Provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1995

“Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione – ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 – del testo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della “Scuola”, di cui all’ art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1993, n. 593, concordato il 23 giugno 1995 tra l’A.RA.N. e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e le organizzazioni sindacali CGIL/SCUOLA, SINASCEL/CISL, SISM/CISL e UIL/SCUOLA..”

(Pubblicato il S.O. alla G.U. 5 settembre 1995, n. 207)

(omissis)

Art. 21

Permessi retribuiti

1. Al dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi, sulla base di idonea documentazione, permessi retribuiti per i seguenti casi:

– partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;

– lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado e di affini di primo grado: gg. 3 consecutivi per evento.

I permessi sono concessi a domanda, da presentarsi al capo d’istituto da parte del personale docente ed A.T.A. e al Provveditore agli Studi, da parte dei capi d’istituto.

2. A domanda del dipendente sono, inoltre, concessi nell’anno scolastico tre giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati, per gli stessi motivi sono fruibili i sei giorni di ferie durante le attività didattiche di cui al precedente art. 19, comma 9, indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste in tale norma.

3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio.

4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio.

5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l’intera retribuzione esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di cui al successivo art. 73, salvo quanto previsto dagli art. 75 e 76.

6. I permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall’art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie, essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate di volta in volta diverse.

7. Nell’ambito del periodo complessivo di astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri o, in alternativa, per i lavoratori padri dall’art. 7, comma 1 della legge n. 30 dicembre 1971, n. 1204, integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, fermo restando il trattamento economico del 30% previsto dalla legge per il restante periodo, i primi trenta giorni, fruibili anche frazionatamente, sono considerati permessi per i quali spetta il trattamento di cui ai commi 4 e 5. Dopo il compimento dei primo anno di vita del bambino e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art. 7, comma 2 della legge 1204 del 1971 alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono concessi, con le stesse modalità, gg. 30 per anno di permesso retribuito. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell’art. 4 della legge n. 1204 del 1971, spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.

8. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

(omissis)

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