociale che costituiscono lo strumento principale per assicurare dignità alla persone e rendere maggiormente efficace ed efficiente la spesa. | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti.Lea e Liveas rimangono al momento lettera morta. |
Al riguardo per la parte di benefici e servizi orientati specificamente ai processi di inclusione sociale viene rafforzato il diritto del cittadino con disabilità e il dovere del sistema socio-sanitario, di elaborare in accordo e condivisione, una progettazione personalizzata, e la definizione di un budget integrato di progetto anche con previsione di investimenti decrescenti in funzione degli obiettivi raggiunti e consolidati, e una chiara identificazione delle responsabilità di realizzazione, e monitoraggio (case management) degli interventi. Le norme garantiranno la libertà di scelta dei servizi accreditati attivabili a fronte del progetto e la possibilità di forme di finanziamento diretto alla persona. | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti. |
Al riguardo lo Stato e le Regioni, fra loro in accordo, dovranno indicare i modelli organizzativi che consentano di realizzare forme le finalità di cui all’articolo 19 della Convenzione ONU. | Nessun atto o provvedimento o linea guida al momento cogenti né in discussione in Conferenza Stato Regioni. |
Nota: L’articolo 1, comma 406 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede un stanziamento, limitato al 2016, di 5 milioni di euro. Il Legislatore, senza fornire ulteriori dettagli sulle modalità di attribuzione e di riparto, destina questo stanziamento “al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162.” È da supporre, quindi, un inevitabile successivo intervento normativo rammentando tuttavia che la citata legge 162/1998, relativamente alla “vita indipendente”, si riferisce esplicitamente alla “(…) realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia.” Non ci sono al momento ulteriori ufficiali precisazioni.
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Protezione giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazione | |
modifica del codice civile che preveda l’eventuale abrogazione dell’interdizione e dell’inabilitazione, mantenendo come sola misura di protezione giuridica, variamente modulabile, l’amministrazione di sostegno, rafforzata in alcuni aspetti oggi del tutto annullati dalle due più vecchie figure giuridiche; | Nessuna norma o provvedimento.È giacente alla Camera dei Deputati una pertinente proposta di legge (1985) assegnata alla Commissione Giustizia oggetto di un’unica seduta il 8 settembre 2015 al termine della quale si è rimandata la discussione in modalità congiunta con la Commissione Affari Sociali (XII) |
coordinamento di tutto l’impianto civilistico, specie in tema di esercizio dei diritti della persona e dei diritti patrimoniali, rispetto alla mutata considerazione giuridica degli atti posti in essere dai beneficiari dell’amministrazione di sostegno anche in riferimento ai divieti o alle interpretazioni restrittive che colpivano e tuttora colpiscono molte persone con disabilità, non solo intellettiva e/o relazionale (occorre considerare una nuova struttura della sostituzione fedecommissaria ex art. 692 c.c.; rivisitare la definizione codicistica di capacità di donare, di testare, di accettare donazioni e testamenti, di contrarre matrimonio, di riconoscere figli, di adottare, etc…); | Nessuna norma o provvedimento.È giacente alla Camera dei Deputati una pertinente proposta di legge (1985) assegnata alla Commissione Giustizia oggetto di un’unica seduta il 8 settembre 2015 al termine della quale si è rimandata la discussione in modalità congiunta con la Commissione Affari Sociali (XII) |
modifica delle protezioni giuridiche a base degli assetti negoziali, prevedere abusività di clausole contrattuali che, in via indiretta, ledano maggiormente le persone con disabilità che hanno, spesso, una carenza informativa maggiore o non possono contrattare (contratti di assicurazioni per infortuni a favore delle persone con disabilità, anche se il problema è stato in parte risolto con le recenti prese di posizioni dell’ISVAP), delle legislazioni speciali in tema di consensi informati e di manifestazioni di volontà unilaterali (esercizio del diritto di voto e del diritto di richiesta di cittadinanza). | Nessuna norma o provvedimento.È giacente alla Camera dei Deputati una parzialmente pertinente proposta di legge (1985) assegnata alla Commissione Giustizia oggetto di un’unica seduta il 8 settembre 2015 al termine della quale si è rimandata sine die la discussione in modalità congiunta con la Commissione Affari Sociali (XII) |
1. Intervento legislativo statale di riforma del codice civile che non si limiti ad intervenire specificatamente solo sulle misure di protezione giuridica delle persone (Libro I Titolo XII del codice civile), ma possa novellare: tutte le parti in cui entrano in gioco tali figure (successioni, donazioni, famiglia, ecc..); tutta la disciplina della volontà negli atti negoziali e degli assetti di tutela specie nei contratti (Libro IV del codice civile); | Nessuna norma o provvedimento.È giacente alla Camera dei Deputati una pertinente proposta di legge (1985) assegnata alla Commissione Giustizia oggetto di un’unica seduta il 8 settembre 2015 al termine della quale si è rimandata sine die la discussione in modalità congiunta con la Commissione Affari Sociali (XII) |
intervento legislativo di recepimento delle istanze di minor limitazione possibile nella manifestazione della propria volontà o del proprio consenso, specie terapeutico (vedasi alcune tenui resistenze sul tema rispetto all’art. 6 della Convenzione di Oviedo del 1997 ed alla valida scelta terapeutica di un non interdetto) o di sperimentazione clinica. | Nessuna norma o provvedimento.È giacente alla Camera dei Deputati una pertinente proposta di legge (1985) assegnata alla Commissione Giustizia oggetto di un’unica seduta il 8 settembre 2015 al termine della quale si è rimandata sine die la discussione in modalità congiunta con la Commissione Affari Sociali (XII) |
rendere consapevoli gli operatori del diritto, le persone con disabilità ed i loro familiari, gli operatori sociali e sanitari delle potenzialità della figura dell’amministrazione di sostegno e delle modalità con cui essa va attivata e vissuta; | Nessun atto, provvedimento, linea guida coordinati e omogenei. |
fare in modo che il decreto di nomina dell’amministrazione di sostegno, in quanto ricognitivo delle situazioni vissute dalla persona con disabilità, dei suoi bisogni e delle sue necessità nel porre certi atti giuridici nell’ambito della propria singola vita, si saldi in maniera stretta con il progetto individuale della persona con disabilità previsto dall’art. 14 legge n. 328/00. Tale istituto giuridico può, infatti, essere al servizio del progetto individuale della persona con disabilità, determinando una maggiore partecipazione, anche attraverso l’assistenza dell’amministratore di sostegno, alla redazione dello stesso, nonché facendo convergere vivere giuridico e vivere sociale nella fase di realizzazione dello stesso da parte di tutti gli attori sociali. | Nessun atto, provvedimento, linea guida coordinati e omogenei.Nota: l’articolo 14 legge n. 328/2000 non risulta più coerente con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (es.: non contempla la coprogettazione) |
al Ministero della Giustizia si chiede di assicurare omogenea applicazione dell’attuale normativa sull’amministrazione di sostegno per tutto il territorio italiano, vigilando soprattutto sul rispetto dei tempi di emissione del decreto di nomina e sull’assegnazione di adeguate risorse umane (giudici, operatori di cancelleria) e tecnologiche alle Sezioni della volontaria giurisdizione. Tale azione potrà attuarsi attraverso verifiche ispettive dedicate specificatamente a tali aspetti, intervenendo su situazioni patologiche ed emettendo periodiche circolari ministeriali ricognitive anche di buone prassi nella gestione dei suddetti Uffici; | Nessun atto, provvedimento o espressa richiesta formulata al Ministero competente. |
al Consiglio Superiore della Magistratura si chiede di implementare, anche attraverso la Scuola Superiore della Magistratura, formazione ad hoc per magistrati, non soltanto per le procedure di emissione del decreto di nomina dell’AdS, ma anche per tutto il controllo giurisdizionale e le modifiche da porre in essere in corso di amministrazione. A tal proposito, può essere utile dotare i giudici della Volontaria Giurisdizione anche di alcune nozioni in merito alle relazioni giuridiche ed amministrative che le persone con disabilità si trovano quotidianamente a dover vivere, ma soprattutto di come interagire rispetto ai vari attori del progetto individuale che la persona con disabilità può richiedere ai sensi dell’art. 14 legge n. 328/00. Si chiede al Ministero della Giustizia di operare in ordine ai coordinamenti interministeriali ed interistituzionali per il raggiungimento di tale fine; | Nessuna proposta o espressa richiesta formulata al Consiglio Superiore della Magistratura. |
la formazione potrà anche essere aperta ad altre figure professionali, quali assistenti sociali, avvocati, medici legali, affinché si crei un continuo scambio di esperienze multidisciplinare; | Nessun atto, provvedimento o espressa richiesta formulata al CSM.Territorialmente si rilevano buone prassi di formazione e sensibilizzazione frutto di iniziative locali. |
occorre prevedere l’implementazione di sportelli regionali e territoriali di tutela del cittadino, inseriti nei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti civili e sociali, che hanno il compito di coordinare e promuovere, in relazione all’amministrazione di sostegno, progetti innovativi di formazione su tale figura (per esempio corsi formativi multi professionali a seguito di un’intesa tra Ordine degli avvocati, Ambiti Sociali di Zona, Tribunali ed associazioni di persone con disabilità e/o di loro familiari) o la sottoscrizione di intese per agevolare i rapporti cittadino/servizi sociali/enti del Terzo Settore/Tribunali (vedasi gestione della relazione periodica sull’andamento dell’amministrazione di sostegno); | Si rilevano esperienze di ambito regionali prevalentemente iniziate prima o indipendentemente dal Programma di azione. |
le regioni e le province dovranno essere coinvolti al fine sostenere i vari progetti di divulgazione della figura dell’amministrazione di sostegno e di autodeterminazione della persona con disabilità, anche avvalendosi delle realtà del Terzo Settore. | Si rilevano esperienze di ambito regionale prevalentemente iniziate prima o indipendentemente dal Programma di azione. |
Promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità
Linea di intervento 4 (Capitolo 6 del Programma di Azione)
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Adeguamento normativo/regolamentare | |
Nell’attesa di un organico aggiornamento della normativa riguardante l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche ai principi della introdotti dalla Convenzione, occorre aggiornare i regolamenti esistenti sulla base di quanto elaborato dalla Commissione di studio permanente (già istituita in attuazione dell’articolo 12 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e ricostituita su base paritetica tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali): la Commissione ha provveduto ad una organica revisione ed aggiornamento di un testo unificato tra il decreto ministeriale 236/1989 e il regolamento 503/1996, portata a termine nel maggio 2012 (“Schema di Regolamento per la eliminazione delle barriere architettoniche”); | Nessuna nuova disposizione approvata. La Commissione, inoltre, è stata soppressa. |
promuovere la produzione di linee guida per la progettazione universale per mezzo della già citata Commissione di studio permanente; | Nessuna nuova disposizione approvata. La Commissione, inoltre, è stata soppressa. |
portare ad approvazione la proposta di legge finalizzata a promuovere la conoscenza della cultura dell’accessibilità, ed a far rispettare la normativa già vigente in favore delle persone con disabilità anche rendendo più stringente l’obbligo di adeguare le strutture pubbliche alla normativa vigente in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche. | La proposta di legge (AC 2367) citata dal Programma è stata ripresentata nella XVII Legislatura. Reca il numero AC 705. Assegnata alla VII Commissione e trattata l’ultima volta da un Comitato ristretto il 25 febbraio 2015. |
rafforzare l’efficacia di strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A. – e Piani Integrati Spazi Urbani – P.I.S.U. – previsti dall’art. 32 della legge n. 41/86 e dall’art. 24, comma 9, della legge n. 104/92) e fissare obiettivi temporali certi per l’ottenimento dei risultati. Contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche | Nessuno provvedimento o atto di indirizzo o programmazione. |
La legge n. 13/89 introduceva la possibilità da parte della persona con disabilità di richiedere ed ottenere fondi statali per l’abbattimento delle barriere architettoniche apportato da privati nelle proprie abitazioni e negli spazi condominiali. Questi contributi coprono una cifra molto modesta rispetto alla spesa (specialmente quando ci sono barriere architettoniche in spazi condominiali), il loro stanziamento è stato effettuato in passato in maniera episodica ed insufficiente ed è interrotto da tempo; | I contributi previsti dalla Legge 13/1989 per l’eliminazione delle barriere negli edifici privati non contano su espliciti finanziamenti nazionali dal 1997.Nulla è mutato dopo l’approvazione del Programma di azione biennale. |
ad oggi è evidente l’inadeguatezza dell’impianto complessivo nelle finalità, modalità e nella quantità e, a distanza di oltre vent’anni, è necessario che il tema dell’accessibilità del patrimonio edilizio privato venga assunto nel più ampio quadro strategico dell’adeguamento e restauro degli edifici privati esistenti. | Affermazione priva di ricadute formali. |
parallelamente al rilancio degli strumenti di pianificazione per l’adeguamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici e spazi pubblici (Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – P.E.B.A. – e Piani Integrati Spazi Urbani – P.I.S.U. – previsti dall’art. 32 della legge n. 41/86 e dall’art. 24, comma 9, della legge n. 104/92) occorre inserire come elemento prioritario il tema dell’accessibilità nel quadro più generale del rinnovamento/restauro del patrimonio edilizio del paese (ad es. il Piano Casa); | Nessuno provvedimento o atto di indirizzo o programmazione. |
attraverso opportuni meccanismi (ad es. di detrazione fiscale) si rilancia il rinnovamento del patrimonio edilizio privato esistente associando l’elemento qualitativo “accessibilità” all’edificio piuttosto che alla persona con disabilità, per la quale continuerebbero a valere i contributi regionali. | Nessuno nuovo provvedimento o atto di indirizzo o programmazione. |
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Formazione | |
Inserire nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico insegnamenti riguardanti gli aspetti funzionali, edilizi e urbanistici relativi all’universal design e al superamento delle barriere architettoniche nonché lo studio della domotica in rapporto alla disabilità; | Nessuno nuovo provvedimento o atto di indirizzo. |
inserire lo studio dell’universal design (come disciplina obbligatorie di base delle classi di laurea L-7 ingegneria civile e ambientale, L-17 scienze dell’architettura, L-21 scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale e L-23 scienze e tecniche dell’edilizia) nell’ambito degli insegnamenti impartiti presso le università statali e non statali, comprese le università telematiche, apportando le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dell’università e della ricerca 16 marzo 2007, Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007; | Nessuno nuovo provvedimento o atto di indirizzo. |
inserire nei piani formativi obbligatori previsti dal decreto legislativo n. 81/08 in tema di sicurezza sul lavoro specifici argomenti sull’accessibilità, sull’universal design, sulla comunicazione e gestione dell’emergenza in relazione alla sicurezza delle persone con disabilità, analogamente a quanto proposto nel citato Atto Camera 2367; | Nessuno nuovo provvedimento o atto di indirizzo. |
realizzare programmi formativi/informativi rivolti a chi gestisce servizi, edifici e spazi pubblici per la gestione dell’accoglienza alle persone con disabilità. | Nessuno nuovo provvedimento o atto di indirizzo di rilievo nazionale. |
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Trasporti | |
Attuare i Regolamenti Ue per quanto attiene all’esplicito invito a enti gestori e vettori affinché si confrontino con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e collaborino quantomeno su: 1) definizione delle condizioni di accesso non discriminatorie al servizio di trasporto per le persone con disabilità; 2) definizione degli standard di qualità dell’assistenza per le persone con disabilità; 3) formazione e aggiornamento del personale che presta assistenza diretta alle le persone con disabilità e del personale che lavora a diretto contatto coi passeggeri, con riferimento alle esigenze specifiche e alle modalità di rapportarsi ad essi; | Applicazione difforme a seconda degli ambiti di trasporto e solo relativamente al punto 3.ENAC (Circolare GEN 02A) e RFI hanno previsto momenti di formazione in collaborazione con associazioni di persone con disabilità. Altri responsabili o vettori hanno praticato questa indicazione in modo disomogeneo. |
attuare i Regolamenti Ue per quanto attiene il monitoraggio della qualità del servizio offerto e sistemi di trattamento dei reclami ricevuti ottenendo dagli enti gestori e vettori che vengano rese pubbliche sintesi statistiche annuali per consentire anche alle organizzazioni delle persone con disabilità di fare delle valutazioni fondate sullo stato di efficienza/efficacia dei servizi e sulla loro evoluzione nel tempo; | La responsabilità per tale reportistica è affidata all’Autorità di regolazione dei trasporti (ferrovie, gomma, nave) e ad ENAC (aereo). Non esiste una pubblicizzazione organica e strutturata dei dati di riferimento in particolare sulla qualità. |
gli organismi nazionali responsabili dell’applicazione dei regolamenti dovranno pubblicare i report annuali sui reclami di cui sono stati messi a conoscenza, così come sul numero e la tipologia di sanzioni che hanno comminato a enti gestori e società di trasporto inadempienti; | La responsabilità per tale reportistica è affidata all’Autorità di regolazione dei trasporti. |
il nuovo regolamento Ue in materia di trasporto urbano ed extraurbano è entrato in vigore il 1° marzo 2013. Gli Stati membri possono esonerare dall’applicazione del Regolamento stesso alcune tipologie di servizio, purché i diritti dei passeggeri siano garantiti in modo comparabile dalla legislazione nazionale. L’Italia deve ancora comunicare se eserciterà o meno tale facoltà di deroga. Occorre inoltre nominare l’Organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento in Italia istituire il tavolo di confronto con le associazioni della disabilità; | Gli elementi sono stati definiti dal Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/2011.Il responsabile è l’Autorità di regolazione dei trasporti |
in tema di partecipazione della associazioni ai percorsi di attuazione delle norme comunitarie, occorre estendere le buone pratiche già attivate ad esempio da ENAC sul trasporto aereo (attivazione di un tavolo di lavoro con le associazioni di categoria dei gestori aeroportuali, delle compagnie aeree, dei consumatori e delle persone con disabilità) anche ai settori del trasporto ferroviario e a quello con autobus; | Si rilevano alcune esperienze di formazione e aggiornamento con RFI e Trenitalia. |
il regime sanzionatorio relativo al Regolamento Ue sul trasporto aereo è stato emanato entro in termini previsti dalla Ue, con decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 24. Manca tuttora all’appello il regime sanzionatorio per il Regolamento UE sul trasporto ferroviario, che vede l’Italia inadempiente, in quanto andava definito e notificato alla Commissione europea entro il 3 giugno 2010; | L’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato il 4 luglio 2014 il “Regolamento” ed il “Modulo di reclamo” per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 17 aprile 2014 n. 70, in attuazione della disciplina sui diritti ed obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contenuta nel Regolamento comunitario (CE) n. 1371/2007. |
definire i Regimi sanzionatori per i Regolamenti Ue sul trasporto navale e su quello con autobus, da notificare alla Commissione europea rispettivamente entro il 18 dicembre 2012 e il 1° marzo 2013. | Il 20 gennaio 2015 l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato il “Regolamento” ed il “Modulo di reclamo” per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 4 novembre 2014 n. 169, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri trasportati con autobus contenuta nel Regolamento (UE) n. 181/2011.Il 15 ottobre 2015 l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato il “ Regolamento“ ed il“Modulo di reclamo” per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, in attuazione della disciplina sui diritti dei passeggeri nel trasporto via mare e per vie navigabili interne contenuta nel Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004. |
Nota: L’articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede il concorso dello Stato al “raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l’accessibilità per persone a mobilità ridotta”, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Oltre alle risorse già previste dalla normativa vigente confluiscono nel Fondo 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l’anno 2021 e 90 milioni di euro per l’anno 2022. Spetterà al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individuare con decreto le modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l’accessibilità alle persone a mobilità ridotta
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
In materia di trasporto privato | |
Va sostenuto l’impegno degli Enti Locali nel dare piena attuazione alle previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012 concernente l’adozione del Contrassegno Unificato Europeo per persone Disabili, anche attraverso la promozione della conoscenza e della diffusione delle Linee Guida elaborate da ANCI e Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel 2011; | Circa l’applicazione delle disposizioni citate in materia di CUDE si è rilevata, alla scadenza di validità dei vecchi contrassegni, una caotica e disomogenea applicazione sul territorio nazionale. |
deve essere inoltre attuato l’articolo 119, comma 10, del Codice della Strada che ha previsto l’istituzione di un “comitato tecnico” con funzioni di valutazione delle nuove tecnologie in materia di sistemi di guida per disabili. È incaricato altresì di divulgarle alle Commissioni Mediche Locali preposte al rilascio dell’idoneità di guida delle persone disabili. In seno a tale Comitato, è stata prevista la presenza di due rappresentanti delle associazioni di categoria. | Il Comitato in parola, pre-esistente al Programma d’azione è stato soppresso e le sue funzioni non assorbite da alcun altro organo. |
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Accessibilità alle ITC | |
Occorre invertire la tendenza registrata negli ultimi anni di progressivo rallentamento nell’attuazione della normativa del 2004 riattivando a tutti i livelli istituzionali una forte attenzione al tema dell’inclusione digitale. L’impegno assunto dal Governo nel 2012 con l’istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale ed il varo dell’Agenda Digitale Italiana (ADI) nonché con l’emanazione della normativa provvedimento Crescita 2.0 (decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”) – in cui sono previste le misure per l’applicazione concreta dell’ADI – deve tradursi in un reale avanzamento e sviluppo dell’accessibilità alle ITC per le persone con disabilità, anche ai fini di quanto previsto nella linea di intervento 6, in particolare, in materia di progetto di vita e riabilitazione. In tale contesto potrebbe esser utile riattivare forme di cooperazione interistituzionale a suo tempo stimolate dall’attività del CNIPA attraverso ad es. la Commissione Interministeriale per l’impiego delle ICT in favore delle categorie svantaggiate; | Si veda nota in calce alla tabella che rileva una contraddittoria applicazione di tale indicazione relativa alle ICT (Information and Communication Technologies). |
auspicabile infine per le ragioni esposte, è l’approvazione del nuovo Nomenclatore tariffario. | Il nomenclatore tariffario delle protesi ortesi ed ausili attualmente in vigore è ancora il DM 332/1999 in attesa dell’approvazione dei nuovi LEA sanitari. |
Nota: l’Agenzia per l’Italia Digitale ha attivato presso il proprio sito un servizio per la segnalazione di siti pubblici o che svolgano servizi pubblici inaccessibili. FISH ha usato lo specifico modulo nel 2014 per segnalare due evidenti inadempienze dei siti di camera e Senato (pubblicazione di atti in formato pdf non accessibile), pur rimanendo senza riscontro.
Nota: L’Agenzia per l’Italia Digitale il 23 settembre 2015 ha emanato la Circolare n. 2 che reca “Specifiche tecniche sull’hardware, il software e le tecnologie assistive delle postazioni di lavoro a disposizione del dipendente con disabilità.” La disposizione completa operativamente l’impianto regolamentare in materia di accessibilità, su questi aspetti, per lo meno relativa alle postazioni di lavoro.
Nota: Nel 2015 il MIUR ha rilanciato il Piano Nazionale Scuola Digitale che ha valenza pluriennale e indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con azioni già finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione; contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dalle risorse dei Fondi Strutturali Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è dunque il principale documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. Dal MIUR viene considerato un pilastro fondamentale de La Buona Scuola al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. È quindi piuttosto singolare che né il Piano (vedere sintesi) né il PON “Per la Scuola” (Fondi europei) tengano operativamente in considerazione, prevedendo anche azioni specifiche, l’accessibilità degli strumenti e degli ambienti informatici per le persone con disabilità (ed in particolare per i non vedenti) oltre che alle tecnologie assistive. Un esempio di questa disattenzione risiede nel proliferare di registri elettronici (la cui scelta tecnica è lasciata all’autonomia scolastica) inaccessibili ai non vedenti.
Nota: la legge 28 gennaio 2016, n. 11 ha delegato il Governo ad attuare la nuova disciplina europea in materia di appalti pubblici e concessioni e a procedere a un complessivo riordino della normativa vigente sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Fra i principi previsti dalla delega si segnala la “previsione di specifiche tecniche nei criteri di aggiudicazione di un appalto, nelle condizioni di esecuzione del medesimo nonché nei criteri per la scelta delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione tali da assicurare l’accessibilità da parte delle persone con disabilità, conformemente agli standard europei”. Il relativo Schema di decreto (Atti del Governo 283) ha ricevuto parere favorevole dalle Commissioni di Camera e Senato nella prima settimana di aprile 2016. L’articolo 68 dispone che le specifiche tecniche siano inserite nei documenti di gara e definiscano le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Le specifiche tecniche possono riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti (commi 1 e 2). In tutti gli appalti destinati all’uso da parte dì persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un’amministrazione aggiudicatrice, le specifiche tecniche, salvo che in casi debitamente giustificati, sono elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità o di progettazione adeguata per tutti gli utenti (comma 3) nel rispetto dei regolamenti europei. Il decreto legislativo è in attesa di pubblicazione.
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Accessibilità al turismo | |
Nel mese di febbraio 2013 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha presentato il volume “Accessibile è Meglio”, Primo Libro Bianco sul turismo per tutti in Italia. È strategico dare piena attuazione agli indirizzi e alle proposte contenute nel testo, che scaturiscono da un confronto attento tra istituzioni ed associazioni delle persone con disabilità principalmente nell’ambito del Comitato per lo sviluppo del turismo accessibile coordinato dalla Struttura di Missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia. | Le indicazioni contenute nella pubblicazione citate non hanno trovato alcun riscontro organico in termini di provvedimenti, intese, linee guida, raccomandazioni. |
Processi formativi ed inclusione scolastica
Linea di intervento 5 (Capitolo 7 del Programma di azione)
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Istruzione scolastica: poiché resta elevato il tasso di abbandono scolastico degli alunni/studenti con disabilità, si rende necessario: | |
a. introdurre nella legislazione corrente il termine di accomodamento ragionevole e la sua definizione | Nessun atto o provvedimento esplicito in ambito scolastico. |
b. migliorare la qualità del sistema educativo in termini di efficacia ed efficienza, affinché gli alunni e le alunne, gli studenti e le studentesse con disabilità acquisiscano “competenze pratiche e sociali necessarie a facilitare la loro piena ed eguale partecipazione all’istruzione e alla vita della comunità” (art. 24.2). La prospettiva è di una implementazione sostenibile del diritto all’educazione per tutti nell’ambito del sistema scolastico, attraverso: | Vaghi richiami alla “qualità” generale nella legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona scuola”) |
b.1 formazione obbligatoria iniziale e in servizio per l’accrescimento delle competenze dei docenti sia curricolari che di sostegno sulle strategie educative appropriate a favorire l’apprendimento per gli alunni con disabilità e necessità educative speciali, compreso l’uso e l’insegnamento di modalità di comunicazione aumentativa/alternativa, coerentemente con le azioni individuate nella Convenzione e nella Strategia Europea per la Disabilità 2010-2020; | Delega al Governo contenuta nell’articolo1, comma 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona scuola”); al momento non attuata. |
b.2 istituzione di percorsi formativi specifici (master e corsi di perfezionamento) per i docenti specializzati per l’inclusione scolastica degli alunni/studenti con disabilità e per i docenti curricolari, tenuto peraltro conto delle norme primarie e delle relative disposizioni attuative in materia di inclusione scolastica (legge n. 53/2003; legge n. 170/2010 e D.M. n. 5669/2011), e di quanto previsto nella direttiva Miur del 27 dicembre 2012 riguardante “strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” in materia di formazione (paragrafo 1.6); | Delega al Governo contenuta nell’articolo1, comma 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona scuola”); al momento non attuata. |
b.3 permanenza dell’insegnante per il sostegno nella classe con alunno con disabilità per tutto il ciclo scolastico a garanzia della continuità didattica; | Elemento vagamente contemplato dalla Delega al Governo contenuta nell’articolo1, comma 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona scuola”); al momento non attuata. |
c. potenziare le reti territoriali per costruire strutture in grado di sostenere realmente le scuole, con concrete azioni di supporto in presenza di criticità, disservizi o particolari esigenze didattiche, educative o tecniche; | Elemento vagamente contemplato dalla Delega al Governo contenuta nell’articolo1, comma 181 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona scuola”); al momento non attuata.
Il Decreto Ministeriale 16 giugno 2015 n. 435 al punto 1 dell’art. 1 definisce l’assegnazione di fondi ai CTS (Centri Territoriali di Supporto) per il supporto all’inclusione scolastica degli alunni con disturbi dello spettro autistico e per attività di sportello a supporto delle scuole che frequentano. |
d. sperimentare, discutere e diffondere modalità organizzative in grado di intervenire in modo efficace ed economicamente sostenibile; | Nessun atto o indirizzo. |
e. incrementare l’alta formazione dei docenti con riferimento alla disabilità, ai DSA, all’ADHD e agli altri BES: | Vagamente espressa (limitatamente ai BES) dall’articolo 1, comma 4 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona scuola”); al momento non attuata. Attualmente mancano sostanziali provvedimenti o atti. |
f. realizzare un piano di adeguamento e progettazione di tutti gli edifici e plessi scolastici alla normativa relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche, secondo i principi della progettazione universale, compresi i dispositivi elettronici e di emergenza; | L’articolo 1, commi 160/161 legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona scuola”) interviene con misure volte allo “svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri” . Non contiene riferimenti espliciti sovrapponibili alle indicazioni del Piano.Nella Programmazione 2014-2020 (FSE- FESR) il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede all’azione 10.7 “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” anche ipotizzando interventi sulla qualità degli ambienti. |
g. garantire il rispetto del numero di alunni per classe secondo le previsioni dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 81/09; | Disposizione invariata. Richiamata come obiettivo dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona scuola”) |
h. incrementare i CFU sull’inclusione scolastica nei corsi di formazione iniziale per i docenti della scuola secondaria con particolare riguardo alle modalità di comunicazione aumentativa/alternativa appropriate, (compresi elementi della LIS, del Braille e dei formati Easy To Read), coerentemente con la Convenzione e con le azioni individuate anche nella Strategia Europea per la Disabilità 2010-2020; | Nessun atto o indirizzo.L’articolo 1 comma 24 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona scuola”) prevede: “L’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità è assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
i. attivare corsi di formazione in servizio rivolti ai dirigenti scolastici; | Nessun atto o indirizzo.
Il MIUR, dopo aver istituito all’interno del proprio Osservatorio sull’inclusione scolastica (cui partecipano le associazioni più rappresentative degli alunni con disabilità) dei tavoli di discussione, fra cui uno sulla formazione in servizio del personale scolastico a tutti i livelli, non ha più convocato tali tavoli, dopo il loro formale insediamento nell’ottobre 2015, limitandosi a raccogliere contributi spontanei per via informatica e demandando ad un gruppo di lavoro interno l’elaborazione del decreto delegato. |
j. prevedere, a cura degli Enti competenti, corsi di formazione per gli assistenti per l’autonomia, gli assistenti per la cura e l’igiene personale, gli assistenti alla comunicazione (LIS, bimodale, oralista); | Nessun atto o indirizzo di rilevanza nazionale.
In particolare: nessun atto di indirizzo per l’attivazione e la regolamentazione della formazione per gli assistenti per l’autonomia, per la cura e l’igiene personale, e degli assistenti alla comunicazione. |
k. garantire la formazione per tutto il personale docente finalizzata all’utilizzo di strumenti e ausili tecnologici di ultima generazione personalizzabili, anche attraverso l’uso di software specifici, garantendone il costante aggiornamento; | Nessun atto o indirizzo.Nella Programmazione 2014-2020 (FSE- FESR) il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede all’azione 10.7 “specifiche attività formative rivolte al personale docente e non docente anche in materia di disabilità”.
Il MIUR, dopo aver istituito all’interno del proprio Osservatorio sull’inclusione scolastica (cui partecipano le associazioni più rappresentative degli alunni con disabilità) dei tavoli di discussione, fra cui uno sulla formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno non ha più convocato tali tavoli, dopo il loro formale insediamento nell’ottobre 2015, limitandosi a raccogliere contributi spontanei per via informatica e demandando ad un gruppo di lavoro interno l’elaborazione del decreto delegato. |
l. dare attuazione all’art. 50 della legge n. 35/2012, con particolare riferimento all’organico funzionale di rete; | Nessun atto o indirizzo. |
m. istituire percorsi formativi specifici e la classe di concorso per le attività di sostegno, al fine di acquisire competenze professionali adeguate a garantire l’apprendimento per tutti gli alunni con disabilità, anche attraverso l’uso di strumenti di comunicazione aumentativa/alternativa appropriate, (compresi elementi della LIS, del Braille e dei formati Easy To Read); | Nessun atto o indirizzo.Su tali aspetti è giacente alla Camera la Proposta di legge “Norme per migliorare la qualità dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali” (Atti della Camera 2444) presentata il 10 giugno 2014 e assegnata alla Commissione Cultura. Discussione non ancora iniziata.
Il MIUR, dopo aver istituito all’interno del proprio Osservatorio sull’inclusione scolastica (cui partecipano le associazioni più rappresentative degli alunni con disabilità) dei tavoli di discussione, fra cui uno sulla formazione iniziale dei docenti curricolari e di sostegno non ha più convocato tali tavoli, dopo il loro formale insediamento nell’ottobre 2015, limitandosi a raccogliere contributi spontanei per via informatica e demandando ad un gruppo di lavoro interno l’elaborazione del decreto delegato. |
n. facilitare la partecipazione attiva delle famiglie anche attraverso un sostegno adeguato alla comunicazione per i familiari con necessità speciali. | Nessun atto o provvedimento o indirizzo. |
Nota: in controtendenza rispetto al Programma di azione va segnalato che la legge 7 aprile 2014, n. 56 ha soppresso le competenze delle Province precedentemente attribuite dal decreto legislativo 112/1998 (art. 139, comma 1 c): il compito di garantire assistenti educativi e della comunicazione (AEC). Il loro supporto è essenziale soprattutto nel caso di alunni sordi, non vedenti o ipovedenti o con altre disabilità. Il loro ruolo è espressamente previsto dalla legge quadro 104/1992 (art. 13) e dalla legge 67/1993. Inoltre le stesse Province dovevano assicurare (gratuitamente) il trasporto scolastico alle persone con disabilità nelle scuole superiori. di e ha assegnato alle Regioni il compito di redistribuirle alle Città metropolitane ed ad altri enti. La legge 56/2014 ha soppresso le competenze delle Province e ha assegnato alle Regioni il compito di redistribuirle alle Città metropolitane ed ad altri enti. Ciò ha comportato notevoli disagi, con notevoli differente territoriali, per i quali si è trovata una parziale soluzione con la legge di stabilità 2016.
Nota: circa le lacune e le omissioni del MIUR relativamente alle tecnologie assistive e alla digitalizzazione della scuola (Piano Nazionale Scuola Digitale) si vedano la notazione alla Accessibilità alle ITC relativo alla Linea di azione n. 4
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Centri Territoriali Permanenti | Gli ultimi atti che forniscono riferimenti alla gestione della disabilità e dei Bisogni educativi speciali nel CTP sono la Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 e la precedente Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012, ambedue precedenti a Programma di azione Biennale.Una generica “attività di ampliamento dell’offerta formativa dei centri di istruzione per gli adulti”è accennata dall’articolo 1 comma 23 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “Buona scuola”) |
1. Le azioni per rendere effettivo l’adempimento degli obblighi della Convenzione nel campo dell’educazione degli adulti comprendono: | Nessun atto o provvedimento o indirizzo. |
A. potenziamento delle reti territoriali tra CTP, Corsi serali e soggetti che si occupano di disabilità; | Nessun atto o provvedimento o indirizzo. |
B. promuovere l’alta formazione dei docenti dei CTP e dei Corsi serali con riferimento alla disabilità, ai DSA e agli altri BES; | Nessun atto o provvedimento o indirizzo. |
C. integrazione normativa al fine di promuovere la presenza di docenti di sostegno nei CTP, laddove richiesti; | Nessun atto o provvedimento o indirizzo. |
D. definizione a livello nazionale di standard relativi ai percorsi di formazione professionale e istruzione permanente per adulti con disabilità in ogni contesto, dai CTP e Corsi serali ai corsi di formazione e qualificazione/riqualificazione professionale, percorsi di apprendistato e servizi socio-sanitari semiresidenziali e residenziali per adulti con disabilità. | Nessun atto o provvedimento o indirizzo. |
Salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione
Linea di intervento 6 (Capitolo 8 del Programma di azione)
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
a) Sostegno alla fase prenatale e neonatale | |
Accoglienza in contesti adeguati di bambini con disabilità abbandonati in culla o nella prima infanzia. | Nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo |
Servizi di supporto ed orientamento per le madri che decidono di portare a termine una gravidanza a rischio. | Nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo |
Accessibilità fisica e tecnico-professionale dei servizi sanitari diretti alle donne. | Nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo |
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
b) Politiche sulla salute delle persone con disabilità, integrazione Sanitaria e Socio-Sanitaria e Punto unico di Accesso ai Servizi | |
Adottare a livello nazionale standard per l’accoglienza delle persone con disabilità nei servizi sanitari di prevenzione e cura. | Nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo |
Definire e approntare accomodamenti ragionevoli nei servizi di salute generale per favorire pari opportunità di accesso alla diagnosi e cura per le persone con disabilità. | Nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo |
Promuovere la formazione del personale sanitario sulle problematiche dell’assistenza sanitaria alle persone con disabilità. | Nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo |
Promuovere percorsi di facilitazione all’accesso delle cure e servizi personalizzati. | Nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo |
Identificato il Servizio (Punto Unico di Accesso) e la professione che ne coordinerà e gestirà l’operato (Disability & Case Manager), il tutto va pensato e inserito all’interno di una realtà già operante. | Nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo |
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
c) Interventi in ambito di abilitazione e riabilitazione continua | |
Realizzare un programma di riforma delle attività di riabilitazione e abilitazione attraverso l’armonizzazione normativa e ordinamentale in base ai principi ed alle prescrizioni dell’art 26 della Convenzione ONU, a partire dai bisogni abilitativi delle persone con disabilità con necessità di sostegni intensivi come le disabilità intellettive e relazionali e la salute mentale. Tale innovazione normativa deve includere la valutazione e l’identificazione di ausili, strumentazione e strategie dirette all’autodeterminazione delle persone con disabilità, nonché del sostegno tra pari. Infine deve includere la riforma dei criteri di accreditamento. Fornire un contributo nell’ambito della ricerca nel campo della riabilitazione continua e della abilitazione orientate all’empowerment che possa rispondere ad alcune necessità emergenti e a modalità innovative di organizzazione e programmazione dei servizi territoriali (ivi incluso il peer counselling), e che possa utilmente trasferito in contesti come la scuola, il lavoro o l’abitazione. | Nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo.Al momento l’ultimo atto in vigore rimangono le Linee-guida del Ministro della sanità per le attività di riabilitazione (Gazzetta Ufficiale 30 maggio 1998, n. 124) |
Le azioni che vanno intraprese devono seguire la via della riduzione nella frammentazione dei servizi di riabilitazione. Frammentazione che può essere ridotta anche attraverso l’apporto della Classificazione ICF in merito all’uniformare i linguaggi tra diversi servizi di cura e presa in carico. Linguaggio ICF che accompagni l’operazionalizzazione delle modalità di riabilitazione, degli interventi e dei Servizi, a partire dalla definizione di disabilità, quale principio della Convenzione ONU. | A parte alcune esperienze regionali, non risulta cogente nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo. |
Classificare la condizione di disabilità e il funzionamento delle persone, secondo i livelli di complessità proposti da ICF, è un primo passo per organizzare i Servizi di riabilitazione orientati ai bisogni della persona avendo chiaro il ruolo che i fattori ambientali, a partire dagli ausili, fino alle tecnologie assistive, possono avere nel processo di abilitazione e riabilitazione. | A parte alcune esperienze regionali, non risulta cogente nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo. |
Il coinvolgimento attivo nella pianificazione del progetto riabilitativo e abilitativo deve essere sempre perseguito. Utilizzare l’ICF quale tassonomia per la progettazione di piani per la riabilitazione individuare può portare ad una migliore erogazione e prestazione delle cure, grazie al coinvolgimento della persona, ad una sistematizzazione nell’applicazione delle Linee guida per la riabilitazione, creando inoltre un sistema di raccolta dati derivanti dalle pratiche di riabilitazione. | A parte alcune esperienze regionali, non risulta cogente nessun provvedimento ministeriale o di intesa Stato Regioni o atto di indirizzo. |
Realizzare a livello regionale e nazionale una raccolta dati utile al monitoraggio delle strutture riabilitative, al fine di un uso razionale delle risorse, grazie ad una valutazione periodica dei Servizi. | Non risulta disponibile alcuna rilevazione sovraregionale consolidata. |
Cooperazione internazionale
Linea di intervento 7 (Capitolo 9 del Programma di azione)
Nota: uno specifico Piano di Azione sulla disabilità della Cooperazione Italiana è stato approvato il 30 ottobre 2013, ma è il frutto di un processo partecipativo avviato già dal 2011 con il Tavolo di Lavoro Mae/Dgcs-Rids e concluso il 27 giugno dello stesso anno, con l’adozione, da parte del Comitato Direzionale della Dgcs del Mae, del Piano d’Azione.
Le attività di redazione del Piano di Azione sono state realizzate nell’ambito del progetto INFOEAS Piano di Azione delle “Linee guida per l’introduzione della tematica della disabilità nell’ambito delle politiche e delle attività di Cooperazione” finanziato dal MAE-DGCS ad AIFO (Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau) ed EducAid ed attuato in collaborazione con DPI Italia Onlus (Disabled People’s International) e FISH (Federazione Italiana per il Supera mento dell’Handicap).
Il documento di Piano di Azione è stato redatto dai membri del Tavolo di Lavoro MAE-DGCS/RIDS. La RIDS è costituita da AIFO, DPI Italia Onlus, EducAid e FISH. Il documento si è inoltre arricchito della collaborazione dei moderatori, facilitatori e partecipanti ai gruppi di lavoro.
Il Programma d’azione sulla Disabilità riprende il larga misura il Piano d’Azione citato.
Azione prevista dicembre 2013 | Risultati ad aprile 2016 |
Politiche e strategie per la puntuale definizione degli strumenti di programmazione e monitoraggio delle politiche della disabilità. | |
definizione di un piano formativo indirizzato a tutto il personale del MAE DGCS e agli enti esecutori di iniziative; | Svolti seminari in Mozambico, Palestina e Tunisia |
creazione di un “accommodation fund”, sulla base delle risorse disponibili, che sostenga la promozione e realizzazione di progetti indirizzati alle persone con disabilità, basati sull’approccio a doppio binario; | Fondo non costituito, ma è previsto nei progetti finanziati dal MAECI l’inclusione di costi aggiuntivi collegati con la disabilità |
finanziamento di un apposito progetto per la creazione di un sistema di monitoraggio; | Pubblicato il secondo rapporto di monitoraggio dei progetti sulla disabilità finanziati dal MAECI |
identificazione di specifici indicatori utili a misurare l’impatto dei progetti in favore delle persone con disabilità; | Definito e attivato un marker che identifica i progetti legati alla disabilità |
preparazione di un modello di report per le attività di divulgazione e di reporting incluse quelle per l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; | Elaborato uno schema di report. |
costituzione di un gruppo di lavoro per l’aggiornamento della raccolta sistematica di dati secondo le categorie OCSE – DAC; | Attivata una sensibilizzazione europea promossa dall’European Disability Forum. |
promozione, valorizzazione e scambio di conoscenze ed esperienze con le istituzioni italiane, con le agenzie di cooperazione che si occupano di aiuto allo sviluppo e con le Commissioni per i Diritti Umani presenti nei paesi partner; | Organizzato in occasione dell’Anno europeo sulla cooperazione internazionale una Conferenza internazionale il 18 novembre 2015 a Roma |
definizione di una strategia di intervento nei tavoli europei ed internazionali che includa la disabilità e promuova un sistema di monitoraggio delle azioni e dei progetti sulla base dell’esperienza acquisita. | L’Italia ha avuto un ruolo significativo nel campo dell’inclusione delle persone con disabilità negli interventi di emergenza (Sendai 2015) e di lotta alla povertà (Sustaineble development goals 2015) delle Nazioni Unite e negli interventi di emergenza dell’Unione europea (Dichiarazione del Consiglio europeo sull’inclusione delle persone con disabilità in emergenza) |
Progettazione inclusiva | |
organizzazione di corsi di formazione per la progettazione inclusiva delle persone con disabilità anche attraverso il canale della cooperazione universitaria: | Pubblicazione del Manuale per Disabilità e sviluppo. Come includere le persone con disabilità nella cooperazione allo sviluppo |
promozioni di moduli di formazione su “sviluppo, diritti umani e disabilità” nei corsi e master universitari. | Modulo formativo sulla disabilità nei master sulla cooperazione internazionale nelle Università di Pavia e di BetlemmePubblicazione del volume Disabilità, scuola e cooperazione. Linee guida per insegnanti |
Situazioni di emergenza | |
costituzione di un gruppo di lavoro del MAE e delle istituzioni competenti per individuare come accrescere le competenze tecniche e le capacità di progettazione per la definizione più accurata dei bisogni e dei diritti delle persone con disabilità in situazioni di catastrofi e disastri naturali; | Pubblicazione del volume Aiuti umanitari e disabilità. Vademecum |
introduzione a livello universitario e di master moduli formativi su emergenza e persone con disabilità. | Inserimento di una lezione su emergenza e disabilità nel modulo formativo nei master sulla cooperazione internazionale nelle università di Pavia e di Betlemme. |
Accessibilità | |
costituzione di un gruppo di lavoro di esperti del MAE, rappresentanti delle istituzioni e della società civile per la definizione di direttive da seguire nei progetti di cooperazione affinché essi rispettino le norme relative all’accessibilità; | Approvato dal direzionale del MAECI le “Linee guida sugli standard di accessibilità per le costruzioni finanziate dalla DGCS” |
prevedere che i progetti abbiano un abstract sintetico nei formati accessibili; | Dato non rilevato |
promozione di un piano di interventi per rendere accessibili le infrastrutture del Ministero affari esteri in Italia e all’estero; | Avviato la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi nella sede del Ministero ed in altre ambasciate e consolati all’estero |
individuazione e pubblicizzazione, nei formati accessibili, di percorsi dedicati per l’accesso alle strutture su citate; | Non realizzate (in corso di progettazione). |
organizzazione di corsi di formazione per il personale preposto alla sicurezza in servizio in Italia e all’estero; | Non realizzate (in corso di progettazione). |
verifica e adattamento dei siti web del MAE per garantire la piena accessibilità. | Non realizzate (in corso di progettazione). |
Valorizzazione delle competenze ed esperienze della società civile | |
favorire interventi specificamente diretti alle persone con disabilità, alle loro organizzazioni e alle loro reti e favorire il loro coinvolgimento nelle varie fasi di progetto; | Finanziato progetti di empowerment delle DPOs in vari paesi (Palestina, Tunisia, Mozambico, etc.) |
prevedere azioni di coordinamento delle ONG, enti esecutori dei progetti, per la realizzazione di iniziative a livello regionale. | Non realizzate (in corso di progettazione). |
Coinvolgimento e valorizzazione delle imprese | |
individuazione di strategie che favoriscano il coinvolgimento del mondo imprenditoriale per le attività relative all’accessibilità di servizi, edifici e trasporti, informazione e nuove tecnologie; | Non realizzate (in corso di progettazione). |
coinvolgimento delle imprese nella progettazione e realizzazione di contesti lavorativi accessibili, in grado di favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità. | Non realizzato (in corso di progettazione). |
23 dicembre 2014 n. 190